NEWSLETTER N. 24 - 2021

  • ACCONTO IVA 2021

    Gentile cliente,

    entro il 27 dicembre prossimo, occorre provvedere al versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2021, utilizzando il Modello F24, esclusivamente mediante modalità telematiche, con l’indicazione dei seguenti codici tributo:

    • 6013, per i contribuenti con liquidazione mensile;
    • 6035, per i contribuenti con liquidazione trimestrale.

    Si ricorda che i titolari di partita IVA devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo) nell’ipotesi in cui vengano compensati crediti relativi: (i) alle imposte sui redditi e relative addizionali, (ii) alle ritenute alla fonte, (iii) alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, (iv) all’IRAP, (v) all’IVA; (vi) ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

    L’acconto IVA è dovuto se di ammontare almeno pari a € 103,29.

    La maggiorazione dell’1%, che di regola è dovuta dai contribuenti con liquidazione trimestrale, non trova applicazione per il versamento dell’acconto.

    Il contribuente ha facoltà di calcolare l’acconto IVA con uno dei criteri alternativi di seguito indicati, adottando il metodo che risulta più conveniente:

    Metodo

    Calcolo dell’acconto IVA

     

    Metodo

    storico

    (dati dell’anno precedente)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Metodo

    storico

    (dati dell’anno precedente)

    In base al metodo storico, l’acconto IVA è pari all’88% del debito IVA:

     

    - del mese di dicembre 2020, per i contribuenti mensili;

     

    - risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2020, per i contribuenti trimestrali;

     

    - del quarto trimestre 2020, per i contribuenti in regime speciale (es.: autotrasportatori, benzinai e odontotecnici).

     

    In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’IVA dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2020.

     

    La determinazione dell'acconto, dal punto di vista operativo, può avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del DL 78/2010 o, in alternativa, nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2020.

     

     

     

     

    NB: per le fatture 2020, ricevute nel 2020, ed annotate entro il 30.04.2021 in apposita sezione del registro IVA acquisti, la cui imposta a credito è stata detratta nel mod. IVA 2021, relativo al 2020, si evidenzia che:

    • se il contribuente è mensile, non vi sono riflessi sull’acconto in quanto lo stesso è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre 2020;
    • se il contribuente è trimestrale, vi sono riflessi sull’acconto, in quanto l’IVA a credito è confluita nel saldo della dichiarazione IVA annuale, rilevante per la determinazione dell’acconto.

     

    Dati dell’anno precedente:

    particolarità in caso di variazione della periodicità

     

     

    Se in base al volume di affari la periodicità delle liquidazioni è variata (da trimestrale a mensile o viceversa), il calcolo dell’acconto deve essere effettuato sulla base del metodo storico come segue:

     

    • liquidazione trimestrale nel 2020 e liquidazione mensile nel 2021: l’acconto deve essere calcolato nella misura dell’88% di: i) un terzo dell’imposta versata in sede di dichiarazione annuale IVA 2021 riferita al 2020 (saldo + acconto) per i contribuenti trimestrali; ii) dell’imposta versata nell’ultimo trimestre (incluso l’acconto) per i contribuenti trimestrali in regime speciale;

     

    • liquidazione mensile nel 2020 e liquidazione trimestrale nel 2021: l’acconto deve essere calcolato nella misura dell’88% della somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2020 (compreso l’acconto 2020).

    Metodo

    analitico

    (in base alle operazioni effettuate)

     

     

    In base al metodo analitico, l’acconto IVA è pari al 100% del debito IVA che risulta da una liquidazione straordinaria. Tale liquidazione viene effettuata sulla base delle operazioni attive compiute nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre 2021 – anche se le relative fatture non sono state ancora emesse o registrate – e delle operazioni annotate nel registro degli acquisti fino al 20 dicembre 2021.

     

    Metodo

    previsionale

    (debito di imposta previsto)

     

    In base al metodo previsionale, l’acconto IVA è pari all’88% del debito IVA che si presume dovuto:

    • per il mese di dicembre 2021, per i contribuenti mensili;
    • in sede di dichiarazione annuale IVA, per i contribuenti trimestrali;
    • per l’ultimo trimestre 2021, per i contribuenti trimestrali in regime speciale (es.: autotrasportatori, benzinai e odontotecnici).

     

    Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

     

    Nel caso in cui il pagamento effettuato sulla base della previsione risulti inferiore all’importo effettivamente dovuto, l’amministrazione finanziaria applicherà le relative sanzioni.

     

    Metodo speciale

     

    I soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, e quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, se nell’anno precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a due milioni di euro, applicano un diverso metodo per la determinazione dell’acconto. Tali soggetti determinato l’acconto IVA sulla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, per i primi tre trimestri del 2021. Su tale importo va applicata l’aliquota del 97%.  Tale metodologia di calcolo esclude sia il metodo storico che quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il metodo analitico.

     

     

  • P.A. E SOCIETA’ SOGGETTE A SPLIT PAYMENT

    Secondo quanto previsto dall’art. 5 c. 2-bis del DM 23.1.2015, le pubbliche amministrazioni e le società di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, soggette alla disciplina dello split payment, devono tenere conto, in sede di determinazione dell’acconto secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, dell’imposta divenuta esigibile nell’ambito della scissione dei pagamenti.

    Come indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 n. 28, ai fini dell'acconto IVA, le società e le Pubbliche Amministrazioni che sono soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell'IVA versata con le modalità previste per lo split payment, vale a dire alternativamente l'imposta versata:

    • direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 5 co. 01 del DM 23.1.2015;
    • a seguito della liquidazione periodica ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 23.1.2015.

    Come anticipato, anche per i soggetti passivi IVA riconducibili alla disciplina dello split payment, l'acconto IVA dovrà essere determinato secondo uno dei metodi ordinariamente previsti (storico, previsionale o effettivo).

  • IVA DI GRUPPO

    Per le società che si avvalgono della modalità di liquidazione dell'imposta di cui all'art. 73 del DPR 633/72, vige il principio secondo il quale tutti i versamenti dovuti sono eseguiti da un unico soggetto. Dunque, la società controllante determina e versa l'acconto per tutte le società aderenti alla liquidazione IVA di gruppo.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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