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IMPOSTE DIRETTE
CREDITI DI IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sui crediti di imposta a favore delle imprese energivore, nonché sul contributo straordinario contro il “caro bollette” (“contributo sugli extraprofitti”).
Con particolare riferimento al contributo straordinario contro il “caro bollette” (“contributo sugli extraprofitti”), l’Agenzia chiarisce che le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale ex art. da 7 a 7-septies d.p.r. 633/1972, non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) anche gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE. In considerazione dell’incertezza interpretativa sul punto, sugli importi non versati entro la scadenza del 30 giugno 2022 non sono dovute sanzioni, purché l’integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga tempestivamente (Agenzia delle entrate, Circolare n. 25 del 11.07.2022).
FRINGE BENEFIT
I beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente sono esclusi da tassazione sino ad un valore di:
- euro 200 per uno o più buoni benzina, e
- euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi.
Tuttavia, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit (Agenzia delle entrate, Circolare n. 27 del 14.07.2022).
SEMPLIFICAZIONI IRAP
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP ed in particolare sulla deducibilità dei costi del personale (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 40 del 15.07.2022).
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES
In costanza di controllo da parte del soggetto residente in Italia, la fuoriuscita della società estera dal regime CFC può avvenire:
- sia a seguito di dimostrazione dell’esimente (ovvero svolgimento di una effettiva attività economica),
- sia qualora l’Effective Tax Rate test e/o il passive income test non siano più soddisfatti (Agenzia delle entrate, Circolare n. 28 del 15.07.2022).
RIPORTO DELLE POSIZIONI FISCALI IN CASO DI SCISSIONE
Ai fini del riporto delle posizioni fiscali (perdite, interessi passivi, eccedenze ACE) della scissa in capo alla beneficiaria preesistente, il test di vitalità deve essere effettuato come segue.
In caso di trasferimento alla beneficiaria di un ramo d’azienda, il test di vitalità va calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli artt. 172 e 173 tuir, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso.
In caso di trasferimento alla beneficiaria di beni non integranti un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesistenza di dati contabili relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria (Agenzia delle entrate, Circolare n. 31 del 01.08.2022).
DOMICILIO FISCALE
La prova del domicilio all'estero è offerta quando viene provato il domicilio proprio e della famiglia fuori dal territorio nazionale, mentre è irrilevante che le prestazioni di lavoro siano svolte anche in via continuativa in Italia (Cass. sent. n. 18009 del 06.06.2022).
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