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IMPOSTE DIRETTE
CONFERIMENTO MEDIANTE SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
Il conferimento in regime di “realizzo controllato” ex art. 177, co.2, TUIR – in cui il valore di realizzo in capo al conferente è dato dall’aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento - trova applicazione solo se dal confronto tra:
- il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, e
- la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria,
emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente. In caso di minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del "valore normale" ex art. 9 TUIR (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 10 del 28/7/2020).
Il conferimento ai sensi del nuovo co. 2-bis dell’art. 177 TUIR, che ha esteso il regime di “realizzo controllato” ai conferimenti di partecipazione qualificate (20% o 25%), si applica esclusivamente nel caso in cui il conferimento avvenga in una holding unipersonale. Il regime quindi non si applica in caso di più conferenti, neppure in caso di conferimento congiunto (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello, n. 314 e n. 315 del 7/9/2020 e n. 309 del 4/9/2020).
COMPENTENZA DEI COMPONENTI REDDITUALI A SEGUITO DI SENTENZA
Per le micro-imprese, i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole rilevano ai fini fiscali nel periodo d'imposta in cui la sentenza viene a giuridica esistenza (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità). Ai fini fiscali infatti non rileva né il passaggio in giudicato della sentenza né l'iter del contenzioso stesso, poiché, qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva fiscalmente deducibile.
Per i soggetti diversi dalla micro-imprese è invece necessario individuare il periodo d'imputazione fiscale sulla scorta della corretta imputazione di bilancio. Al riguardo, si evidenzia che l'OIC 15 precisa che <<I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società>>. Non viene quindi richiesta l'immodificabilità dell'obbligazione sorta (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 9 del 4/8/2020).
MOMENTO IMPOSITIVO DELLE STOCK OPTIONS
I redditi di lavoro dipendente corrisposti sotto forma di stock options sono soggetti a tassazione in Italia se derivanti da un’attività svolta in Italia, ovvero se nel periodo di maturazione del diritto (cosiddetto “vesting period”), il dipendente ha svolto l’attività lavorativa nel nostro Paese. A tal fine non rileva che al momento dell’esercizio ed assegnazione delle azioni, il dipendente non sia fiscalmente residente in Italia né svolga più l’attività lavorativa in Italia (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello, n. 316 del 7/9/2020).
VENDITA DI FABBRICATO DA DEMOLIRE
La vendita di un fabbricato con annessa area pertinenziale a favore di una società edile che, sulla base di un permesso di costruire in corso di ottenimento, provvederà alla demolizione e ricostruzione dell'immobile, non configura una cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria bensì una cessione di fabbricato. Sono pertanto da ritenersi superate le precedenti differenti interpretazioni di prassi (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello, n. 312 del 4/9/2020).
VENDITA DI FABBRICATO NON ULTIMATO
La cessione di un immobile in corso di costruzione si considera come cessione di un bene ancora inserito nel circuito produttivo, e dunque “non ultimato”. Conseguentemente, la cessione è imponibile ai fini IVA e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. Tale chiarimento sembra dunque discostarsi dall’orientamento della Corte di cassazione, secondo la quale per stabilire se l’immobile sia o meno da considerarsi “non ultimato” occorre fare riferimento non allo stato oggettivo dell’immobile ma alla posizione soggettiva dell’acquirente (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello, n. 241 del 3/8/2020).
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