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DECRETO "RISTORI”
Con il d.l. n. 137 del 28.10.2020 (pubbl. G.U. n. 269 del 28.10.2020), cosiddetto “Decreto Ristori”, sono state introdotte ulteriori misure di sostegno agli operatori economici.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
E’ riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive del DPCM 24.10.2020 introdotte per contenere l’epidemia COVID-19.
Sotto il profilo soggettivo, il contributo spetta ai soggetti che al 25.10.2020:
- hanno una partita IVA attiva (il contributo è espressamente escluso per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020 o la cui partita IVA risulti cessata al momento della richiesta del contributo);
- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato (l’elenco può essere ampliato con successivo decreto).
Non è invece previsto un limite di fatturato: pertanto, contrariamente al precedente contributo ex art. 25 d.l. n. 34/2020, il nuovo contributo spetta anche ai soggetti con ricavi superiori a euro 5 mio.
Sotto il profilo oggettivo, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01.01.2019, il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato.
I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. n. 34/2020, e che non lo abbiano dovuto restituire, ricevono il nuovo contributo dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo.
I soggetti che invece non hanno beneficiato del precedente contributo (o ai quali è stata rifiutata l’erogazione, ad esempio, per irregolarità dell’IBAN) presentano telematicamente l’istanza per la richiesta del nuovo contributo tramite il modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia entrate del 10.06.2020.
Il contributo a fondo perduto spetta:
- nella misura stabilita per il precedente contributo dall’art. 25 d.l. n. 34/2020, dunque:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400K,
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400K e fino a euro 1 mio,
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 mio (come sopra ravvisato, il nuovo contributo non è soggetto a limiti di fatturato e quindi spetta anche ai soggetti con fatturato superiore a euro 5 mio),
moltiplicata per
- il coefficiente stabilito per la categoria di attività di appartenenza (vedi Allegato); in particolare, per gli alberghi il coefficiente è del 150%, per le palestre del 200%, per le discoteche del 400%, ecc.
In ogni caso, l'importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000.
Con Provvedimento dell’Agenzia entrate sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza con la richiesta del contributo.
CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI AZIENDA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Per le imprese che svolgono le attività riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 d.l. n. 34/2020 spetta, alle stesse condizioni, altresì per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
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E’ importante evidenziare che entrambi i benefici di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Al fine di far fronte all’emergenza COVID-19, il limite massimo per usufruire degli aiuti è stato elevato a euro 800.000 per impresa. A riguardo, il Dipartimento per le Politiche Europee ha recentemente diramato una circolare secondo cui la nozione di “impresa” richiamata deve essere riferita all’“unità economica”, con la conseguenza che, in base a tale interpretazione, la soglia di euro 800.000 va calcolata con riferimento non alla singola impresa ma all’intero gruppo di appartenenza.
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU
Per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU relativamente agli immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE 770
Il termine per l presentazione del 770 per l’anno 2019 è prorogato al 10.12.2020.
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS
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