NEWSLETTER N. 22 - 2021

  • IMPOSTE DIRETTE

    REGIME PEX PER LE SOCIETA’ DI SVILUPPO IMMOBILIARE

    La società di sviluppo immobiliare che svolge attività di impresa, senza dipendenti e che realizza interventi di rigenerazione urbana attraverso una società di management, soddisfa il requisito della commercialità ai fini del regime di participation exemption (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 744 del 27.10.2021).

     

    ESENZIONE DEGLI INTERESSI SUI BUONI POSTALI

    L’esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali ex art. 6 d.lgs. 239/1996 si applica a condizione che: (i) tutti i cointestatari dei buoni siano soggetti residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari dei buoni e (ii) i buoni siano stati depositati presso un intermediario residente abilitato. In caso di titoli cointestati a soggetti nei cui confronti si applicano regimi fiscali differenti, il regime di esenzione non può trovare applicazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 647 del 01.10.2021).

     

    COSTO FISCALE DEI TITOLI ESTERI RICEVUTI IN SUCCESSIONE

    In caso di azioni ed obbligazioni estere non assoggettate ad imposta di successione in Italia, l’erede residente in Italia assume il costo di acquisto del de cuius. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione l’art. 68, co. 6, tuir secondo cui <<si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di

    successione>>, in quanto il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata (Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 675 del 07.10.2021).

     

    REDDITI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE

    La cessione da parte di una società semplice di immobili posseduti da più di cinque anni non è soggetta a tassazione. Pertanto, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci in ragione dell'assenza del presupposto impositivo in capo alla società. La successiva distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 689 del 08.10.2021).

    In caso di liquidazione della società, l'ammontare dei redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva conseguiti dalla società semplice è portato in aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dai soci nella società semplice (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 691 del 08.10.2021).

     

    COMPENSI PER PHOTO SHOOTING E DIRITTI DI IMMAGINE

    I compensi corrisposti a testimonials non residenti per photo shooting e i relativi diritti di utilizzazione dell'immagine costituiscono componenti "aggiuntivi" del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale (cantante, attore, ecc.). Tali compensi sono territorialmente rilevanti in Italia ex art. 23, co. 1, lett. d), tuir in quanto il luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale alla quale i proventi sono correlati è l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), mentre non rileva il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento del diritto all'immagine (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 700 del 11.10.2021).

     

    MODIFICA PIANO AMMORTAMENTO DELLE CENTRALI EOLICHE

    In caso di separazione della componente immobiliare e di quella mobiliare della centrale eolica a partire dal 1/1/2016, il disallineamento civilistico e fiscale esistente al 31/12/2015 potrà essere riassorbito separatamente per le due componenti immobiliare (aliquota fiscale 4%) e mobiliare (aliquota fiscale 9%) e dovrà iniziare a partire dall'esercizio in cui si vi sia "capienza" - ossia dall'esercizio in cui la quota massima di ammortamento fiscale, calcolata con l'applicazione delle aliquote tabellari del DM 31/12/1988, risulti superiore alla quota di ammortamento imputata a conto economico - e dovrà essere effettuato nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, in modo da evitare ogni possibile arbitraggio (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 724 del 18.10.2021).

  • IVA

    COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

    Con il Provvedimento n. 293384/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometro.

    Come già evidenziato nella nostra newsletter n. 17/2021, a partire dal 1°gennaio 2022 i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, devono essere rappresentati e trasmessi nel formato XML della fattura elettronica ordinaria (utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture), secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione.

    Per i dati delle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <<CodiceDestinatario>> andrà valorizzato con “XXXXXXX”.

    Il file XML predisposto per la comunicazione dei dati deve essere trasmesso allo SDI entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (NB: la comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale).

    Per i dati delle cessioni o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, il file XML della fattura deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dallo SDI. I campi relativi al <<CodicceDestinatario>> da compilare ai fini della ricezione del file potranno essere valorizzati come segue:

    • un codice relativo ad un canale accreditato allo SDI (canale web services o SFTP);
    • ‘0000000’, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
    • ‘0000000’, non compilando il campo PECDestinatario: in tal caso il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero verrà messo a disposizione in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

    L’elemento <<CodiceDestinatario>> potrà, ad esempio, essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche.

    I tipi di documento che possono essere utilizzati sono:

    • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
    • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
    • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

    Il file XML predisposto per la comunicazione dei dati deve essere trasmesso entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni IntraUE), oppure di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extraUE) (NB: la comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI).

     

    DICHIARAZIONI DI INTENTO

    Con il Provvedimento n. 293390/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito:

    • i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
    • le procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
    • le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ex art. 8, co. 1 lett. c), DPR 633/1972, trasmesse tramite lo SDI.

    Le disposizioni del citato provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1.1.2022.

    In caso di esito irregolare, le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ne darà comunicazione tramite PEC al soggetto interessato ed al cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata.

    Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale e l’ufficio potrà procedere alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all’invalidazione della lettera d’intento.

    A seguito dell’esito irregolare, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.

    Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA in forza di una dichiarazione d’intento ex art. 8, co. 1, lett. c), DPR 633/1972, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al Provvedimento n. 89757/2018, riportando:

    • nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento”;
    • nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni lettera d’intento, (i) la dicitura “INTENTO”, (ii) il protocollo di ricezione della lettera d’intento, (iii) il suo progressivo (iv) la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

    L’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo SDI recante il titolo di non imponibilità IVA e il motivo dello scarto sarà reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

     

    DETRAZIONE IVA IN IMPORTAZIONE

    Un’impresa tedesca identificata ai fini IVA in Italia può portare in detrazione l’IVA all’importazione accertata in Italia – a seguito dell'interruzione del regime di “Transito Comune” cui i beni erano sottoposti in quanto destinati ad essere immessi in libera pratica ed in consumo in Germania, dopo aver attraversato il territorio italiano – ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, d.p.r. 633/1972. A riguardo, è irrilevante che i beni siano impiegati per effettuare operazioni imponibili in Germania (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 644 del 01.10.2021).

     

    RECUPERO IVA ADDEBITATA IN ECCESSO

    In caso di IVA addebitata in eccesso, il fornitore può:

    • in via ordinaria, emettere nota di variazione in diminuzione entro il termine previsto dall’art. 26 DPR 633/1972;
    • in via residuale, presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter, ma solo in seguito (i) all’accertamento «in via definitiva» da parte dell'Amministrazione finanziaria che l'imposta non era dovuta e (ii) alla restituzione dell’IVA al cessionario/committente.

    Non è invece possibile presentare una dichiarazione integrativa ex art. 8, co. 6-bis, D.P.R. n. 322/1998 laddove l'IVA a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate sia «conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 663 del 05.10.2021).

     

    ALIQUOTA IVA DEL REVAMPING DI CENTRALE ELETTRICA

    L'intervento di revamping /rinnovamento (i.e. rifacimento strutturale e integrale della centrale già esistente che produce energia elettrica e calore) consistente nella sostituzione di alcuni componenti dello stesso impianto (motori e pompe di calore) al fine di ottimizzare i consumi e di migliorare il risparmio energetico è soggetto ad aliquota IVA ordinaria (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 692 del 08.10.2021).

  • CREDITI DI IMPOSTA

    SUPERBONUS – DESTINAZIONE ABITATIVA

    Il comproprietario di più edifici (fino a 4 unità immobiliari) oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ex art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001, avente anche la finalità di mutare la destinazione ad uso abitativo, può beneficiare della detrazione 110% in relazione alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica sulla parte preesistente degli edifici (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 709 del 15.10.2021).

     

    SUPERBONUS – ELEMENTI DECORATIVI FACCIATA

    Rientrano tra le spese agevolate al 110% ex art. 119 D.L. n. 34/2020 quelle relative alla rimozione degli elementi decorativi della facciata isolante e al loro riposizionamento, a condizione che un tecnico abilitato attesti che si tratti di costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili (nel caso di specie, al cappotto termico) (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 685 del 07.10.2021).

     

    SUPERBONUS – CAPPOTTO TERMICO

    La superficie del tetto rientra nel computo della superficie disperdente lorda di cui all’art. 119, co. 1, D.L. 34/2020 ai fini degli interventi di realizzazione del cappotto termico dell’edificio, solo a condizione che il sottotetto sia un’unità riscaldata. Infatti, il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 680 del 07.10.2021).

     

    SUPERBONUS – PARTI COMUNI SU UNITA’ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

    Rientrano tra le spese agevolabili al 110% quelle relative a interventi realizzati su parti comuni di un edificio composto da due o più unità immobiliari che presentano i requisiti per essere definite “funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno” e che sono di proprietà di soggetti diversi (costituendo, quindi, un condominio, anche “minimo”). Per le suddette spese, occorre fare riferimento ai tetti massimi di spesa relativi agli interventi sulle parti comuni, moltiplicati per il numero di unità e non ai tetti massimi unici relativi agli interventi realizzati su unità funzionalmente indipendenti (Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 665 del 06.10.2021).

     

    SUPERBONUS “RAFFORZATO”

    L’aumento del 50% dei limiti di spesa ammessi al Superbonus ex art. 119, co. 4-ter e 4-quater, D.L. 34/2020, per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma è alternativo al contributo per la ricostruzione. Infatti, la fruizione degli incentivi fiscali in misura maggiorata presuppone la successiva rinuncia formale al contributo, anche se spettante (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 662 del 05.10.2021).

     

    BONUS FACCIATE – PARAPETTI, AVVOLGIBILI E ILLUMINAZIONE

    Oltre alle spese relative al rifacimento dei parapetti presenti sui balconi, sono ammesse al Bonus Facciate anche le spese relative al rifacimento delle tende avvolgibili qualora queste costituiscono opere accessorie e di completamento dell’intervento. Per converso, non sono ammissibili le spese sostenute per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 673 del 06.10.2021).

     

    CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI

    L’Agenzia entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. In particolare, viene chiarito che nelle spese per la somministrazione di tamponi sono comprese le spese del personale sanitario purché sostenute a favore di coloro che lavorano presso l’impresa beneficiaria (Agenzia delle entrate, Circolare n. 13 del 02.11.2021).

  • IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

    ATTI PREORDINATI ALLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO POSTI IN ESSERE MEDIANTE ACCORDI/CONVENZIONI CON L’ENTE PUBBLICO

    Il trasferimento di un terreno da parte di un privato al Comune, nell’ambito di un accordo/convenzione volto alla trasformazione del territorio, non è riconducibile nell’ambito dell’art. 20 l. 10/1977 e non beneficia del regime agevolativo ex art. 32, co. 2, D.P.R. 601/1973 (Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 668 del 06.10.2021).

    In senso contrario, la giurisprudenza di legittimità secondo cui <<in presenza di vere e proprie convenzioni urbanistiche, aventi come scopo il perseguimento di finalità di carattere pubblicistico, va escluso che le stesse possano, ai fini fiscali, essere qualificate come atti portanti trasferimento di immobili a titolo oneroso, con la conseguenza che: - se poste in essere con imprese, non saranno assoggettate ad IVA; - se poste in essere con privati non saranno assoggettate all'imposta proporzionale di registro di cui all'art. 1 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Sotto il profilo fiscale, pertanto… tutte le convenzioni urbanistiche, sar[anno] soggette al trattamento fiscale previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta di registro in misura fissa e esenzione dalle imposte di trascrizione)>> (Cass., sent. n. 30088 del 26.10.2021).

    L’atto attuativo della convenzione urbanistica ex art. 40-bis L.P. di Bolzano n. 13/1997 è riconducibile nell’ambito dell’art. 20 l. 10/1977 e beneficia del regime agevolativo ex art. 32, co. 2, D.P.R. 601/1973 se soggetto ad imposta di registro, mentre non rientra se soggetto ad IVA (Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 670 del 06.10.2021).

    Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi della nuova L.P. n. 9 del 2018 - entrata in vigore dal 1° luglio 2020 e che sostituisce la vecchia legge urbanistica - continuano a beneficiare delle agevolazioni previste ex art.  32, co. 2, D.P.R. 601/1973 (Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 670 del 06.10.2021).

  • RISCOSSIONE

    ACCOLLO DEBITI TRIBUTARI

    E’ stato istituito il codice tributo “80” denominato – “Accollante del debito di imposta” da utilizzare in caso di accollo del debito di imposta altrui. Si ricorda a riguardo che chiunque si accolli il debito di imposta altrui è tenuto al pagamento senza possibilità di compensazione, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 59 del 06.10.2021).

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

Un team a vostra disposizione

Competenza professionale, dedizione e impegno sono gli elementi che da oltre 25 anni ci contraddistinguono. Affidatevi ai nostri specialisti per una consulenza fatta su misura: contattaci e troveremo la soluzione più adatta a voi.

Il rispetto della Vostra privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarVi la migliore esperienza nel nostro sito. Accettate e continuate per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Per saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi cliccare qui. Potrete consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.

GESTIONE COOKIE

COOKIE ESSENZIALI Sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive e risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.

PERFORMANCE COOKIE Ci consentono di migliorare le funzionalità del sito tenendo traccia dell'utilizzo del sito Web stesso. In alcuni casi, questi cookie velocizzano l'elaborazione delle richieste dell'utente, in quanto ci aiutano a ricordare le preferenze che avete selezionato per il sito. Se disabilitate questi cookie potreste ricevere consigli poco personalizzati e riscontrare lentezza nell'uso del sito.

E' sempre possibile modificare le preferenze accedendo alla sezione Cookie Policy.