NEWSLETTER N. 27 - 2020

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

    Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di legge possono trasmettere le istanze per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” entro e non oltre il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse entro e non oltre il 24 agosto 2020 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 0230439/2020 del 10/6/2020).  

    Sono inoltre stati forniti i primi chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto (Agenzia delle entrate, Circolare n. 15 del 13/6/2020).

  • CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI NON ABITATIVI

    Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda (Agenzia delle entrate, Circolare n. 14 del 6/6/2020).

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta è stato istituito il codice tributo “6920” (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 32 del 6/6/2020).

  • IMPOSTE DIRETTE

    ECO-BONUS E SISMA-BONUS SU IMMOBILI NON STRUMENTALI

    La detrazione fiscale per:

    • interventi di riqualificazione energetica (eco-bonus) ex art. 1, co. 344-347, l. n. 296/2006,
    • interventi antisismici (sisma-bonus) eseguiti su immobili ex art. 16, co. 1-bis e ss., d.l. n. 63/2013,

    spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali” (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 34 del 25/6/2020).

     

    PREMI DI RISULTATO

    L’agevolazione fiscale sui premi di risultato ex art. 1, co. 182-189, l. 208/2015 si applica a condizione che il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 36 del 26/6/2020).

  • IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

    TERRITORILITA’ DELLE PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE/TELERADIODIFFUSIONE E SERVIZI ELETTRONICI

    E’ stato introdotto il nuovo art. 7-octies d.p.r. 633/1972 che disciplina la territorialità ai fini IVA delle prestazioni di telecomunicazione/teleradiodiffusione e dei servizi elettronici rese a committenti privati, in vigore dal 10 giugno 2020.

    La nuova norma introduce una deroga alla regola generale di cui all’art. 7-ter d.p.r. 633/1972 secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.

    La deroga prevede che si considerano effettuate in Italia se rese a committenti privati:

    • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato in Italia senza domicilio all'estero;
    • le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato in Italia senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'UE.

    Tuttavia, la deroga non trova applicazione:

    1. se il prestatore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, per i servizi resi a committenti stabiliti in Italia, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
    • il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato UE;
    • l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato euro 10K e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
    • il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
    1. se il prestatore è un soggetto passivo stabilito in Italia, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato UE, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
    • il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato UE;
    • l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato euro 10K e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
    • il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'IVA nell'altro Stato UE.

     

    TERRITORIALITA’ DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

    L’Agenzia delle entrate ha emanato il Provvedimento che individua i mezzi di prova idonei a dimostrare l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto fuori dalla UE ex art. 7-quater, lett. e), d.p.r. 633/1972, distinguendo tra:

    • imbarcazioni da diporto, dotate di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder: la prova è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso che devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto.
    • imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare: la prova è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine; inoltre, è necessario esibire almeno due dei seguenti mezzi di prova: i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione; la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea; la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’UE, relativi all’utilizzo al di fuori dell’UE (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 234483/2020 del 15/6/2020). 

     

    CORRISPETTIVI TELEMATICI

    L’Agenzia delle entrate ha adeguato il contenuto dei provvedimenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai nuovi termini stabiliti dal Decreto Rilancio. In particolare:

    • l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato decorre dal 1° gennaio 2021;
    • per l’attuazione della lotteria degli scontrini, i registratori telematici dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2020.
    • la dichiarazione dei produttori della conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate deve essere fatta entro il 31 dicembre 2020 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 248558/2020 del 15/6/2020). 

     

    VENDITE A DISTANZA MEDIANTE USO DI INTERFACCIA ELETTRONICA

    Sono stati forniti chiarimenti sui termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica, ex art. 13, co. 1, d.l. n. 34/2019 (Agenzia delle entrate, Circolare n. 13 del 1/6/2020).

  • TOBIN TAX

    L’imposta sulle transazioni finanziarie ex art. 1, co. 491-500, l. 228/2012 non si applica alle operazioni di ristrutturazione societaria. Si considera tale anche il conferimento congiunto da parte di più soggetti in una società neocostituita ALFA di una partecipazione di controllo in BETA ex art. 177, co. 2, tuir; ciò a condizione che i conferenti ricevano in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria ALFA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 170 del 26/6/2020).

     

    Cordiali saluti.

    HAGER & PARTNERS

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