NEWSLETTER N. 29 - 2020

  • DL-"AGOSTO"

    Con il D.L. n. 104 del 14/8/2020 (pubbl. G.U. n. 203 del 14/8/2020) sono state introdotte ulteriori misure fiscali di sostegno e rilancio dell’economia.

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTORAZIONE

    E’ stanziato un fondo di euro 600 mio per l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP.

    Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

    Il contributo spetta altresì ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Ai fini dell’erogazione, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità da stabilire con decreto.

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ NEI CENTRI STORICI

    E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici.

    Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

    L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

    • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400K;
    • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400K e fino a euro 1 mio;
    • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 mio;

    nel periodo d'imposta 2019.

    L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura non inferiore a euro mille per le persone fisiche e a euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a euro 150K.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO DI AZIENDA

    Il credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda previsto dal Decreto Rilancio è esteso al mese di giugno; e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale al mese di luglio.

     

    ESENZIONE IMU PER TURISMO E SPETTACOLO

    Per il 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU di cui all'art. 1, co.738-783, l. 160/2019, relativa a:

    1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

    L'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla lettera d).

    Le misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

    Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 D.L. n. 83/2014 è riconosciuto nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2019.

    Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

    Per il 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

    • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche,
    • società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile,

    è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per il periodo 1/7/2020 – 31/12/2020.

    L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a euro 10K e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a euro 200K e non superiori a euro 15 mio.

    Il credito di imposta spetta nel limite massimo complessivo di spesa stabilito. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

     

    RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

    I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi e premi assicurativi e dell’IVA, già sospesi dal precedente decreto Rilancio (artt. 126 e 127 d.l. 34/2020), possono essere rateizzati senza applicazione di sanzioni e interessi, come segue:

    • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
    • il restante 50%: fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

    Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

     

    PROROGA VERSAMENTO 2° ACCONTO

    Per i soggetti che esercitano attività economiche soggette agli ISA è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

    La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

     

    TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

    I termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da:

    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
    • avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 d.l. n. 78/2010,

    sono sospesi.  I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro novembre 2020.

     

    RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

    I soggetti che esercitano attività di impresa possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.

    La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo e può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza il vincolo delle categorie omogenee.

    Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita:

    • ai soli fini contabili e civilistici;

    oppure

    • anche ai fini delle imposte sui redditi e IRAP mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

    Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10%.

    Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore all’inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

    Le imposte sostitutive del 3% e 10% sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ex art. 17 d.lgs. 241/1997.

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della l. 342/2000.   E’ pertanto consentito procedere altresì al riallineamento dei maggiori valori iscritti nel bilancio in corso al 31/12/2019 con quelli fiscali mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

     

    WELFARE AZIENDALE

    Per il periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ex art. 51 tuir è elevato ad euro 516,46.

     

    Distinti saluti,

    HAGER & PARTNERS

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