NEWSLETTER N. 3 - 2021

  • LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

    Possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, gli acquisti di beni e servizi effettuati esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

    A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    NB: Si fa presente che l’art.3, c.9 del D.Lgs.183/2020, ha nuovamente differito l’avvio della lotteria previsto per il 1.1.2021, demandando la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio per l’attuazione della lotteria ad un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro l’1.2.2021.

  • CASHBACK

    Nell’ambito dell’iniziativa volta ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (c.d. cash back), è previsto che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

  • TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE TRIMESTRALI

    I soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale, su opzione, possono annotare le fatture nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

    NB: detta previsione è stata inserita all’art. 7 del DPR. 542/1999 con l’aggiunta del comma 3-bis, rubricato <<semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto>>.

  • OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (SOSTITUZIONE ESTEROMETRO)

    Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, sono trasmessi telematicamente, in formato XML, utilizzando il Sistema di interscambio.

    È altresì disposto che:

    1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
    2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

    Da un punto di vista sanzionatorio, è previsto che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle previste, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

  • DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE B2

    E’ confermato per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, il divieto di emettere la fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis del DL 119/2018). Detto divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018.

  • DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI CON UTILIZZO DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA

    A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, ai fini della predisposizione delle bozze dei documenti (registri, liquidazioni e dichiarazione IVA), l’Agenzia si avvarrà dei dati di natura fiscale presenti nel sistema Anagrafe tributaria.

    I soggetti passivi IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

  • SOLIDARIETA’ NEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

    E’ obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

  • MEMORIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI

    La memorizzazione elettronica di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 127/2015 e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

  • SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO

    E’ stato differito dal 1.1.2021 al 1.7.2021 il termine per l’entrata in vigore delle semplificazioni previste per gli esercenti che adottano sistemi evoluti di incasso.

  • NUOVO REGIME SANZIONATORIO

    A decorrere dal 1°gennaio 2021, la sanzione è pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di euro 500, in caso di:

    • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione; ovvero
    • memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, detta sanzione è pari per ciascuna operazione;
    • mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. Tuttavia, se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

    Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri D. Lgs.127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l’art.12 del D. Lgs. 472/1997.

    In caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 a 4.000 (di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015), salve le procedure alternative eventualmente adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

    A chiunque manomette o comunque altera i registratori telematici, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di elusivi è applicata una sanzione da euro 3.000 ad euro 12.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

    Ove la violazione riguardi sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione, la sanzione è unica.

  • PLAFOND IVA

    Per contrastare le frodi da utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio ed attività di controllo sostanziale ai sensi degli artt. 51 del DPR 633/1972, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

    Nel caso in cui i predetti riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

    In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 244/2007, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, c.1 del DPR 633/1972.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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