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IMPOSTE DIRETTE
REGIME PEX PER LE SOCIETA’ DI SVILUPPO IMMOBILIARE
La società di sviluppo immobiliare che svolge attività di impresa, senza dipendenti e che realizza interventi di rigenerazione urbana attraverso una società di management, soddisfa il requisito della commercialità ai fini del regime di participation exemption (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 744 del 27.10.2021).
ESENZIONE DEGLI INTERESSI SUI BUONI POSTALI
L’esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali ex art. 6 d.lgs. 239/1996 si applica a condizione che: (i) tutti i cointestatari dei buoni siano soggetti residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari dei buoni e (ii) i buoni siano stati depositati presso un intermediario residente abilitato. In caso di titoli cointestati a soggetti nei cui confronti si applicano regimi fiscali differenti, il regime di esenzione non può trovare applicazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 647 del 01.10.2021).
COSTO FISCALE DEI TITOLI ESTERI RICEVUTI IN SUCCESSIONE
In caso di azioni ed obbligazioni estere non assoggettate ad imposta di successione in Italia, l’erede residente in Italia assume il costo di acquisto del de cuius. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione l’art. 68, co. 6, tuir secondo cui <<si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione>>, in quanto il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata (Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 675 del 07.10.2021).
REDDITI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE
La cessione da parte di una società semplice di immobili posseduti da più di cinque anni non è soggetta a tassazione. Pertanto, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci in ragione dell'assenza del presupposto impositivo in capo alla società. La successiva distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 689 del 08.10.2021).
In caso di liquidazione della società, l'ammontare dei redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva conseguiti dalla società semplice è portato in aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dai soci nella società semplice (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 691 del 08.10.2021).
COMPENSI PER PHOTO SHOOTING E DIRITTI DI IMMAGINE
I compensi corrisposti a testimonials non residenti per photo shooting e i relativi diritti di utilizzazione dell'immagine costituiscono componenti "aggiuntivi" del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale (cantante, attore, ecc.). Tali compensi sono territorialmente rilevanti in Italia ex art. 23, co. 1, lett. d), tuir in quanto il luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale alla quale i proventi sono correlati è l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), mentre non rileva il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento del diritto all'immagine (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 700 del 11.10.2021).
MODIFICA PIANO AMMORTAMENTO DELLE CENTRALI EOLICHE
In caso di separazione della componente immobiliare e di quella mobiliare della centrale eolica a partire dal 1/1/2016, il disallineamento civilistico e fiscale esistente al 31/12/2015 potrà essere riassorbito separatamente per le due componenti immobiliare (aliquota fiscale 4%) e mobiliare (aliquota fiscale 9%) e dovrà iniziare a partire dall'esercizio in cui si vi sia "capienza" - ossia dall'esercizio in cui la quota massima di ammortamento fiscale, calcolata con l'applicazione delle aliquote tabellari del DM 31/12/1988, risulti superiore alla quota di ammortamento imputata a conto economico - e dovrà essere effettuato nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, in modo da evitare ogni possibile arbitraggio (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 724 del 18.10.2021).
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