NEWSLETTER N. 28 - 2020

  • CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI

    1. PREMESSE

    Il D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese relative alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

    Con il Provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito:

    i)      le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per le spese relative alla sanificazione e all’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125, D.L. n. 34/2020 fruizione;

    ii)     le modalità di cessione, anche parziale, dei crediti di cui al precedente punto i) a soggetti terzi ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    Inoltre, con la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del predetto credito d’imposta.

     

    2. AMBITO SOGGETTIVO

    Il credito d’imposta per le spese relative alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto ai seguenti soggetti:

    • imprese ed esercenti attività di lavoro autonomo, in modo abituale, residenti in Italia;
    • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti;
    • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, co. 4, del D.L. 34/2019 (categoria inserita dalla legge di conversione del D.L. Rilancio, in fase di pubblicazione).

     

    3. SPESE AMMISSIBILI

    Rientrano tra le spese ammissibili per la fruizione del credito d’imposta:

    1. Le spese sostenute tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2020 per la sanificazione:
    • degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;
    • degli strumenti e/o attrezzature (nuovi o già in uso) utilizzati nell’ambito di tali attività,

    a condizione che venga eliminata o ridotta a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

    Il soddisfacimento di tale condizione deve essere dimostrato attraverso l’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti che hanno effettuato la sanificazione.

    Nel caso in cui i beneficiari intendano provvedere alla sanificazione in economia, avvalendosi dei propri dipendenti, sono ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (inclusi i prodotti disinfettanti impiegati) in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, purché nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. Rientrano, inoltre, tra le spese di sanificazione:

    • il costo orario del lavoro di collaboratori e/o dipendenti qualora i soggetti interessati se ne siano avvalsi nelle attività di sanificazione a condizione che l’impiego degli stessi alla sanificazione sia documentato mediante fogli di lavoro interni all’azienda;
    • se la tipologia di attività esercitata prevede già un processo di sanificazione (studi odontoiatrici, centri estetici ecc.), a prescindere dall’emergenza epidemiologica COVID-19, le spese sostenute tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rilevano comunque ai fini della determinazione del credito d’imposta.;
    • le spese per la sanificazione, sostenute dal beneficiario la cui attività prevede lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione;
    1. Le spese sostenute tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:
    • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • prodotti detergenti e disinfettanti;
    • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    • dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

    I soggetti che intendono beneficare del credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisito dei dispositivi di protezione individuale per i quali è richiesta la conformità agli standard di sicurezza europei, sono tenuti a conservare la documentazione attestante tale conformità e ad esibirla in caso di controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Ai fini dell’imputazione delle spese tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2020 occorre fare riferimento:

    • al criterio di cassa e quindi alla data di effettivo pagamento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti o professioni e per gli enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata;
    • al criterio di competenza e quindi alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi o dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in contabilità ordinaria.

     

    4. ADEMPIMENTI

    I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili riferibili ai crediti d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione:

    • sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e
    • che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

    Tale comunicazione deve essere eseguita mediante il Modello <<Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione>>.

    Il Modello di Comunicazione deve essere inviato all’Agenzia, in modalità telematica:

    • direttamente dal contribuente;
    • mediante un intermediario abilitato

    utilizzando:

    • il servizio web dell’area riservato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
    • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Entro al massimo 5 giorni dall’invio della Comunicazione, verrà rilasciata, nell’area riservata online, una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazione.

    La Comunicazione relativa ai crediti d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione dovrà essere inviata tra il 20 luglio  ed il 7 settembre 2020.

    Dopo l’invio della Comunicazione sarà, comunque, possibile, fino al 7 settembre 2020:

    • inviare una nuova Comunicazione in sostituzione della precedente;
    • presentare la rinuncia integrale al credito relativamente alle spese ammissibili comunicate.

    A seguito dell’invio della comunicazione e della sua accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrata, verrà determinato l’ammontare del credito d’imposta – calcolato al netto dell’IVA, se dovuta - spettante a ciascun beneficiario che non può superare:

    • il 60 % delle spese complessive ammesse risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata;
    • in ogni caso, l’importo massimo di euro 60.000,00;

    nel limite complessivo nazionale di 200 milioni per l’anno 2020.

    Ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale di credito utilizzabile è pari al 100 per cento.

    Il credito d’imposta così determinato potrà:

    • essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
    • essere utilizzato in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da emanare entro l’11 settembre 2020;
    • ceduto a terzi, anche parzialmente, mediante opzione da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021.

    I Signori clienti che intendono avvalersi del servizio di presentazione offerto dal nostro Studio come intermediario abilitato sono invitati a far pervenire entro il 27 luglio 2020 la documentazione relativa alle spese  per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi  di cui al precedente punto <<3. SPESE AMMISSIBILI>>:

    • sostenute fino al  30 giugno 2020 e
    • che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

    Si chiede inoltre:

    • per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, la documentazione attestante la conformità degli stessi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • per le spese di sanificazione: i) la certificazione relativa alla sanificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti; ii) la documentazione interna all’azienda attestante le ore di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori qualora questi siano stati impiegati nell’attività di sanificazione e il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti.

     

    Distinti saluti,

    HAGER & PARTNERS

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