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DECRETO SOSTEGNI
Con il d.l. n. 41 del 22.3.2021 (cosiddetto “Decreto Sostegni”), pubblicato in G.U. n. 70 del 22.3.2021, sono state introdotte le seguenti ulteriori misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19.
Il Decreto Sostegni è in vigore dal 23.3.2021.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o siano titolari di reddito agrario ex art. 32 tuir.
Il contributo spetta a condizione che:
- i soggetti abbiano realizzato ricavi ex art. 85, co. 1, lett. a) e b), tuir o compensi ex art. 54, co. 1, tuir non superiori a euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; a tal fine, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito).
Il contributo a fondo perduto non spetta alle seguenti categorie di soggetti:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021;
- gli enti pubblici ex art. 74 tuir;
- i soggetti finanziari ex art. 162-bis tuir.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, moltiplicata per:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a euro 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01.01.2019, si fa riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a euro 150.000 ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 ex art. 17 d.lgs. 241/1997 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, senza limitazioni.
I soggetti interessati a ricevere il contributo devono presentare, in via telematica, un’apposita istanza all'Agenzia delle entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Con il provvedimento n. 77923 del 23/3/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 25 del Decreto Rilancio relative alle modalità di erogazione ed al regime sanzionatorio.
DISPOSIZIONI COMUNI DELLE AGEVOLAZIONI
Alle agevolazioni per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti da:
- Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato»,
- Sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»
della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ed in particolare, alle seguenti agevolazioni:
- contributo a fondo perduto ex Decreto Sostegni;
- esenzione saldo e primo acconto IRAP ex art. 24 d.l. 34/2020;
- contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. 34/2020;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 d.l. 34/2020;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia ex art. 129-bis d.l. 34/2020;
- esenzioni IMU per il settore turistico ex art. 177 d.l. 34/2020;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 28 d.l. 34/2020;
- esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo ex art. 78, co. 1 e 3, d.l. 104/2020;
- contributo a fondo perduto per gli operatori IVA ex art. 1, 1-bis e 1-ter d.l. 137/2020 (Decreto Ristori);
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ex artt. 8 e 8-bis d.l. 137/2020;
- esenzione IMU per determinati settori economici ex artt. 9, 9-bis e 9-ter, co. 1, d.l. 137/2020;
- contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione ex artt. 2 e 2-bis d.l. 172/2020;
- esenzione IMU ex art. art. 1, co. 599 l. 178/2020;
si applicano le disposizioni illustrate di seguito.
Le agevolazioni fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulate da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui sopra possono avvalersi anche degli Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti previsti nella Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione ed erogabili fino ad un massimo di euro 10 milioni per impresa, nei limiti e alle condizioni stabiliti in detta Sezione.
A tal fine, le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con cui attestano l'esistenza delle condizioni previste al par. 87 della Sezione 3.12 che prevede che:
- gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2021 a copertura dei costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 31 dicembre 2021 (“periodo ammissibile);
- gli aiuti siano concessi in favore delle imprese che durante il periodo ammissibile subiscono un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- per costi fissi si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che, durante lo stesso periodo, non sono coperti da utili o da altre fonti quali, assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti;
- per le micro e piccole imprese, l’intensità dell’aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti mentre per le restanti categorie di imprese l’intensità dell’aiuto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti;
- gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali;
- gli aiuti, dell’importo massimo di euro 10 milioni per impresa, possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni;
- gli aiuti a copertura dei costi fissi non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ad eccezione delle microimprese o delle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Con decreto del MEF:
- verranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra e, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12.
- verrà definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
Si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18.12.2013, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea del 18.12.2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 del 27.06.2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti «de minimis».
ABROGAZIONE CONTRIBUTO PER GLI OPERATORI NEI CENTRI COMMERCIALI
E’ abrogato il contributo a fondo perduto riconosciuto dal Decreto Ristori nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
PROROGA DEI TERMINI PER PRECOMPILATA IVA
E’ posticipata al 01.07.2021 la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
- registri IVA ex artt. 23 e 25 d.p.r. n. 633/1972;
- liquidazione periodica dell'IVA.
A partire dalle operazioni IVA effettuate dall’01.01.2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui sopra, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
I termini dei versamenti scadenti nel periodo compreso dall’ 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, sono sospesi.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 maggio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni delle cartelle:
- ex artt. 3 e 5 d.l. 119/2018 (rottamazione),
- ex art. 16-bis d.l. 34/2019 (rottamazione),
- ex art.1, co. 190-193, l. 145/2018 (“saldo e stralcio”),
può essere effettuato entro:
- il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
STRALCIO AUTOMATICO DEI RUOLI
I carichi fiscali dei contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a euro 30.000, purché:
- di importo residuo fino a euro 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e
- risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010,
sono annullati automaticamente, anche se oggetto di rottamazione o “saldo e stralcio”.
DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis d.p.r. 600/1973 e 54-bis d.p.r. 633/1972, elaborate e non inviate per effetto della sospensione:
- entro il 31 dicembre 2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
- entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018,
possono essere definite in via agevolata se riferite a:
- i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23.3.2021,
- che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2020.
L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia loro la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da pagare.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
PROCESSO DI CONSERVAZIONE
Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione ex art. 3, co. 3, del decreto MEF del 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'art. 7, co. 4-ter, d.l. 357/1994.
Cordiali saluti
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