NEWSLETTER N. 7 - 2019

  • CERTIFICAZIONE UNICA 2019

    Gentile cliente,

    desideriamo di seguito segnalare che il prossimo 7 marzo 2019 è la data fissata per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (c.d. Certificazione Unica - CU). In data 15.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento n. 10664, i modelli di “Certificazione Unica 2019” (CU 2019), relativi all’anno 2018, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente.

  • PREMESSA

    Ai fini dell’adempimento in esame, il sostituto di imposta è tenuto a:

    • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2019, utilizzando il modello “ordinario”, per consentire l’acquisizione dei dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2019);
    • consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

    Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 (31 ottobre).

  • 1.1 Ambito soggettivo e oggettivo

    Sono tenuti all’invio coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • redditi di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR;
    • provvigioni, comunque denominate, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/1973;
    • provvigioni derivanti da vendite a domicilio ai sensi dell’art.19 del DLGS 114/98;
    • corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/1973;
    • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
    • corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
    • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
    • compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
    • somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
    • ritenute operate e le detrazioni effettuate;
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INAIL.

    La Certificazione Unica 2019 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2018 ma che non hanno concorso alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi.

    La Certificazione Unica non riguarda invece la certificazione:

    • dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663);
    • dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve però contenere: le generalità e il codice fiscale del contribuente; la natura, l'oggetto e la data dell'operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione; gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi (art. 10 del D. Lgs. 461/97);
    • degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attesti l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, e delle ritenute operate (art. 8 del DM 9.1.98).

    Si ricorda che la Certificazione Unica deve essere utilizzata per attestare altresì l’ammontare dei compensi percepiti dalle persone fisiche che (i) applicano il regime agevolato (contribuenti minimi e forfetari) e (ii) non hanno subito ritenute su tali compensi.

  • 1.2 Novità 2019

    Le principali novità contenute nel nuovo prospetto della Certificazione Unica 2019 riguardano:

    • l’inserimento di nuova sezione denominata “Particolari tipologie reddituali”, nella quale vanno indicate alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 del TUIR, per dare distinta indicazione di quelle tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale (ad esempio: dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; dei compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale; delle indennità, dei gettoni di presenza e degli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni; dei compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza; delle rendite vitalizie e delle rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale; degli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
    • l’inserimento di una nuova casella per indicare il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare;
    • l’inserimento di nuove caselle per indicare le somme erogate per premi di risultato da compilare nell’ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura, indicando il relativo importo;
    • l’introduzione di codici per indicare nuovi oneri che danno diritto ad una detrazione IRPEF al 19% (per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; per le spese mediche sostenute in favore di soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA));
    • l’inserimento di nuove caselle per indicare il periodo in cui si è beneficiato della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) corrisposta da una forma di previdenza complementare;
    • l’inserimento di nuove caselle per l’indicazione del credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai pensionati che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, ai sensi dell’art. 1 co. 166 - 178 della L. 232/2016 (c.d. “APE volontario”), a fronte del pagamento degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi sul rischio di premorienza.

    Si segnala che è confermata la suddivisione della Certificazione Unica 2019 in:

    • un modello “ordinario”, più dettagliato, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di acquisire i dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770);
    • un modello “sintetico”, da consegnare invece al contribuente-sostituito.
  • 1.3 Termine per l’invio

    La presente circolare ha il compito di rammentare che entro il prossimo 7 marzo 2019, i sostituti d’imposta dovranno provvedere all’invio telematico delle nuove Certificazioni Uniche, relative al periodo d’imposta 2018, mediante l’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 10664 del 2019.

    Inoltre, si ricorda che la Certificazione in commento sostituisce la certificazione dei compensi dei lavoratori autonomi emessa in forma libera. Pertanto, i sostituti saranno tenuti a consegnare la Certificazione Unica 2019 (periodo d’imposta 2018) ai percettori del reddito entro il 31 marzo (1 aprile per il 2019).

    Ai sensi di quanto previsto dalla L. 205/2017, le Certificazioni Uniche relative unicamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il termine previsto per la presentazione dei 770 (stabilito a regime al 31 ottobre) e senza l’applicazione di sanzioni.

    I Signori clienti che intendono avvalersi del servizio di presentazione offerto dal nostro Studio come intermediario abilitato sono invitati a far pervenire nel più breve tempo possibile il proprio consenso.

    Il nostro Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

    Distinti saluti

    HAGER & PARTNERS

Un team a vostra disposizione

Competenza professionale, dedizione e impegno sono gli elementi che da oltre 25 anni ci contraddistinguono. Affidatevi ai nostri specialisti per una consulenza fatta su misura: contattaci e troveremo la soluzione più adatta a voi.

Il rispetto della Vostra privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarVi la migliore esperienza nel nostro sito. Accettate e continuate per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Per saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi cliccare qui. Potrete consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.

GESTIONE COOKIE

COOKIE ESSENZIALI Sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive e risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.

PERFORMANCE COOKIE Ci consentono di migliorare le funzionalità del sito tenendo traccia dell'utilizzo del sito Web stesso. In alcuni casi, questi cookie velocizzano l'elaborazione delle richieste dell'utente, in quanto ci aiutano a ricordare le preferenze che avete selezionato per il sito. Se disabilitate questi cookie potreste ricevere consigli poco personalizzati e riscontrare lentezza nell'uso del sito.

E' sempre possibile modificare le preferenze accedendo alla sezione Cookie Policy.