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NEWSLETTER 18-2021
Gentile cliente,
di seguito si evidenziano i principali aspetti relativi al processo di fatturazione elettronica previsto per le operazioni compiute da e verso San Marino.
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01/10/2021 | News
Gentile cliente,
di seguito si evidenziano i principali aspetti relativi al processo di fatturazione elettronica previsto per le operazioni compiute da e verso San Marino.
Le regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art.12 del DL 34/2019 (Newsletter n. 14/2019), relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino, sono state definite dal DM 21.6.2021. In base al citato decreto
AMBITO APPLICATIVO E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972.
E’ assimilato alle predette cessioni, l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.
Non è assimilata ad una cessione, l’introduzione nel territorio dello Stato di beni:
La disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art.39 del DPR 633/1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
In caso di “introduzione”, nel territorio dello Stato, di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’IVA è assolta secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 633/1972;
Non è considerata introduzione di beni nel territorio dello Stato, l’invio di beni
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
Le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, il momento di effettuazione è quello in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi indipendentemente da essi:
l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la repubblica di San Marino, sono certificate mediante fattura elettronica emessa utilizzando il Sistema di interscambio (SdI).
CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO
Le fatture relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino:
L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
NB: Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione (ex art. 26 del DPR 633/1972), senza il pagamento di sanzioni e interessi.
EMISSIONE FATTURA CARTACEA
Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.
La fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
NB: Se l'operatore italiano entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non ha ricevuto dal cessionario, l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art.26 del DPR 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
CESSIONI NON IMPONIBILI
Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da documento equipollente, sono non imponibili, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, se:
Se non ricorrono le condizioni indicate, il cedente regolarizza le fatture.
CESSIONI DI BENI VERSO L’ITALIA
Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento equipollente, sono:
FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO D`IMPOSTA
Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere:
In caso di:
NB: L’esito positivo del controllo da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino e al cessionario; quest’ultimo, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA
Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, c.2 del DPR 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.
Le fatture vengono annotate nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972.
EMISSIONE DELLA FATTURA CARTACEA
Gli operatori economici con numero di identificazione sammarinese, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis DPR 633/1972.
FATTURA CARTACEA CON ADDEBITO D`IMPOSTA
Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, il cedente operatore economico sammarinese:
A sua volta, l’Ufficio tributario di San Marino, al quale pervengono i documenti di cui sopra:
Il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti:
In caso di:
L'operatore economico italiano annota la fattura originale, ex art.25 del DPR 633/1972, trasmessa dal cedente sammarinese e opera la detrazione ex art.19 e ss. del DPR 633/1972.
FATTURA CARTACEA SENZA ADDEBITO D`IMPOSTA
Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:
Gli operatori economici italiani:
FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'art. 21, c.6-bis, lett. b) del DPR 633/1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.
VENDITE A DISTANZA
Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di privati consumatori, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.
UTILIZZO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Si fa presente che, con il provvedimento n. 211273 del 5.8.2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS
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