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IMPOSTE DIRETTE
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’imposta sui servizi digitali di cui alla l. 145/2018, co. 35-50. In particolare, i chiarimenti riguardano le modalità di verifica del superamento delle soglie, la nozione di gruppo, i servizi digitali soggetti ad imposta e i servizi esclusi, le modalità di calcolo della base imponibile, i metodi di geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili. Sono inoltre illustrati gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell’imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell’identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso (Agenzia delle entrate, Circolare n. 3 del 23/3/2021).
UTILIZZO PERDITE ED ECCEDENZE ACE NEL CONSOLIDATO FISCALE
Nell'ambito del regime del consolidato fiscale, in presenza di crediti di imposta, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, occorre utilizzare prioritariamente i crediti d'imposta e poi le perdite fiscali, e successivamente l'ACE; l'eccedenza ACE eventualmente non trasferita nel gruppo "per incapienza" può essere riportata in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 7 del 23/3/2021).
RIPARTO PERDITE ED ACE NELLA SCISSIONE
In caso di scissione, le perdite fiscali devono essere ripartite tra le società partecipanti in proporzione al patrimonio netto contabile ex art. 173, co. 4, tuir. Pertanto, non è consentito attribuire analiticamente le perdite alla società a cui, in seguito alla scissione, è stato assegnato il ramo di azienda che quelle perdite ha prodotto.
Anche le eccedenze ACE devono essere ripartite, in sede di scissione, tra la società scissa e la beneficiaria in proporzione della quota di patrimonio netto contabile rispettivamente rimasta nella prima e trasferita alla seconda (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 129 del 02/3/2021).
RITENUTA SUI DIVIDENDI
Il regime di esenzione da ritenuta sui pagamenti di dividendi tra consociate, previsto dall’Accordo Bilaterale UE e Svizzera, trova applicazione anche a favore delle holding svizzere che, a partire dall’ 1/1/2020, non sono più assoggettate a regimi fiscali di favore ma sono invece assoggettate ad imposta federale, cantonale e municipale (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 135 del 02/3/2021).
SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DA GESTIONE IMMOBILIARE
Per le società di «Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati» ex l. 130/1999:
- eventuali differenze di periodo collegate a possibili disallineamenti temporali tra flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato (i.e. le somme in qualsiasi modo derivanti dai beni i diritti che lo costituiscono) e pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori, non concorrono alla formazione della base imponibile IRES;
- l'eventuale risultato di gestione del portafoglio di beni e diritti che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, invece, concorre alla formazione della base imponibile IRES ex art. 83 tuir.
Ai fini IRAP:
- le eventuali differenze di cui alla precedente lett. a) non concorrono alla formazione del valore della produzione netta in quanto non risultano rilevate a conto economico;
- l'eventuale risultato di gestione di cui alla precedente lett. b), invece, concorre alla formazione del valore della produzione netta, nella misura in cui entra nella disponibilità della Società veicolo ed è rilevato a conto economico in voci rilevanti ai fini IRAP (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 132 del 02/3/2021).
Per quanto concerne la tassazione degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, si ritiene applicabile la disciplina del d.lgs. 239/1996.
PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE IN FORMA DI RENDITA DA UN FONDO PREVIDENZIALE TEDESCO IN FAVORE DI UN SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA
Le prestazioni integrative erogate in forma di rendita da un fondo previdenziale tedesco in favore di un soggetto residente in Italia sono soggette a tassazione in Italia, sia in base alla normativa italiana che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 137 del 02/3/2021).
DIRITTI DI IMMAGINE
I diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico in tutto il mondo del diritto all'immagine di un artista, in relazione alla prestazione di attore in un film girato in Italia, sono assoggettati a tassazione in Italia.
A tale riguardo, non assume rilevanza il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 139 del 03/3/2021).
DIFFERENZA DA RECESSO
Le somme corrisposte dalla società al socio in sede di recesso - a fronte del riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data di scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio (cosiddetta “differenza da recesso”) – sono deducibili in capo alla società nell’esercizio in cui il socio recede (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 156 del 05/3/2021).
RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI DI IMPRESA
La rivalutazione gratuita dei beni delle imprese alberghiere ex art. 6-bis d.l. 23/2020 è consentita anche alla società che abbia concesso in affitto l’azienda alberghiera, qualora le parti abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 200 del 23/3/2021).
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE LIQUIDATI IN SEGUITO A SENTENZA
L'indennizzo riconosciuto per compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, deve essere assoggettato a tassazione (cd. lucro cessante).
Viceversa, il risarcimento erogato per indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), non deve essere assoggettato a tassazione in quanto, in tal caso, assume rilevanza il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
In base a tali principi, le somme liquidate con sentenza dal Tribunale, volte "a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti", sono da considerarsi imponibili laddove, seppur stimate in via equitativa, siano calcolate in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dall'Accordo collettivo nazionale e, pertanto, non siano volte a risarcire un danno emergente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 222 del 29/3/2021).
“CARD SCONTO” AI DIPENDENTI
La concessione ai propri dipendenti di una card che consente di acquistare i prodotti dell’impresa ad un prezzo corrispondente al valore normale al netto degli sconti d’uso non assume rilevanza fiscale e non genera reddito imponibile in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 221 del 29/3/2021).
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