NEWSLETTER N. 16 - 2020 / MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

  • NEWSLETTER N. 16-2020

    Gentile Cliente,

    evidenziamo di seguito le misure di sostegno alle imprese introdotte dal d.l. n. 23 dell’8.4.2020, pubblicato nella G.U. n. 94 dell’8.4.2020, in vigore dal 9.4.2020.

     

    FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE GARANTITI SACE

    Per il 2020, i finanziamenti erogati, sotto qualsiasi forma, da banche ed enti finanziari alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche ed enti finanziari, sono garantiti da SACE S.p.a. sino ad un tetto massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a PMI, inclusi i lavoratori autonomi con partita iva, che abbiano utilizzato pienamente l’accesso al Fondo Garanzia PMI. Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

    • i finanziamenti hanno durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento fino a 24 mesi;
    • al 31.12.2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 ed alla data del 29.02.2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate del sistema bancario;
    • l’importo del finanziamento garantito non supera il maggiore tra i seguenti importi risultanti dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio: (i) 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019; (ii) doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività nel 2019, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa). Ai fini della verifica del limite, si cumulano tutti i finanziamenti assistiti da detta garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, percepiti dall’impresa o dal gruppo di appartenenza; inoltre, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia dal gruppo.
    • la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il: (i) 90% del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; (ii) 80% del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; (iii) 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi. Si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.
    • le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: (i) per i finanziamenti a PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; (II) per i finanziamenti ad altre imprese diverse da PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
    • la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
    • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti o rifinanziamenti deve essere inferiore a quello che sarebbe stato richiesto per le medesime operazioni ma prive della garanzia;
    • l’impresa che beneficia della garanzia e le altre imprese del medesimo gruppo si impegnano a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
    • l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
    • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.  

    Per i finanziamenti ad imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura semplificata:

    a)    l’impresa presenta alla banca (o altro ente finanziario) la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

    b)    in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, la banca trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

    c)    la banca eroga il finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A

    Per i finanziamenti ad imprese con più di 5000 dipendenti in Italia o con fatturato uguale o superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì ad approvazione con decreto MEF.

    L’efficacia delle misure di sostegno è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

     

    FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

    Per il 2020, per il fondo di garanzia PMI viene previsto che:

    • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
    • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
    • la percentuale di copertura della garanzia è incrementata al 90%, ma non può superare i seguenti limiti: doppio della spesa salariale 2019, 25% del fatturato 2019, fabbisogno per costi di esercizio o investimento nei successivi 12/18 mesi;
    • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

    Inoltre, per il 2020 sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari in favore di:

    • PMI, imprese individuali e autonomi, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25K euro.
    • le imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 mio euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, la garanzia di cui può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

     

    DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

    L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è posticipata al 01.09.2021 (per le disposizioni richiamate all’art. 389, co. 2, d.lgs. 14/2019 resta ferma l’entrata in vigore al 16/3/2019).

     

    DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2020 non si applicano le disposizioni in materia di riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482bis, co. 4, 5 e 6, e 2482ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545duodecies  del codice civile.

     

    DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

    Nella redazione del:

    • bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020,
    • bilancio chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvato,

    la valutazione delle voci nella prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423bis, co. 1, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

    Resta ferma la disposizione di cui all’art. 106 d.l. 18/2020 che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019.

     

    FINANZIAMENTO SOCI

    Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31.12.2020 non si applicano le disposizioni in materia di postergazione di cui gli artt. 2467 e 2497quinquies del codice civile.

     

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

    I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 ed il 30.06.2020 sono prorogati di sei mesi.

    Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. Se il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita, sino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, unitamente alla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

     

    SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

    I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09.03.2020 al 30.04.2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, emessi prima della entrata in vigore del decreto, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia.

     

    SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

    Per le imprese e lavoratori autonomi domiciliate o residenti in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

    1. le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui agli artt. 23 e 24 d.p.r. 600/1973, ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    2. l'IVA;
    3. i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

    Per le imprese e lavoratori autonomi domiciliate o residenti in Italia con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione opera a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020  rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

    I versamenti sono comunque sospesi per le imprese e lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

    Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, sono sospesi anche per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

    Per le imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

    I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

    Per le imprese turistico-ricettive e le altre categorie maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica di cui all’art. 61 d.l. 18/2020 che non rientrino nei parametri sopra stabiliti, resta ferma la sospensione già prevista dai precedenti decreti.

     

    PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

    Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400K nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 , i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 – su opzione - non sono assoggettati a ritenuta ex artt. 25 e 25bis d.p.r. 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

    La disposizione sostituisce la precedente analoga disposizione dell’art. 62, co. 7, d.l. 18/2020 che è abrogata.

    Il versamento delle ritenute non operate dal sostituto va effettuato entro luglio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili a decorrere da luglio 2020, senza sanzioni e interessi. Resta ferma la condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

     

    METODO PREVISIONALE ACCONTI

    I soggetti che intendono versare gli acconti IRPEF, IRES, IRAP con il metodo “previsionale”, non incorrono in sanzioni in caso di omesso o di insufficiente versamento non inferiore all’ 80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

    Le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

     

    RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

    I versamenti fiscali in scadenza al 16.03.2020, e prorogati al 20.03.2020 dal d.l. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

     

    CERTIFICAZIONE UNICA 2020

    Per l’anno 2020, il termine di consegna della certificazione unica è prorogato al 30 aprile.

    Per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all’Agenzia delle entrate non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

     

    PROROGA VALIDITÁ DEI CERTIFICATI EX ART. 17-BIS, CO. 5, D.LGS. 241/1997

    I certificati previsti nell’ambito della disciplina sulle ritenute negli appalti e subappalti dall’art. 17- bis, co. 5, d.lgs. 241/1997 emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

     

    TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

    I termini previsti ai fini dell’agevolazione “prima casa” dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima, TUR, nonché il termine previsto dall’art. 7 L. 448/1998 ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020.

     

    SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

    Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: (i) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; (ii) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

     

    UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA’ SEMPLICI

    Il regime degli utili distribuiti a società semplici è esteso agli utili di fonte estera erogati dalle società non residenti non black list.

     

    CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

    Il credito di imposta alle imprese e lavoratori autonomi previsto dal d.l. 18/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è modificato come segue. lI credito d'imposta già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, è esteso all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), nonché a detergenti mani e disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel tetto complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

     

    PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

    Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità cartacea, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.

     

    PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

    Il termine di sospensione degli atti relativi ai procedimenti civili e penali, compresi quelli tributari, è prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020.

     

    Cordiali saluti,

    HAGER & PARTNERS

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