NEWSLETTER N. 5 - 2019

  • COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONE TRANSFRONTALIERE

    Gentile cliente,

    a decorre dal 2019, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo: la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. La prima scadenza del nuovo adempimento è fissata per il prossimo 28 febbraio. Si ritiene pertanto opportuno segnalare quanto segue:

  • 1. PREMESSA

    Come noto, a decorre dal 2019 è stato introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C. In ogni caso, le operazioni intercorse con soggetti non residenti e/o non stabiliti continuano ad essere documentate tramite fatture cartacee.

    Pertanto, l’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere - (c.d. esterometro), introdotto dall’art.1, c.3-bis del D.Lgs. 127/2015 – deriva dall’esigenza di rendere note all’Agenzia dell’Entrate le suddette operazioni con controparti estere che non transitano attraverso il Sdl.

  • 2. AMBITO SOGGETTIVO

    Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

    Ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla emissione della fattura elettronica ai sensi dell’art.1, c.3 del D.lgs, 127/2015, ovvero:

    • i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27, c. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
    • i soggetti che si avvalgono del regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1, c. 54 - 89 della L. 190/2014;
    • associazioni sportive dilettantistiche con proventi  fino a 65 mila euro nell’esercizio di attività commerciali, se assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
  • 3. AMBITO OGGETTIVO

    La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

    • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
    • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

    Sono escluse le operazioni per le quali:

    • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);
    • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

    In particolare, per le fatture emesse, la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

    NB: con la consulenza giuridica n.8/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0 risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. In tali casi, pertanto non sussiste l’obbligo di comunicazione in oggetto.

  • 4. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI

    La comunicazione deve essere effettuata in base alle specifiche tecniche n. 89757/2018.

    In particolare, i dati delle fatture devono essere trasmesse mediante formato XML.

    Per l’accettazione del file XML da parte del sistema dell’Agenzia delle entrate predisposto per la ricezione dei file (Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle entrate.

    La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

    • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
    • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP;
    • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.
  • 5. DATI DA COMUNICARE

    La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

    • dati identificativi del cedente o prestatore;
    • dati identificativi del cessionario o committente;
    • data del documento comprovante l’operazione;
    • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
    • numero del documento;
    • base imponibile IVA;
    • aliquota IVA applicata;
    • imposta;
    • tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata nel documento).

    Si tratta degli stessi elementi già richiesti per il c.d. nuovo spesometro.

    NB: Per i codici da inserire per comunicare la “tipologia di operazione” - laddove l’imposta non sia indicata - si rimanda ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n.1/2017, ris. n. 87/2017 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Pertanto, ad esempio, le cessioni all’esportazione o le cessioni intracomunitarie verranno indicate con il codice N3, le prestazioni rese a soggetti passivi comunitari con codice N6 o non comunitari codice N2.

  • 6. TERMINI DI TRASMISSIONE

    La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

    • a quello della data del documento emesso;
    • ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

    Pertanto, dovrebbero rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).

  • 7. SANZIONI

    Ai sensi del nuovo dell’art. 11, c. 2- quater del D.Lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

    Non si applica il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

    Distinti saluti

    HAGER & PARTNERS.

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