NEWSLETTER N. 36 - 2020

  • IMPOSTE DIRETTE

    DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

    I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54, co.1, TUIR e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP (Agenzia delle entrate, Risoluzione, n. 66 del 12/10/2020). 

     

    UTILI DISTRIBUITI DA ANSTALT

    L’Anstalt è riconducibile tra gli enti non residenti di cui all’art. 73, co.1, lett. d), TUIR. Pertanto, se le somme distribuite dall’Anstalt alle persone fisiche residenti sono commisurate ai risultati economici dell'ente, le stesse costituiscono dividendi. Il credito di imposta ex art. 165 TUIR non spetta in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 18 TUIR (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 433 del 02/10/2020). 

     

    TFR, INCENTIVI ALL’ESODO E CORRISPETTIVO PER OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

    Le somme corrisposte ad un soggetto non residente a titolo di TFR, incentivi all’esodo e corrispettivo per obbligo di non concorrenza sono riconducibili nell’ambito dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni. Pertanto, dette somme:

    • per la quota riferita al periodo in cui il dipendente ha prestato l’attività lavorativa in Italia, sono soggette a tassazione anche in Italia;
    • per la quota riferita al periodo in cui il dipendente ha prestato l’attività lavorativa all’estero, non sono soggette a tassazione in Italia (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 460 del 09/10/2020). 

     

    REGIME FISCALE “TERZO PILASTRO SVIZZERO”

    Le prestazioni erogate ad un soggetto residente da una forma di previdenza riconducibile al c.d. "terzo pilastro svizzero" configurano una prestazione pensionistica soggetta a tassazione ex art. 49, co. 2, lett. a), TUIR (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 471 del 14/10/2020).

  • IVA

    SERVIZI DI MEDIAZIONE

    Il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, co. 1, n. 9), d.p.r. 633/1972 per <<le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7>> è di tipo oggettivo, e si applica a condizione che l’attività di mediazione posta in essere sia imparziale ovvero il negoziatore non abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto di cessione (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 437 del 05/10/2020). 

  • ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

    RIMBORSO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

    In caso di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 15 d.p.r. 601/1973 in misura errata, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso è la banca che ha erogato il mutuo e non il mutuatario (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 462 del 12/10/2020). 

     

    TOBIN TAX

    La Tobin Tax di cui all’art. 1, co. 491 e ss., l. 228/2012 non si applica in caso di girata di azioni conseguente ad un trasferimento ordinato da una sentenza al fine di reintegrare la situazione antecedente all'atto di vendita dichiarato inefficace (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 463 del 12/10/2020). 

  • AGEVOLAZIONI FISCALI

    CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

    Sia il conduttore principale che il sub-locatore possono beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del d.l. n. 34/2020, purché in possesso dei requisiti richiesti  (Agenzia delle entrate, Risoluzione, n. 68 del 20/10/2020). 

    Il credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 spetta anche in caso di pagamento anticipato dei canoni nel 2019 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 440 del 05/10/2020). 

    In caso di subentro in un contratto di affitto di azienda, in capo all’affittuario il calcolo della riduzione del fatturato va effettuato confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, sebbene nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del concedente (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 442 del 05/10/2020). 

     

    SISMA BONUS – ASSEVERAZIONE TARDIVA

    La detrazione fiscale di cui all'art. 16, co. 1-septies, d.l. n. 63/2013 e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche oggetto di intervento le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche qualora l'asseverazione di cui all'art. 3 D.M. n. 58/2017 non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 422 del 01/10/2020). 

     

    CESSIONE DELL’ECOBONUS

    La normativa sull’ecobonus prevede che <<in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore>>. La disposizione fa sì che qualora la cessione sia disposta in favore di più fornitori la stessa sia, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo, ma non limita la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti. Pertanto, il singolo fornitore può acquisire l'intero ammontare delle detrazioni relative all’ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 425 del 01/10/2020). 

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

    In caso di affitto di azienda, la condizione di riduzione del fatturato va verificata avendo riguardo anche al fatturato riferibile all'azienda oggetto del contratto d'affitto. Pertanto:

    • l’avente causa del contratto d'affitto, per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 - aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all'azienda trasferita per i periodi di riferimento;
    • il dante causa del contratto d'affitto, per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019) depurando il proprio fatturato degli importi relativi all'azienda trasferita (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 426 del 02/10/2020).

    Il contributo a fondo perduto non spetta alle imprese che hanno avviato la liquidazione prima del 31/01/2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 479 del 19/10/2020). 

    Il contributo a fondo perduto spetta all’impresa in possesso dei relativi requisiti, anche nel caso in cui sia stata costituita in data 30/4/2020, con contestuale aperura della partita iva, ed iscritta al registro delle imprese a maggio 2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 476 del 16/10/2020). 

     

    CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

    Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 185-197, l. 160/2019 spetta a condizione che la fattura indichi la predetta norma di riferimento dell’agevolazione. In mancanza, l’acquirente può regolarizzare l’omissione come segue:

    • per le fatture cartacee, il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
    • per le fatture elettroniche, l’acquirente può:
      • stampare la fattura apponendo il riferimento normativo indelebile;
      • realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circ. n. 14/2019. Come già indicato nella circ. n. 13/2018, in caso di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI,  così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 438 e n. 439 del 05/10/2020). 

     

    ART-BONUS

    Il cosiddetto Art-bonus di cui all’art. 1, d.l. n. 83/2014 spetta alla fondazione che abbia una natura sostanzialmente pubblicistica, in considerazione (i) della gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, (ii) del finanziamento con risorse pubbliche (seppur non esclusive, che si affiancano ad altre componenti private), (iii) dell'assoggettamento a discipline pubblicistiche (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 452 e n. 453 del 07/10/2020). 

  • CORONAVIRUS E CHIUSURA TOTALE: CANONE DI LOCAZIONE RIDOTTO FINO A MARZO 2021 PER IL RISTORATORE

    Con interessante pronuncia del Tribunale di Roma dello scorso 27 agosto, è stato riconosciuto al conduttore/ristoratore il diritto ad ottenere una riduzione sul canone di locazione, non solo per i mesi di aprile e maggio 2020, ma anche per il periodo che va da giugno 2020 a marzo 2021.

    Il Tribunale di Roma, infatti, ha ritenuto rilevanti non solo le difficoltà economiche provocate dall’emergenza sanitaria, ma anche la scarsa flessibilità mostrata dai proprietari dell’immobile nel rinegoziare le condizioni contrattuali a seguito delle sopravvenienze legate all’insorgere della pandemia, in violazione dei doveri di contrattazione derivanti dai principi di buonafede e di solidarietà.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

Un team a vostra disposizione

Competenza professionale, dedizione e impegno sono gli elementi che da oltre 25 anni ci contraddistinguono. Affidatevi ai nostri specialisti per una consulenza fatta su misura: contattaci e troveremo la soluzione più adatta a voi.

Il rispetto della Vostra privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarVi la migliore esperienza nel nostro sito. Accettate e continuate per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Per saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi cliccare qui. Potrete consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.

GESTIONE COOKIE

COOKIE ESSENZIALI Sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive e risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.

PERFORMANCE COOKIE Ci consentono di migliorare le funzionalità del sito tenendo traccia dell'utilizzo del sito Web stesso. In alcuni casi, questi cookie velocizzano l'elaborazione delle richieste dell'utente, in quanto ci aiutano a ricordare le preferenze che avete selezionato per il sito. Se disabilitate questi cookie potreste ricevere consigli poco personalizzati e riscontrare lentezza nell'uso del sito.

E' sempre possibile modificare le preferenze accedendo alla sezione Cookie Policy.