NEWSLETTER N. 16 - 2021

  • IMPOSTE DIRETTE

    REGIME DI ESENZIONE DEI DIVIDENDI

    Il regime di esenzione da ritenuta dei dividendi distribuiti a società svizzere di cui all’art. 9 dell’Accordo bilaterale tra l’UE e la Svizzera richiede, tra le altre condizioni, che la società madre (svizzera) detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia (italiana) per un periodo minimo di due anni. In generale, nel caso in cui al momento del pagamento dei dividendi non sia ancora trascorso l’holding period di due anni, il regime di esenzione non risulta direttamente applicabile dal sostituto di imposta. Tuttavia, l’esenzione risulta direttamente applicabile dal sostituto di imposta, anche prima del decorso dei due anni, nel caso in cui la società italiana che distribuisce i dividendi risulti ammessa al regime di adempimento collaborativo di cui al d.lgs. 128/2015 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 537 del 06.08.2021).

     

    RITENUTA SUGLI INTERESSI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE

    Al fine di verificare l’applicabilità ad una determinata fattispecie del regime di esenzione da ritenuta degli interessi sui finanziamenti a medio/lungo termine concessi alle imprese italiane ex art. 26, co.  5-bis, d.p.r. 600/1973 non è consentito adottare un approccio c.d. look through. Conseguentemente, il regime di esenzione non si applica ai beneficiari degli interessi che non siano anche i diretti percettori degli stessi (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 569 del 30.08.2021).

     

    CESSIONE INFRAGRUPPO DELLE ECCEDENZE IRES

    La cessione infragruppo ex art. 43-ter d.p.r. 602/1973 delle eccedenze IRES riferite ad una società fusa può essere effettuata dalla società controllante-incorporante a favore di altra società controllata, ciò anche nel caso in cui la fusione abbia luogo:

    • successivamente alla chiusura del periodo di imposta cui si riferisce l’eccedenza oggetto di cessione, e
    • prima della presentazione della dichiarazione della società fusa (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 542 del 06.08.2021).

     

    CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO

    In caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’art. 175 tuir che dell’art. 177 tuir, si applica l’art. 175 tuir. Secondo l’Agenzia entrate, l’art. 175 tuir prevale sull’art. 177 tuir in quanto, nel primo, è precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’art. 177 tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 5552 del 25.08.2021).

     

    BONUS FISCALI

    L’OIC chiarisce i criteri di contabilizzazione:

    • del diritto alla detrazione fiscale nel bilancio della società committente;
    • dello sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria;
    • della cessione del credito nel bilancio della società cedente;
    • della ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria.

    In particolare, con riferimento al diritto alla detrazione fiscale nel bilancio della società committente, l’OIC chiarisce che lo stesso deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti (ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali del 03.08.2021).

     

    SISMABONUS

    Il termine di 18 mesi entro cui le imprese devono vendere le unità immobiliari affinché l’acquirente possa beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013 viene esteso da 18 a 30 mesi (art. 119, cp. 10-quater, d.l. 34/2020, inserito dall’art. 33-bis, co. 1, lett.c), d.l. 77/2021 convertito).

     

    SUPERBONUS

    La tardiva presentazione della asseverazione di rischio sismico rispetto alla richiesta del titolo abilitativo non consente di beneficiare del superbonus, salvo nel caso in cui sia stata presentata una variante al permesso di costruire che possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 554 del 25.08.2021).

    Ai fini del superbonus, non assume rilevanza la natura del fabbricato prima della demolizione e ricostruzione. E’ invece necessario che al termine degli interventi l'immobile abbia natura residenziale e conseguentemente sia accatastato in una delle categorie agevolabili.

    L'acquirente può optare per la cessione, anche parziale, dell'importo corrispondente alla detrazione a favore dell'impresa costruttrice che potrà scomputarlo dal prezzo di acquisto medesimo.

    Nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione relativa all’ecobonus ex art. 14 d.l. 63/2013 spettante all’impresa costruttrice è compatibile con la detrazione “Sismabonus acquisti” ex art. 16, co. 1-septies, D.l.63/2013 spettante all'acquirente delle unità immobiliari. L'agevolazione ex art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 555 del 25.08.2021).

    La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus come pure del superbonus (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 557 del 25.08.2021).

     

    FONDI PENSIONE

    I fondi pensioni assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi possono beneficiare dell’ecobonus, sismabonus e bonus facciate, attraverso i meccanismi alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul corrispettivo" ex art. 121 d.l. 34/2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 561 del 26.08.2021).

     

    SANZIONI PER CREDITO R&S NON SPETTANTE

    Con riguardo ai profili sanzionatori della disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, in assenza di specifiche criticità di tipo documentale e laddove la questione attenga essenzialmente alla verifica dei contenuti di novità e originalità delle attività svolte, come evidenziato dal MISE, è opportuno valutare l’applicabilità dell’esimente delle “obiettive condizioni di incertezza” (N.B.: alla luce di tale chiarimento, la sanzione applicabile dovrebbe essere quella prevista in caso di credito non spettante e non quella prevista in caso di credito inesistente) (Risposta del 05.08.2021 ad interrogazione parlamentare n. 3-02610).

    L’entrata in vigore del Codice della crisi (DLgs. 14/2019) è posticipata al 16 maggio 2022, mentre le procedure di allerta e composizione assistita della crisi vengono rinviate al 31 dicembre 2023 (d.l. n. 118 del 24.08.2021).

  • IVA

    NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

    In presenza di una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga meno per intero o parzialmente un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, il fornitore/prestatore può emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26, co. 2, d.p.r. 633/1972. Ciò anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione della predetta clausola risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 11 del 06.08.2021).

     

    CLAUSOLE DI AGGIUSTAMENTO PREZZO

    Nel caso in cui le parti si accordino per fissare un prezzo provvisorio che sarà poi soggetto ad un successivo aggiustamento determinato sulla base dei profitti conseguiti da entrambi, le somme versate a consuntivo costituiscono variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile rilevante ai fini IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 529 del 06.08.2021).

     

    DEFINIZIONE DI “TRASPORTO” AI FINI IVA

    La definizione di trasporto di persone deve essere ricondotta alla nozione civilistica del contratto ex art. 1678 ss. c.c., con il quale un vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. I regimi IVA previsti per il trasporto di persone – esenzione o imponibilità con aliquota del 5% o 10% - si applicano solo nelle ipotesi in cui:

    (i) le prestazioni rese soddisfino la richiamata definizione di trasporto, ed

    (ii) a condizione che il servizio si traduca nel "mero trasporto", essendo l’impresa obbligata e correlativamente remunerata esclusivamente per il trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiuntive prestazioni.

    Al contrario, laddove l'obbligo assunto riguardi l'esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell'offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone appaia meramente strumentale, non può considerarsi sussistente una prestazione di trasporto vera e propria bensì una "prestazione complessa" (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 530 del 06.08.2021).

     

    CESSIONE DI MARCHI

    La cessione di marchi registrati presso l'UIBM (Ufficio italiano Brevetti e Marchi) nell'ambito del trasferimento di un'azienda esistente all'estero:

    • non si considera parte integrante della cessione di azienda fuori dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, co. 3, lett. b), d.p.r. 633/1972, in quanto l’azienda è situata all’estero e non in Italia;
    • si considera, invece, una prestazione di servizi autonoma ex art. 3, co. 2, n. 2, d.p.r. 633/1972 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 536 del 06.08.2021).

     

    PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVE A BENI IMMOBILI

    Le prestazioni di servizi relative al ripristino e alla manutenzione di una rete ferroviaria situata nel territorio dello Stato, rese da un soggetto non residente ad un soggetto IVA italiano, sono soggette ad IVA in Italia mediante il meccanismo dell’inversione contabile, indipendentemente dalla circostanza che il prestatore estero sia identificato direttamente in Italia (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 549 del 19.08.2021).

     

    DETRAZIONE IVA SU ACCONTI

    Non spetta il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta a fronte del pagamento di un acconto per la stipula di un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile, se la cessione non viene poi effettuata e l’operazione risulta essere simulata (Corte di Cassazione, sent. n. 22092 del 03.08.2021).

  • IMPOSTA DI REGISTRO

    AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

    Le agevolazioni "prima casa" non spettano per le pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole - in quanto la norma agevola soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 566 del 26.08.2021).

  • IMPOSTA DI SUCCESSONE E DONAZIONE

    REGIME DI ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

    I trasferimenti di partecipazioni di controllo di società possono fruire dell’esenzione ex art. 3, co. 4-ter, TUS, a condizione che il beneficiario della donazione continui a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare. Pertanto, la donazione a favore di un discendente diretto del 100% di una holding pura, che detenga esclusivamente una partecipazione non di controllo (p.es. 40%) di una società operativa, non beneficerebbe dell’esenzione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 552 del 25.08.2021).

     

    FRANCHIGIA

    I trasferimenti di partecipazioni esenti da imposta ex art. 3, co. 4-ter, TUS non riducono la franchigia (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 571 del 30.08.2021).

     

    Cordiali saluti

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