In base all’attuale formulazione dall’art.1 del D.lgs 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, sono trasmessi telematicamente, in formato XML, utilizzando il Sistema di interscambio.
In merito alle tempistiche di effettuazione dell’adempimento, la norma dispone che:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
La trasmissione avverrà secondo le specifiche tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate (AdE) 89757/2020, successivamente modificate con provv. AdE n. 99922/2020 e 166579/2020, vale a dire utilizzando il formato XML delle fatture elettroniche implementato a decorrere dal 1°gennaio 2021. Pertanto, le predette nuove regole di trasmissione dei dati, per le operazioni effettuate dal 2022, andranno a sostituire l’attuale invio massivo su base trimestrale.
Da un punto di vista operativo, nel rispetto delle tempistiche previste dalla norma, la comunicazione sarà effettuata utilizzando gli appositi “tipidocumento”, previsti per la compilazione delle fatture elettroniche, ovvero:
- per le operazioni attive, in linea generale, mediante l’elaborazione di un documento elettronico di tipo “TD01” (attualmente con la previsione di valorizzare il codice destinatario con “XXXXXXX”);
- per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, attraverso l’elaborazione un documento elettronico di tipo:
- TD17 integrazione (del documento ricevuto) /autofattura (nel caso di servizi extra UE) per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 integrazione (del documento ricevuto) per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 integrazione (del documento ricevuto) / autofattura (nel caso di cedente prestatore extra-UE) per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr. 633/72.
I predetti codici risultano facoltativamente utilizzabili già dal 1° gennaio 2021.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art.11, c.2-quater del D. Lgs. 471/1997, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS