NEWSLETTER N. 11 - 2021

  • DECRETO SOSTEGNI

    Il d.l. n. 41 del 22/3/2021 (“Decreto Sostegni”) è stato convertito in legge n. 69 del 21/5/2021 (G.U. n. 120 del 21/5/2021), con le modifiche evidenziate di seguito.

     

    SALDO IRAP

    In caso di omesso versamento del saldo IRAP ex art. 24 d.l. n. 34/2020, in seguito all’errata determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",  l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 settembre 2021  senza applicazioni di sanzioni né interessi.

     

    RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

    La rivalutazione dei beni di impresa ex art. 110 d.l. 104/2020 può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ma senza possibilità di affrancare il saldo attivo e senza riconoscimento degli effetti fiscali.

     

    RIVALUTAZIONE ALBERGHI

    La disposizione in materia di rivalutazione degli immobili del settore alberghiero di cui all’art. 6-bis d.l. 23/2020 si interpreta nel senso che <<le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente>> ex art. 102, co. 8, tuir. Inoltre, <<Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale>>.

     

    WELFARE AZIENDALE

    L'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ex art. 51, co. 3, tuir è elevato ad euro 516,46 per i periodi di imposta 2020 e 2021.

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START-UP

    Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti:

    • titolari di reddito d'impresa,
    • con partita IVA attiva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
    • la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, è iniziata nel corso del 2019,
    • che non hanno usufruito del contributo ex art. 1 del Decreto Sostegni in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% all'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti da tale norma.

    Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 20 milioni, secondo le modalità da definire con Decreto.

     

    IVA SULLE SPESE RILEVANTI AI FINI DEL SUPERBONUS

    L'IVA non detraibile, anche parzialmente, ex artt. 19-bis19-bis.1 e 36-bis del d.p.r. 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

     

    ESENZIONE IMU

    Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU ex art. 1, co. 738-783, l. 160/2019, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.1 del Decreto Sostegni. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

    L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni

     

    PRELIEVO UNICO ERARIALE

    Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), r.d. 773/1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 è rimodulato come segue:

    1. la quarta rata del 30 aprile 2021 è prorogata al 29 ottobre 2021;
    2. la quinta rata del 31 maggio 2021 è prorogata al 30 novembre 2021;
    3. la sesta rata del 30 giugno 2021 è prorogata al 15 dicembre 2021.

     

    CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI

    Non sono soggetti a tassazione i canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore dal 1 gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

  • DECRETO SOSTEGNI BIS

    Con il d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 (“Decreto Sostegni-bis”), pubblicato in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, sono state introdotte le seguenti novità fiscali in vigore dal 26 maggio 2021.

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

    Il Decreto Sostegni-bis introduce i seguenti contributi a fondo perduto (per i quali trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Sostegni a cui si rinvia).

     

    1. Un primo contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che:

    • hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021;
    • hanno presentato istanza ed ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal precedente Decreto Sostegni (e che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo).

    Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto dal Decreto Sostegni, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

    2. In alternativa al contributo di cui al precedente punto 1), un contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato:

    • che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021,
    • titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;
    • il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

    I soggetti che abbiano beneficiato del contributo di cui al precedente punto 1), potranno ottenere l'eventuale maggior contributo del presente punto 2): in tal caso, il contributo di cui al punto 1) già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta sarà scomputato dal contributo del presente punto 2).

    In ogni caso, sono esclusi dalla fruizione del contributo:

    • gli enti pubblici ex art. 74 tuir;
    • i soggetti finanziari ex art. 162-bis tuir.

    Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al punto 1), l'ammontare del contributo di cui al punto 2) è pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, moltiplicata per:

    1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a euro 100.000;
    2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
    3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milioni;
    4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 milioni e fino a euro 5 milioni;
    5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

    Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al punto 1), l'ammontare del contributo di cui al punto 2) è pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, moltiplicata per:

    1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a euro 100.000;
    2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
    3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milioni;
    4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 milioni e fino a euro 5 milioni;
    5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

    Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al punto 2) non può essere superiore a euro 150.000.

    Al fine di ottenere il contributo di cui al presente punto 2), i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

    3. Infine, un contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato:

    • che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021,
    • titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;
    • che hanno subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale da definire con decreto del MEF

    In ogni caso, sono esclusi dalla fruizione del contributo:

    • gli enti pubblici ex art. 74 tuir;
    • i soggetti finanziari ex art. 162-bis tuir

    L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari a:

    • la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ex art. 25 d.l. 34/2020, artt. 59 e 60 d.l. 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter d.l. 137/2020, art. 2 d.l. 172/2020, art. 1 d.l. 41/2021 e dei precedenti punti 1) e 2);
    • moltiplicata per la percentuale che sarà definita con decreto del MEF.

    Il contributo non può essere superiore a euro 150.000.

    Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, tuir. 

    A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, senza limiti di importo, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

    Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente punto 3) può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

    L’erogazione del contributo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

     

    CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

    Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo spetta fino al 31 luglio 2021, sempre a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

    Il credito di imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 ai:

    • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 15 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021;
    • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

    Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

    Il credito d'imposta spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

    Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

     

    SOSPENSIONE PAGAMENTI CARTELLE

    La sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento è estesa sino al 30 giugno 2021. I versamenti oggetto di sospensione devono dunque essere effettuati in unica soluzione entro il mese di luglio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

     

    MACSI

    L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) slitta al 1 gennaio 2022.

     

    GARANZIA FONDO PMI

    In deroga alla vigente disciplina del Fondo ex art. 2, co. 100, lett. a), l. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

    1. l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
    2. i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
    3. i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
    4. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
    5. la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
    6. la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
    7. in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
    8. la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

     

    CAPITAL GAIN START-UP INNOVATIVE

    Non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di:

    • imprese start-up innovative di cui all'art. 25, co. 2, d.l. 179/2012,
    • piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 d.l. 3/2015,

    acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

    Non sono soggette a tassazione, altresì, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società residenti, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

    L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

     

    PROROGA MORATORIA MUTUI PMI

    Previa comunicazione delle imprese già ammesse alla data del 26 maggio 2021 alle misure di sostegno, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria dei mutui limitatamente alla sola quota capitale.

    La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     

    VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IVA SU PROCEDURE CONCORSUALI

    La variazione in diminuzione IVA può essere effettuata in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

    1. partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis r.d. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), r.d. 267/1942;
    2. a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

    Il cessionario o committente assoggettato alle procedure di cui alla precedente lett. a) non è obbligato a registrare la variazione in aumento.

    Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021.

     

    TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA

    Le disposizioni di cui all’art. 44-bis d.l. 34/2019 in materia di trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta sono prorogate al 31 dicembre 2021.

     

    AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

    Il beneficio ACE viene incrementato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

    In particolare, sulla variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 rispetto a quello esistente al termine dell’esercizio precedente, per un importo massimo di euro 5 milioni, il rendimento ACE è riconosciuto in misura pari al 15%, anziché 1,3%.

    La maggior deduzione ACE potrà, inoltre, essere convertita in un credito d’imposta determinato applicando le aliquote previste per i soggetti IRPEF ed IRES. Il credito d'imposta può essere utilizzato:

    • previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio;
    • in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997 senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso o essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

    In caso di conversione in credito di imposta, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita ai periodi d'imposta successivi (2021, 2022 e 2023) e quella riferita al periodo d'imposta immediatamente precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

    In mancanza di conversione in credito di imposta, qualora la variazione in aumento del capitale proprio dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

    Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'all. A l. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a euro 5 milioni possono utilizzare il credito d'imposta spettante ai sensi del co. 1054 l. 160/2019 in compensazione in un'unica quota annuale.

     

    LIMITE DEI CREDITI COMPENSABILI

    Per il 2021 il limite alla compensazione orizzontale di cui all’art. 34 l. 388/2000 è elevato a euro 2 milioni.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER R&S DI FARMACI INNOVATIVI

    Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

    Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati UE o SEE o altri stati inclusi nel DM 4/9/1996.

    Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali.

     

    CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DDP

    Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo ex art. 13-quater d.l. 34/2019, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per:

    • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
    • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

    Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario.

     

    CREDITO DI IMPOSTA SETTORE TURISTICO

    Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere ex art. 10 d.l. 83/2014 è riconosciuto, nella misura del 65% per i tre (e non più due) periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

     

    CREDITO DI IMPOSTA SETTORE TESSILE

    Anche per il 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino ex art. 92 tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

    Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di euro b95 milioni per il 2021 e euro 150 milioni per il 2022.

     

    ACQUISTO PRIMA-CASA DA PARTE DI GIOVANI

    Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che:

    • non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato,
    • hanno un ISEE non superiore a euro 40.000.

    Per gli atti soggetti ad IVA agli acquirenti è attribuito un credito di imposta di ammontare pari all’IVA.

    I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni di cui sopra sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

    Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati a partire dal 26 maggio 2021 sino al 30 giugno 2022.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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