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NEWSLETTER N: 26-2021
Gentile Cliente
desideriamo evidenziare di seguito le modifiche introdotte al d.l. n. 146/2021 (“Decreto Fiscale”) con la conversione in l. n. 215 del 17.12.2021, pubblicata nella G.U. n. 301 del 20.12.2021.
RIMESSIONE IN TERMINI DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE-TER E DAL SALDO E STRALCIO
E’ confermata la rimessione in termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio, con ulteriori 9 giorni di proroga dei termini di versamento.
A tal fine, il versamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 è considerato tempestivo - e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni - se effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021 (il Decreto fissava la scadenza al 30 novembre 2021).
PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL’IRAP NON VERSATA
In caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 24, co. 3, d.l. 34/2020 - in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19” - l'IRAP non versata è dovuta entro il 31 gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi.
PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE NEL PERIODO 1/9/2021 – 31/12/2021
Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine di pagamento è fissato in 180 giorni (il Decreto prevedeva 150 giorni).
DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE
Sono confermate le nuove misura in materia di decadenza dalla rateizzazione. In particolare, con riguardo ai piani di dilazione in essere all’ 8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza dalla rateizzazione si determina in caso di mancato pagamento di almeno 18 rate, anche non consecutive.
I debitori eventualmente decaduti alla data di entrata in vigore del Decreto, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, ed il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021.
Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto. Inoltre, restano acquisiti i versamenti delle rate sospese eseguiti, nonché gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposte.
RIMESSIONE IN TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI
I versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, possono essere eseguiti entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni ed interessi.
SETTORE SPORTIVO
A favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
CREDITO DI IMPOSTA ALLA CULTURA
Viene confermato che il credito di imposta di sostegno alla cultura di cui all’art. 36-bis d.l. 41/2021 non è più utilizzabile in dichiarazione ma solo in compensazione.
REGOLARIZZAZIONE CREDITO R&S
E’ confermata la possibilità di regolarizzare l’indebito utilizzo del credito R&S.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 d.l. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini indicati di seguito.
La regolarizzazione agevolata è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
Sono ammessi, altresì, i soggetti residenti commissionari che, in relazione al 2017, hanno applicato l’art. 3, co. 1-bis, d.l. 145/2013 in maniera non conforme alla norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, co. 72, l. 145/2018.
Inoltre, la regolarizzazione può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla regolarizzazione agevolata è in ogni caso escluso in caso di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Ai fini della regolarizzazione spontanea, i soggetti interessati devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:
- il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta,
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.
L’importo dovuto, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate, dovrà essere versato, senza compensazione, entro:
- il 16 dicembre 2022,
ovvero
- in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, con gli interessi calcolati al tasso legale.
La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi.
In esito al corretto perfezionamento della regolarizzazione è esclusa la punibilità per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000.
La regolarizzazione non è esperibile per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto.
Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ai fini della regolarizzazione il pagamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di rateizzazione.
IMU
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
ESTEROMETRO
La trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, tramite formato XML, è differita dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
E’ rinviata al 1° luglio 2022 la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite i sistemi evoluti di incasso ai sensi del d.lgs. 127/2015.
VERSAMENTO ACCONTO SULL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE
Le banche, SGR, società capogruppo dei gruppi bancari, SIM, Poste italiane, i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter d.lgs. 385/1993, le società esercenti altre attività finanziarie ex art. 59, co. 1, lettera b), d.lgs. 385/1993, le imprese di assicurazioni versano un acconto del 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata, entro il 16 aprile.
REGIME IVA DELLE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI RESE DALLE ASSOCIAZIONI
Le seguenti prestazioni cessano di essere escluse da IVA e, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA, divengono esenti:
- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al n.1, organizzate a loro esclusivo profitto;
- la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, co. 6, lett. e), l. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.
REGIME IVA DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI
I trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione ex art. 9, co. 1, n. 2, d.p.r. 633/1972, non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al co. 1 n. 4).
Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C288/16.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’art. 4, co. 1-ter, d.lgs. 23/2011 che attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER I NON RESIDENTI
Non viene confermata la modifica relativa all’agevolazione “prima casa” per gli italiani residenti all’estero.
PATENT BOX
E’ confermata la nuova disciplina del patent box.
Sotto il profilo soggettivo riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa:
- residenti,
- non residenti, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Sotto il profilo oggettivo, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90%.
I soggetti che esercitano l’opzione possono svolgere le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.
L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione.
Le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione possono essere indicate in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione, le sanzioni non si applicano qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, le sanzioni trovano comunque applicazione.
I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai alla l. 160/2019, co. da 198 a 206.
Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 1, co. 37-45, l. 190/2014 e art. 4 d.l. 34/2019.
I soggetti che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 1, co. 37-45, l. 190/2014, in alternativa al regime opzionato, possono aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esclusi da tale previsione i soggetti che:
- abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter d.p.r. 600/1973, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure,
- i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 d.l. 34/2019.
I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto art. 31-ter d.p.r. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al nuovo regime agevolativo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
Cordiali saluti
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