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IMPOSTE DIRETTE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’Agenzia entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dal d.l. 41/2021 e da altri provvedimenti, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, ai requisiti di accesso, al calcolo della riduzione del fatturato ed al calcolo del contributo (Agenzia delle entrate, Circolare n. 5 del 14/05/2021).
INDICAZIONE AIUTI DI STATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I produttori agricoli che hanno i requisiti per presentare il modello 730, qualora abbiano beneficiato di Aiuti di Stato (i.e. contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. 34/2020), possono utilizzare il Modello 730/2021, ma devono presentare altresì il frontespizio del Modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello REDDITI PF 2021. Nel quadro RS deve essere compilato il solo prospetto “Aiuti di Stato” con i dati relativi ai contributi ricevuti (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 5 del 14/05/2021).
WELFARE AZIENDALE
Il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti per l’acquisto di pc, laptop e tablet per consentire la didattica a distanza ai loro familiari, nonché il rilascio di voucher per le medesime finalità, non genera reddito di lavoro dipendente ex art. 51, co. 2, lett. f-bis, tuir. Il dipendente deve tuttavia produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento delle lezioni in DaD (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 37 del 27/05/2021).
EXIT TAX E REGIME DI PARTICIPATION EXEMPTION
In caso di delocalizzazione all'estero di un compendio aziendale, comprensivo di partecipazioni, il regime PEX - astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio - non trova applicazione. Ciò in quanto la plusvalenza va considerata unitariamente per l’intero compendio (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 10 del 11/5/2021).
RITENUTE
In caso di partecipazione di una società di persone in un’altra società di persone, la società partecipata può attribuire le ritenute subite alla società partecipante, e quest’ultima le attribuirà a sua volta ai propri soci persone fisiche (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 317 del 10/05/2021).
ESENZIONE DA RITENUTA SUI DIVIDENDI
A partire dal 1° gennaio 2021, i dividendi distribuiti da società italiane ad OICR istituiti negli Stati UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni:
- conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV;
- non conformi alla direttiva UCITS, ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM;
non sono soggetti a ritenuta ex art. 27, co. 3, d.p.r. 600/1973 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 327 del 11/05/2021).
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Le somme rimborsate ai dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in "smart working" sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, sono soggette a tassazione ex art. 51 tuir (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 328 del 11/05/2021).
Sono altresì soggette a tassazione le somme rimborsate ai dipendenti a fronte delle spese sostenute per la connessione internet che consenta un pieno accesso a tutte le funzionalità offerte sul mercato, senza elementi e parametri oggettivi e documentati sull’utilizzo a fini aziendali (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 371 del 24/05/2021).
COMPENSAZIONE
I crediti emergenti da UNICO 2020 (anno 2019), non compensati nel 2020 in seguito al raggiungimento del limite di utilizzo di euro 1 milione, possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020. I crediti relativi al periodo d'imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro (incrementato a euro 2 milioni) per l'anno solare 2021 (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 336 del 12/05/2021).
TRASFORMAZIONE IN SICAF
Alla trasformazione di una S.p.A. in SICAF (Società di investimento per azioni a capitale fisso) si applica il regime delle trasformazioni eterogenee ex art. 171 tuir. La “conversione” implica il passaggio dal regime di impresa al regime di esenzione proprio dei fondi immobiliari, con la conseguente interruzione del periodo d’imposta e il realizzo al valore normale dei beni della società “trasformanda” che confluiscono nella SICAF. Eventuali minusvalenze scaturenti dalla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo non ammortizzato non sono deducibili ex art. 101 tuir (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 370 del 24/05/2021).
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