NEWSLETTER N. 9 - 2021

  • IMPOSTE DIRETTE

    IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

    L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’imposta sui servizi digitali di cui alla l. 145/2018, co. 35-50. In particolare, i chiarimenti riguardano le modalità di verifica del superamento delle soglie, la nozione di gruppo, i servizi digitali soggetti ad imposta e i servizi esclusi, le modalità di calcolo della base imponibile, i metodi di geolocalizzazione ai fini della determinazione dei ricavi imponibili. Sono inoltre illustrati gli adempimenti gravanti sui soggetti passivi dell’imposta, con particolare riguardo agli aspetti dell’identificazione, della tenuta della contabilità, del versamento, della dichiarazione e della richiesta di rimborso (Agenzia delle entrate, Circolare n. 3 del 23/3/2021). 

     

    UTILIZZO PERDITE ED ECCEDENZE ACE NEL CONSOLIDATO FISCALE

    Nell'ambito del regime del consolidato fiscale, in presenza di crediti di imposta, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, occorre utilizzare prioritariamente i crediti d'imposta e poi le perdite fiscali, e successivamente l'ACE; l'eccedenza ACE eventualmente non trasferita nel gruppo "per incapienza" può essere riportata in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 7 del 23/3/2021).

     

    RIPARTO PERDITE ED ACE NELLA SCISSIONE

    In caso di scissione, le perdite fiscali devono essere ripartite tra le società partecipanti in proporzione al patrimonio netto contabile ex art. 173, co. 4, tuir. Pertanto, non è consentito attribuire analiticamente le perdite alla società a cui, in seguito alla scissione, è stato assegnato il ramo di azienda che quelle perdite ha prodotto.

    Anche le eccedenze ACE devono essere ripartite, in sede di scissione, tra la società scissa e la beneficiaria in proporzione della quota di patrimonio netto contabile rispettivamente rimasta nella prima e trasferita alla seconda (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 129 del 02/3/2021).

     

    RITENUTA SUI DIVIDENDI

    Il regime di esenzione da ritenuta sui pagamenti di dividendi tra consociate, previsto dall’Accordo Bilaterale UE e Svizzera, trova applicazione anche a favore delle holding svizzere che, a partire dall’ 1/1/2020, non sono più assoggettate a regimi fiscali di favore ma sono invece assoggettate ad imposta federale, cantonale e municipale (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 135 del 02/3/2021).

     

    SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DA GESTIONE IMMOBILIARE

    Per le società di «Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati» ex l. 130/1999:

    1. eventuali differenze di periodo collegate a possibili disallineamenti temporali tra flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato (i.e. le somme in qualsiasi modo derivanti dai beni i diritti che lo costituiscono) e pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori, non concorrono alla formazione della base imponibile IRES;
    2. l'eventuale risultato di gestione del portafoglio di beni e diritti che residui una volta soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, invece, concorre alla formazione della base imponibile IRES ex art. 83 tuir.

    Ai fini IRAP:

    • le eventuali differenze di cui alla precedente lett. a) non concorrono alla formazione del valore della produzione netta in quanto non risultano rilevate a conto economico;
    • l'eventuale risultato di gestione di cui alla precedente lett. b), invece, concorre alla formazione del valore della produzione netta, nella misura in cui entra nella disponibilità della Società veicolo ed è rilevato a conto economico in voci rilevanti ai fini IRAP (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 132 del 02/3/2021).

    Per quanto concerne la tassazione degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, si ritiene applicabile la disciplina del d.lgs. 239/1996.

     

    PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE IN FORMA DI RENDITA DA UN FONDO PREVIDENZIALE TEDESCO IN FAVORE DI UN SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

    Le prestazioni integrative erogate in forma di rendita da un fondo previdenziale tedesco in favore di un soggetto residente in Italia sono soggette a tassazione in Italia, sia in base alla normativa italiana che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 137 del 02/3/2021).

     

    DIRITTI DI IMMAGINE

    I diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico in tutto il mondo del diritto all'immagine di un artista, in relazione alla prestazione di attore in un film girato in Italia, sono assoggettati a tassazione in Italia.

    A tale riguardo, non assume rilevanza il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 139 del 03/3/2021).

     

    DIFFERENZA DA RECESSO

    Le somme corrisposte dalla società al socio in sede di recesso - a fronte del riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data di scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio (cosiddetta “differenza da recesso”) – sono deducibili in capo alla società nell’esercizio in cui il socio recede (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 156 del 05/3/2021).

     

    RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI DI IMPRESA

    La rivalutazione gratuita dei beni delle imprese alberghiere ex art. 6-bis d.l. 23/2020 è consentita anche alla società che abbia concesso in affitto l’azienda alberghiera, qualora le parti abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 200 del 23/3/2021).

     

    REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE LIQUIDATI IN SEGUITO A SENTENZA

    L'indennizzo riconosciuto per compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, deve essere assoggettato a tassazione (cd. lucro cessante).

    Viceversa, il risarcimento erogato per indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), non deve essere assoggettato a tassazione in quanto, in tal caso, assume rilevanza il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

    In base a tali principi, le somme liquidate con sentenza dal Tribunale, volte "a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti", sono da considerarsi imponibili laddove, seppur stimate in via equitativa, siano calcolate in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dall'Accordo collettivo nazionale e, pertanto, non siano volte a risarcire un danno emergente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 222 del 29/3/2021).

     

    “CARD SCONTO” AI DIPENDENTI

    La concessione ai propri dipendenti di una card che consente di acquistare i prodotti dell’impresa ad un prezzo corrispondente al valore normale al netto degli sconti d’uso non assume rilevanza fiscale e non genera reddito imponibile in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 221 del 29/3/2021).

  • IVA

    REGIME IVA DEI CONTRIBUTI COVID-19

    I “contributi in conto gestione” erogati dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 1, co. 200, d.l. 34/2020, a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri e sottoposti a obbligo di servizio pubblico, sono fuori campo IVA (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 22 del 31/3/2021).

     

    ACCORDO TRANSATTIVO

    La rinuncia alla posizione di beneficiario di una fondazione a favore di terzi nell’ambito di un accordo transattivo configura un’obbligazione di fare soggetta ad IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 130 del 02/3/2021).

    L’assunzione dell’obbligo di rinuncia alle controversie ancora pendenti nell’ambito di un accordo transattivo configura una prestazione di servizi soggetta ad IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 145 del 03/3/2021).

     

    QUOTE DI EMISSIONE NEL CONTRATTO DI TOLLING

    La messa a disposizione da parte del Toller delle quote di emissione che il Tollee si impegna ad annullare nel rispetto della normativa di settore:

    • configura una prestazione di servizi, e
    • costituisce parte del corrispettivo in natura spettante al Tollee per il servizio di trasformazione del combustibile in energia elettrica (in aggiunta al corrispettivo in denaro rappresentato dalla tolling fee).

    Conseguentemente, tra Toller e Tollee si viene a configurare una permuta in cui:

    • il Toller, a fronte del trasferimento delle quote di emissione, deve emettere fattura nei confronti del Tollee in regime di reverse charge;
    • il Tollee, per la parte di servizio di tolling remunerata in natura (quote di emissione) deve emettere a sua volta fattura nei confronti del Toller imponibile IVA.

    In merito alla determinazione della base imponibile delle predette operazioni in natura, consistenti nel trasferimento delle quote di emissione, si ritiene che il valore normale delle stesse possa determinarsi in misura corrispondente al valore delle quote di emissione acquistabili sul mercato 20 giorni prima del 20 aprile di ciascun anno (termine di consegna delle quote di emissione previsto da contratto) (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 133 del 02/3/2021).

     

    PROVA DEL TRASPORTO INTRACOMUNITARIO

    L’Agenzia entrate fornisce chiarimenti sulla prova del trasporto ai fini delle cessioni intracomunitarie, e conferma

    che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis del Regolamento UE, continua a trovare applicazione la prassi nazionale adottata anche prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 141 del 03/3/2021).

     

    RAPPORTI TRA CASA-MADRE E STABILE ORGANIZZAZIONE NEL GRUPPO IVA

    Ai fini IVA assumono rilevanza le operazioni (i.e. cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione (rispettivamente "da casa madre a stabile" e da "stabile a casa madre") quando una delle due entità è membro di un Gruppo IVA. Ciò in quanto, la partecipazione al Gruppo IVA recide il nesso di unitarietà (giuridica) e dipendenza (economica) che intercorre tra stabile e casa madre, con la conseguenza che le prestazioni devono considerarsi effettuate non più nei confronti della stabile in regime di neutralità fiscale, bensì del Gruppo medesimo, quale autonomo e distinto soggetto passivo d'imposta (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 143 del 03/3/2021).

     

    PLAFOND

    I soggetti non residenti identificati in Italia, che effettuano cessioni intracomunitarie dall’Italia verso altri paesi UE, possono avvalersi del regime IVA previsto per gli esportatori abituali e dunque acquistare beni e servizi in Italia senza il pagamento dell'IVA nei limiti del cosiddetto plafond (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 148 del 04/3/2021).

     

    TRASFERIMENTO DI SINGOLI ASSET

    La cessione da parte di una banca:

    • di finanziamenti attivi con i relativi derivati di copertura, derivati stipulati con la clientela con i relativi derivati di copertura e di una partecipazione,
    • senza che sia trasferito alcun contratto di lavoro subordinato, alcun contratto di lavoro parasubordinato o di collaborazione né alcun contratto di consulenza, di prestazione d'opera o simili e neppure diritti reali di godimento o di diritti obbligatori relativi ad alcun bene materiale o immateriale,

    non configura una cessione di azienda, ma di una pluralità di elementi patrimoniali isolati che vanno dunque assoggettati ad IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 149 del 04/3/2021).

     

    FATTURAZIONE CREDITI OGGETTO DI CESSIONE

    Nel caso in cui:

    • ALFA ha effettuato una prestazione di servizi a favore di BETA,
    • prima di incassare il corrispettivo da BETA, ALFA cede il credito ad un terzo,

    la cessione del credito non realizza il pagamento del corrispettivo; pertanto, ALFA non è tenuto alla emissione della fattura.

    ALFA sarà tenuto ad emettere la fattura relativa alla prestazione di servizi soltanto nel momento in cui il committente BETA effettuerà il pagamento del corrispettivo al terzo acquirente del credito. A tal fine, BETA dovrà comunicare ad ALFA la data di esecuzione del pagamento effettuato in favore del terzo acquirente del credito (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 163 del 08/3/2021).

     

    COSTI SOSTENUTI SU BENI DI TERZI

    Ai fini IVA, l’inerenza di un determinato costo non richiede necessariamente un "nesso diretto e immediato" con una o più operazioni imponibili, ma deve presentare un nesso immediato e diretto con il "complesso delle attività economiche del soggetto passivo". Il diritto alla detrazione IVA può, dunque, spettare anche in relazione alle spese sostenute per interventi su beni di terzi in quanto previsti da specifiche normative di settore (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 219 del 26/3/2021).

  • CREDITI DI IMPOSTA

    CUMULO

    Il credito di imposta per investimenti 4.0 ex l. 160/2019, co. 185 ss., ed il credito di imposta sisma centro Italia ex l. 208/2015, co. 98 ss., sono cumulabili a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 157 del 05/3/2021).

     

    TRASFERIMENTO AL CONSOLIDATO FISCALE DEL SISMA-BONUS ED ECO-BONUS

    I crediti di imposta sisma-bonus ed eco-bonus possono essere trasferiti ed utilizzati nell’ambito del regime di consolidato fiscale in compensazione con l’IRES di gruppo, senza le limitazioni di importo di cui alla l. 388/2000 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 133 del 02/3/2021).

  • ACCERTAMENTO

    COMPONENTI DI REDDITI PLURIENNALI

    In caso di contestazione di un componente di reddito pluriennale (come, ad esempio, l’avviamento) per ragioni concernenti il fatto generatore ed il suo presupposto costitutivo, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento va verificata avendo riguardo alla dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato (i.e. quota di ammortamento dell’avviamento), e non già avendo riguardo alla dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Corte di Cassazione, sent. n. 8500 del 25/3/2021).

     

     

    Cordiali saluti

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