NEWSLETTER N. 19 - 2021

  • CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE, L’ACQUISTO DI DPI E LA SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI

    Gentile Cliente,


    con la presente desideriamo ricordare che l’art. 32 del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 (“Decreto Sostegni-bis”) ha introdotto un credito di  imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, per  l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
    Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
    Con il Provvedimento 15 luglio 2021 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta, ed è stato approvato il modello con le relative istruzioni per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese che danno diritto al credito di imposta.

    Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta spetta a:

    •  i soggetti esercenti attività d’impresa,
    • i soggetti esercenti arti e professioni,
    • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
    • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, co. 4, d.l. 34/2019.

     

    Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute per:

    • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
    • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette  decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

    La Comunicazione deve essere presentata in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. A tal fine, vi chiediamo di inviarci l’elenco delle spese sostenute ed i relativi giustificativi (fatture e certificazioni) entro il 15 ottobre 2021.

     

    Cordiali saluti
    HAGER & PARTNERS

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