TERRITORILITA’ DELLE PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE/TELERADIODIFFUSIONE E SERVIZI ELETTRONICI
E’ stato introdotto il nuovo art. 7-octies d.p.r. 633/1972 che disciplina la territorialità ai fini IVA delle prestazioni di telecomunicazione/teleradiodiffusione e dei servizi elettronici rese a committenti privati, in vigore dal 10 giugno 2020.
La nuova norma introduce una deroga alla regola generale di cui all’art. 7-ter d.p.r. 633/1972 secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.
La deroga prevede che si considerano effettuate in Italia se rese a committenti privati:
- le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato in Italia senza domicilio all'estero;
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato in Italia senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'UE.
Tuttavia, la deroga non trova applicazione:
- se il prestatore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, per i servizi resi a committenti stabiliti in Italia, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato euro 10K e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
- se il prestatore è un soggetto passivo stabilito in Italia, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato UE, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
- il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato euro 10K e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'IVA nell'altro Stato UE.
TERRITORIALITA’ DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
L’Agenzia delle entrate ha emanato il Provvedimento che individua i mezzi di prova idonei a dimostrare l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto fuori dalla UE ex art. 7-quater, lett. e), d.p.r. 633/1972, distinguendo tra:
- imbarcazioni da diporto, dotate di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder: la prova è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso che devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto.
- imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare: la prova è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine; inoltre, è necessario esibire almeno due dei seguenti mezzi di prova: i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione; la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea; la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’UE, relativi all’utilizzo al di fuori dell’UE (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 234483/2020 del 15/6/2020).
CORRISPETTIVI TELEMATICI
L’Agenzia delle entrate ha adeguato il contenuto dei provvedimenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai nuovi termini stabiliti dal Decreto Rilancio. In particolare:
- l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato decorre dal 1° gennaio 2021;
- per l’attuazione della lotteria degli scontrini, i registratori telematici dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2020.
- la dichiarazione dei produttori della conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate deve essere fatta entro il 31 dicembre 2020 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 248558/2020 del 15/6/2020).
VENDITE A DISTANZA MEDIANTE USO DI INTERFACCIA ELETTRONICA
Sono stati forniti chiarimenti sui termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica, ex art. 13, co. 1, d.l. n. 34/2019 (Agenzia delle entrate, Circolare n. 13 del 1/6/2020).