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COVID-19: CHIUSURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI - MODIFICHE
L’Allegato 1 al dpcm 22.3.2020, contenente l’elenco delle attività produttive che possono continuare la loro attività, è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 25.3.2020 (allegato).
Le imprese che possono continuare la loro attività sono ora indicate nell’Allegato 1 al decreto MISE (allegato), in vigore dal 26.3.2020.
Si segnala che il decreto MISE contiene inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni:
- le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11.3.2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22.3.2020, come modificato dal decreto MISE;
- le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11.3.2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22.3.2020, come modificato dal decreto MISE;
- le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo decreto MISE completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Cordiali saluti,
HAGER & PARTNERS
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