La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60k moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 11/10/2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30K moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30K ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa ivi previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, co. 3-ter, D.L. 63/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per gli interventi su edifici situati in zone sismiche di cui all’art. 16, co. 1-bis – 1-septies, D.L. 63/2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione ex art. 15, lett. f-bis, tuir spetta nella misura del 90%. Sono esclusi gli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ord. del PCM n. 3274/2003.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici – ex art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. 412/1993 - la detrazione ex art. 16-bis tuir spetta per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48K e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra. In caso di interventi di ristrutturazione, trasformazione edilizia ed urbanistica ex art. 3, lett. d), e) ed f), D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui sopra, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Le detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
La detrazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ex art. 16-ter D.L. 63/2013 è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico.
Le detrazioni spettano per gli interventi effettuati (i) dai condomìni, (ii) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale, (iii) dagli IIACP, (iv) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
E’ consentita l’opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione. A tal fine, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle nuove detrazioni.