CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
Sia il conduttore principale che il sub-locatore possono beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del d.l. n. 34/2020, purché in possesso dei requisiti richiesti (Agenzia delle entrate, Risoluzione, n. 68 del 20/10/2020).
Il credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 spetta anche in caso di pagamento anticipato dei canoni nel 2019 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 440 del 05/10/2020).
In caso di subentro in un contratto di affitto di azienda, in capo all’affittuario il calcolo della riduzione del fatturato va effettuato confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, sebbene nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del concedente (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 442 del 05/10/2020).
SISMA BONUS – ASSEVERAZIONE TARDIVA
La detrazione fiscale di cui all'art. 16, co. 1-septies, d.l. n. 63/2013 e la conseguente possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche oggetto di intervento le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche qualora l'asseverazione di cui all'art. 3 D.M. n. 58/2017 non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 422 del 01/10/2020).
CESSIONE DELL’ECOBONUS
La normativa sull’ecobonus prevede che <<in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore>>. La disposizione fa sì che qualora la cessione sia disposta in favore di più fornitori la stessa sia, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo, ma non limita la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti. Pertanto, il singolo fornitore può acquisire l'intero ammontare delle detrazioni relative all’ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 425 del 01/10/2020).
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
In caso di affitto di azienda, la condizione di riduzione del fatturato va verificata avendo riguardo anche al fatturato riferibile all'azienda oggetto del contratto d'affitto. Pertanto:
- l’avente causa del contratto d'affitto, per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 - aprile 2019) considerando oltre al proprio fatturato quello relativo all'azienda trasferita per i periodi di riferimento;
- il dante causa del contratto d'affitto, per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019) depurando il proprio fatturato degli importi relativi all'azienda trasferita (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 426 del 02/10/2020).
Il contributo a fondo perduto non spetta alle imprese che hanno avviato la liquidazione prima del 31/01/2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 479 del 19/10/2020).
Il contributo a fondo perduto spetta all’impresa in possesso dei relativi requisiti, anche nel caso in cui sia stata costituita in data 30/4/2020, con contestuale aperura della partita iva, ed iscritta al registro delle imprese a maggio 2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 476 del 16/10/2020).
CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 185-197, l. 160/2019 spetta a condizione che la fattura indichi la predetta norma di riferimento dell’agevolazione. In mancanza, l’acquirente può regolarizzare l’omissione come segue:
- per le fatture cartacee, il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- per le fatture elettroniche, l’acquirente può:
- stampare la fattura apponendo il riferimento normativo indelebile;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circ. n. 14/2019. Come già indicato nella circ. n. 13/2018, in caso di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 438 e n. 439 del 05/10/2020).
ART-BONUS
Il cosiddetto Art-bonus di cui all’art. 1, d.l. n. 83/2014 spetta alla fondazione che abbia una natura sostanzialmente pubblicistica, in considerazione (i) della gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, (ii) del finanziamento con risorse pubbliche (seppur non esclusive, che si affiancano ad altre componenti private), (iii) dell'assoggettamento a discipline pubblicistiche (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 452 e n. 453 del 07/10/2020).