NEWSLETTER N. 18 - 2021

  • NEWSLETTER 18-2021

    Gentile cliente,

    di seguito si evidenziano i principali aspetti relativi al processo di fatturazione elettronica previsto per le operazioni compiute da e verso San Marino.

  • FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA ITALIA E SAN MARINO

    Le regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art.12 del DL 34/2019 (Newsletter n. 14/2019), relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino, sono state definite dal DM 21.6.2021. In base al citato decreto

    • dal 1° ottobre 2021 e sino il 30 giugno 2022, in alternativa al formato cartaceo, possono essere emesse fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio;
    • dal 1° luglio 2022, salvi gli esoneri “previsti da specifiche disposizioni di legge” (art. 12 del DL 34/2019 e art.2, c. 2 del DM 21 giugno 2021), l’emissione delle fatture elettroniche per le operazioni da e verso San Marino sarà obbligatoria: non potranno più essere emessi documenti in formato analogico.

     

    AMBITO APPLICATIVO E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

    Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972.

    E’ assimilato alle predette cessioni, l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

    Non è assimilata ad una cessione, l’introduzione nel territorio dello Stato di beni:

    • oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente; nonché
    • l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

    La disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art.39 del DPR 633/1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

    In caso di “introduzione”, nel territorio dello Stato, di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’IVA è assolta secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 633/1972;

    Non è considerata introduzione di beni nel territorio dello Stato, l’invio di beni

    • oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino, nonché
    • l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

     

    MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

    Le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.

    Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, il momento di effettuazione è quello in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

    Se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi indipendentemente da essi:

    • sia emessa fattura; o
    • sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo;

    l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

     

    OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

    Le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la repubblica di San Marino, sono certificate mediante fattura elettronica emessa utilizzando il Sistema di interscambio (SdI).

     

    CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO

    Le fatture relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino:

    • riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese; e
    • sono trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino, il quale:
    1. dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione;
    2. convalida la regolarità della fattura; e
    3. comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

    L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

    NB: Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione (ex art. 26 del DPR 633/1972), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

     

    EMISSIONE FATTURA CARTACEA

    Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.

    La fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.

    NB: Se l'operatore italiano entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non ha ricevuto dal cessionario, l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art.26 del DPR 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

     

    CESSIONI NON IMPONIBILI

    Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da documento equipollente, sono non imponibili, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, se:

    • in caso di fattura elettronica, l’Ufficio tributario di San Marino abbia convalidato la regolarità del documento;
    • in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare, contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino - Uff. tributario”.

    Se non ricorrono le condizioni indicate, il cedente regolarizza le fatture.

     

    CESSIONI DI BENI VERSO L’ITALIA

    Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento equipollente, sono:

    • trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al SdI, che
    • recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

     

    FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO D`IMPOSTA

    Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere:

    • l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario di San Marino;
    • il quale, entro quindici giorni, riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette, al medesimo Ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
    • l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, quindi, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino.

    In caso di:

    • mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti;
    • versamenti carenti, l’Ufficio tributario di San Marino provvede alla relativa integrazione;
    • versamenti eccedenti, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’Ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.

    NB: L’esito positivo del controllo da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino e al cessionario; quest’ultimo, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.

     

    FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA

    Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, c.2 del DPR 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

    Le fatture vengono annotate nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972.

     

    EMISSIONE DELLA FATTURA CARTACEA

    Gli operatori economici con numero di identificazione sammarinese, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis DPR 633/1972.

     

    FATTURA CARTACEA CON ADDEBITO D`IMPOSTA

    Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, il cedente operatore economico sammarinese:

    • emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
    • presenta all’Ufficio tributario di San Marino le predette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari;
    • consegna all’Ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA che risulta dovuta;
    • trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’Ufficio tributario di San Marino che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

    A sua volta, l’Ufficio tributario di San Marino, al quale pervengono i documenti di cui sopra:

    • acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta i corrispondenti elenchi riepilogativi;
    • entro quindici giorni, riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo Ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

    Il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti:

    • controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino;
    • restituisce all’Ufficio tributario di San Marino l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’Ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
    • trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

    In caso di:

    • mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate chiede all’Ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti;
    • versamenti carenti, l’Ufficio tributario di San Marino provvede alla relativa integrazione;
    • versamenti eccedenti, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’Ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.

    L'operatore economico italiano annota la fattura originale, ex art.25 del DPR 633/1972, trasmessa dal cedente sammarinese e opera la detrazione ex art.19 e ss. del DPR 633/1972.

     

    FATTURA CARTACEA SENZA ADDEBITO D`IMPOSTA

    Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:

    • emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
    • presentano all'ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
    • trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco.

    Gli operatori economici italiani:

    • assolvono l'imposta ex art.17, c.2 del DPR 633/1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
    • annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e ss. dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

     

    FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

    Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'art. 21, c.6-bis, lett. b) del DPR 633/1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.

     

    VENDITE A DISTANZA

    Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di privati consumatori, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.

     

    UTILIZZO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

    Si fa presente che, con il provvedimento n. 211273 del 5.8.2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

    • le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI);
    • si applicano le medesime regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018;
    • l’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni delle fatture elettroniche emesse e ricevute ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio;
    • la consultazione delle fatture emesse e ricevute nei rapporti con San Marino avviene sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione “Fatture e Corrispettivi”.
    • Si fa presente, altresì, che l’Ufficio tributario di San Marino, attraverso un comunicato, ha fornito il codice destinatario da indicare nel file Xml della fattura elettronica: la sequenza numerica di 7 caratteri è “2R4GTO8”.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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