-
DECRETO "AIUTI"
Con il d.l. n. 50 del 17/5/2022 (pubbl. G.U. n. 114 del 17/5/2022) sono state introdotte ulteriori misure a sostegno delle imprese. Si evidenziano di seguito le principali novità.
INCREMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ENERGIA E GAS
Il credito d'imposta per l’acquisto di gas a favore di imprese non gasivore di cui all’art. 4 d.l. 21/2022 è incrementato dal 20% al 25%.
Il credito d'imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore di imprese non energivore di cui all'art. 3, co. 1, d.l. 21/2022 è incrementato dal 12% al 15%.
Il credito d'imposta a favore delle imprese gasivore di cui all'art. 5 d.l. 17/2022 è incrementato dal 20% al 25%.
Inoltre, con una modifica al d.l. 4/2022 è previsto che alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Per impresa a forte consumo di gas naturale si intende quella che:
- opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto MiTE 541/2021, e
- ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3 del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31/122022, senza limitazioni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP non porti al superamento del costo sostenuto;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
***
Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni fiscali previste a sostegno delle imprese per le spese di energia elettrica. In particolare:
- dall’art. 15 d.l. 4/2022, convertito con modificazioni dalla l. 25/2022;
- art. 4 d.l. 17/2022, convertito con modificazioni dalla l. 34/2022;
- artt. 3 e 9 d.l. 21/2022 (Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 13.5.2022).
EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Per gli interventi effettuati su abitazioni unifamiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
MAGGIORAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0
Per gli investimenti in beni compresi nell'allegato B l. 232/2016, effettuati:
- a decorrere dal 1/1/2022 al 31/12/2022,
ovvero
- entro il 30/6/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
la misura del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 prevista dall'art. 1, co. 1058, l. 178/2020 è elevata dal 20% al 50%.
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% ex art. 1, co. 211, l. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese.
L’aumento spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto MiSE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
SEMPLIFICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Sono introdotte ulteriori semplificazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili:
- viene esteso il perimetro delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee;
- viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PMI – CRISI UCRAINA
E’ previsto un contributo a fondo perduto a favore delle PMI danneggiate dalla crisi conseguente alla guerra in Ucraina.
Il contributo spetta esclusivamente alle PMI, diverse da quelle agricole che hanno:
- effettuato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale; e
- realizzato nel trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto (i) un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019; (ii) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’importo del contributo a fondo perduto per singolo beneficiario non può essere superiore a euro 400K ed è determinato applicando alla differenza tra:
- l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, e
- l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019,
le seguenti percentuali:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5 mio;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5 mio e fino a euro 50 mio.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo è ridotto in modo proporzionale.
Con decreto MiSE sono definite le modalità attuative di erogazione dei contributi.
- Lavora con noi
- Contatti
- Italiano