NEWSLETTER N. 1 - 2021

  • LEGGE DI BILANCIO 2021

    Gentile Cliente

    desideriamo evidenziare di seguito le principali misure fiscali introdotte dalla l. n 178 del 30.12.2020, Legge di Bilancio 2021 (G.U. n. 322 del 30.12.2020).

     

    DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI, RECUPERO FACCIATE

    Sono prorogate al 2021 le detrazioni previste per gli interventi di:

    • riqualificazione energetica (art. 14 d.l. 63/2013);
    • recupero del patrimonio edilizio (art. 16 d.l. 63/2013);
    • acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con un incremento della spesa sino ad euro 16.000 (art.. 16 d.l. 63/2013);
    •  recupero delle facciate (art. 1, co. 2019, l. 160/2019).

    Inoltre, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex art. 16-bis tuir è estesa nella misura del 50% agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

     

    BONUS IDRICO

    Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un “bonus idrico” pari ad euro 1.000 da utilizzare, entro il 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

    Il bonus è riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse.

     

    SUPER-BONUS 110%

    Il super-bonus del 110% di cui all’art. 119 d.l. 34/2020 è prorogato sino al 30/6/2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 verrà ripartita in 4 anziché 5 quote annuali di pari importo.

    Inoltre, è previsto che:

    • gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nell’agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
    • un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
    • sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al co.1, lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
    • la detrazione è estesa agli interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, lett. e), tuir, ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;
    • per gli interventi di cui all’art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, d.l. 63/2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022; per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo;
    • gli incentivi eco-bonus e sisma-bonus di cui al co. 4-ter sono estesi sino al 30 giugno 2022, nonché ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
    • nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al co. 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

    Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute nel periodo 1/7/2020 – 30/6/2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter d.l.  63/2013, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

    • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
    • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

    L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

    Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30/6/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022.

    Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31/12/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30/6/2023.

    Le modifiche al super-bonus restano subordinate alla approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

     

    BONUS VERDE

    E’ prorogato al 2021 il “bonus verde” di cui all’art. 1, co. 12, l. 205/2017 per gli interventi di:

    1. “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
    2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

     

    RIALLINEAMENTO

    Il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio ex art. 14 l. 342/2000, previsto dall’art. 110 del d.l. 104/2020 (Decreto Agosto) tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, è esteso anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER I CUOCHI PROFESSIONISTI

    Al fine di sostenere il settore della ristorazione, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute nel periodo 1/1/2021 – 30/6/2021 per:

    • l’acquisto di beni strumentali durevoli quali: macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
    • la par­tecipazione a corsi di aggiornamento profes­sionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

    Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 6.000 (nel limite massimo di spesa complessivo di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

    Con decreto del MISE da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta che resta soggetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­genza del COVID-19».

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER IL MADE IN ITALY

    Il credito di imposta per il sostegno del Made in Italy di cui all’art. 3 d.l. 91/2014 - stabilito nella misura del 40% delle spese sostenute per nuovi investimenti e comunque in misura non superiore a euro 50.000 - è esteso per il periodo 2021-2023 alle reti di imprese agricole e agro-alimentari costituite ex art. 3 d.l. 5/2009, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” ex art. 2, co. 1, lett. a), l. 268/1999, per:

    • la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture in­formatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferi­mento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
    • la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli stessi organismi associativi,
    • favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvi­mento degli oneri fiscali,
    • le attività e i progetti legati all’incremento delle esporta­zioni.

    Con provvedimento del Direttore del­ l’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

     

    ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

    Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del d.l. 91/2017, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal pe­riodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

    Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, a pena di de­cadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:

    1. mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
    2. conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni;

    inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di sciogli­mento.

    L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun­zionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

     

    CREDITO DI IMPOSTA R&S AL SUD

    Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, co. 200, L. 160/2019, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa­nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura del:

    • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a euro 43 milioni;
    • 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno euro 10 milioni;
    • 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 milioni.

    La maggiorazione della misura del credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in appli­cazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

     

    CREDITO DI IMPOSTA R&S 4.0

    Il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui alla l. 160/2019 è prorogato sino al 31/12/2022.

    Per le attività R&S, la misura del credito di imposta è elevata dal 12% al 20% ed il limite di costi è elevato da euro  3 milioni a euro 4 milioni.

    Per le attività di innovazione tecnologica, la misura del credito di imposta è elevata dal 6% al 10% ed il limite di costi è elevato da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni.

    Per le attività di design e ideazione estetica, la misura del credito di imposta è elevata dal 6% al 10% ed il limite di costi è elevato da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni.

    Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, la misura del credito di imposta è elevata dal 6% al 10% ed il limite di costi è elevato da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni.

    La relazione tecnica deve essere asseverata.

     

    GARANZIA SACE

    La garanzia SACE prevista dal d.l. 23/2020 al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è prorogata sino al 30/6/2021.

    Il finanziamento coperto dalla garanzia può essere de­stinato al rimborso di finanziamenti nell’am­bito di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del fi­nanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

    A decorrere dall’1/3/2021 e fino al 30/6/2021, le garanzie SACE sono rilasciate alle medesime condizioni di cui all’art. 13, co. 1, lett. a), b) e c), d.l. 23/2020 e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’art. 2, co. 100, l. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

     

    FONDO GARANZIA PMI

    Le misure in materia di Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13 d.l. 23/2020 si applicano sino al 30/6/2021.

    Per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28/2/2021.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER PERDITE PIR

    Alle persone fisiche titolari di un PIR a lungo termine costituito ex art. 13-bis, co. 2-bis, d.l. 124/2019 spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell’art. 67 tuir, relativamente agli stru­menti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo:

    • nelle di­chiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi,
    • in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997 senza limiti di importo.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

    Le minusvalenze, le perdite o i dif­ferenziali negativi oggetto del credito d’im­posta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione.

    Le disposizioni si applicano ai piani costituiti dall’1/1/2021 per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2021.

     

    PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI

    L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche.

    La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

    Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

    Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

    CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DI PMI

    Il credito di imposta riconosciuto per la quotazione di PMI è prorogato al 2021.

     

    AGGREGAZIONI AZIENDALI E TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA

    In caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate nel 2021, il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario della scissione o il conferitario può trasformare in credito d’imposta le DTA ri­ferite ai seguenti componenti:

    • perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione alla medesima data;
    • ACE eccedente il reddito com­plessivo netto maturata fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotta né trasformata in credito d’imposta alla medesima data.

    Le DTA riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

    La trasformazione in credito d’imposta avviene per:

    • ¼ alla data di effi­cacia giuridica dell’operazione;
    • ¾ al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuri­dica dell’operazione;

    per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle atti­vità dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situa­zione patrimoniale di cui all’art. 2501- quater c.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferi­mento.

    In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, i compo­nenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risul­tante dalla fusione o incorporante ex art. 172, co. 7, tuir.

    Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione:

    • le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili;
    • le eccedenze ACE complessivamente trasfor­mate in credito d’imposta non sono deducibili né altrimenti trasformabili in credito d’imposta.

    In caso di opzione per il consolidato fisale, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione.

    In caso di opzione per la trasparenza fiscale, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della trasparenza congiun­tamente a quelle non attribuite ai soci e, a seguire, le perdite e le eccedenze ACE attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d’imposta.

    Ai fini dell’agevolazione, le società che parteci­pano all’operazione:

    • devono essere operative da almeno due anni;
    • alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ex art. 2359, co. 1, c.c.;
    • non devono essere in stato di dissesto o a rischio di dissesto ex art. 17 d.lgs. 180/2015, in stato di in­solvenza.

    L’agevolazione si applica anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ex art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. se il controllo è stato acquisito nel 2021 attraverso operazioni diverse da quelle agevolate ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni agevolate. In tal caso, le perdite e l’ACE trasformabili sono quelle maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

    Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, ovvero essere ceduto ex art. 43-bis o 43-ter d.p.r. 602/1973, o essere chiesto a rimborso.

    Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichia­razione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né ai fini IRAP.

    L’agevolazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle DTA complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’eserci­zio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

    Gli incentivi per la patrimonializzazione delle società ex art. 26 d.l. 34/2020 sono estesi - per i soli conferitari - agli aumenti di capitale effettuati sino al 30/6/2021.

    La misura del credito di imposta è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale delibe­rati ed eseguiti nel primo semestre 2021. In tal caso, il divieto di distribuzione di utili è esteso sino all’ 1/1/ 2025.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investi­mento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30/11/2021.

    A tal fine, la società conferitaria non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero di stato di insolvenza o fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014.

     

    DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

    Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2020 non si applica:

    • l’art. 2446, co. 2 e 3, c.c.;
    • l’art. 2447 c.c.;
    • l’art. 2482-bis, co. 4-6, c.c.;
    • l’art. 2482-ter c.c.

    e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), ed art. 2545-duodecies c.c.

    Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo ex artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo.

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI

    Per l’anno 2021, il locatore di un immobile adibito a uso abitativo:

    • situato in un comune ad alta tensione abitativa,
    • che costituisca l’abitazione principale del locatario,

    ha diritto ad un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, nel limite massimo annuo di 1.200 euro per cia­scun locatore.

    Ai fini del riconoscimento del contri­buto, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle en­trate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

    Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vi­gore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

     

    VACCINI E STRUMENTAZIONE COVID-19

    Fino al 31/12/2022, sono esenti IVA ma con diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti:

    • le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 - che presentano i requisiti della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e della normativa UE;
    • le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;
    • le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla CE o dagli Stati membri;
    • le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

     

    CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVI

    A partire dal 2021, la cedolare secca sulle locazioni brevi si applica solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

    Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ex art. 2082 c.c.., anche in caso di contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

     

    IMU

    Per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

    • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
    • immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o mani­festazioni;
    • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

    Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

     

    IMU PER SOGGETTI NON RESIDENTI

    A partire dal 2021, i soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, assolvono l’IMU nella misura ridotta del 50% e la TARI nella misura ridotta pari a 2/3 per una unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

     

    CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

    Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 28 d.l. 34/2020 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator sino al 30/4/2021.

     

    BONUS PUBBLICITA‘

    Per gli anni 2021 e 2022, il bonus pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

    Per gli anni 2021 e 2022, il bonus pubblicità è riconosciuto altresì:

    • agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici,
    • alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a ri­vendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

     

    IVA – NAVIGAZIONE IN ALTO MARE

    Ai fini della non imponibilità IVA, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

    I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.

    Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione.

     

    IVA - UNITA’ DA DIPORTO

    Ai fini dell’art. 7-sexies d.p.r. 633/1972, la dichiarazione resa dall’utilizzatore sull’utilizzo nel territorio UE delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.  La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio.

    Alla fine dell’anno, gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’UE e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ex art. 26 d.p.r. 633/1972 senza applicazione di sanzioni e interessi.

    In caso di dichiarazione mendace, l’Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza tra l’IVA dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio e l’IVA indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all’utilizzatore la sanzione del 30% sulla differenza ed intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    Il prestatore che effettua le prestazioni di senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione, è responsabile dell’IVA dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio UE nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

    Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

    Le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, nonché gli esercenti arti o professioni che effettuano investimenti:

    • in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
    • a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/6/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

    è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

    Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal d. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza d.lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001.

    Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione

    del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, con esclusione dei seguenti beni:

    • beni indicati all’art. 164, co. 1, tuir (mezzi di trasporto);
    • beni con coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%;
    • fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 l. 208/2015;
    • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

    Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A l. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni, e per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B l. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione, effettuati nel periodo:

    • 16/11/2020 – 31/12/2021, ovvero entro il 30/6/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ex art. 18 l. 81/2017);
    • dal 1/1/2022 – 31/12/2022, ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo, nella misura del 6%.

    Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A l. 232/2016 effettuati nel periodo:

    • 16/11/2020 – 31/12/2021, ovvero entro il 30/6/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo, nella misura del:
    • 50% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,
    • 30% del costo per la quota di investimenti superiori a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a euro 20 milioni.
    • 1/1/2022 – 31/12/2022, ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo, nella misura del:
    •  40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,
    • 20% del costo per la quota di investimenti superiori a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,
    • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a euro 20 milioni.

    Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti in beni immateriali indicati nell’allegato B l. 232/2016 effettuati nel periodo:

    • 16/11/2020 – 31/12/2022, ovvero entro il 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo, nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, senza limitazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B l. 232/2016.

    Per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli di cui all’allegato A ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

    Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’allegato A avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per gli altri beni materiali.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP non porti al superamento del costo sostenuto.

    Il credito di imposta è corrispondentemente ridotto se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

    Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1, co. 35-36, l. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

    I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e

    la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento di legge.

    In relazione agli investimenti in beni di cui agli allegati A e B, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di tali cui agli allegati A e B l. 232/2016 e e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a euro 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE

    Per il periodo in corso al 31/12/2020 e fino a quello in corso al 31/12/2022, il credito di imposta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 ex l. 205/2017, co. 46-56, spetta per i costi previsti dall’art. 31, par. 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO

    Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso

    potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, dall’1/1/2021 al 31/12/2022 spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 1.000 per le persone fisiche non esercenti attività economica ed euro 5.000 per gli altri soggetti, per ciascun immobile.

     

    ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

    L’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo ex art. 31-ter d.p.r. 600/1973 è subordinata al versamento di una commissione pari a:

    1. euro 10.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a euro 100 milioni;
    2. euro 30.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra euro 100 milioni ed euro 750 milioni;
    3. euro 50.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a euro 750 milioni.

    In caso di rinnovo, la commissione è ridotta alla metà.

     

    RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

    La possibilità di rivalutare il costo delle quote di partecipazione in società non quotate e dei terreni da parte delle persone fisiche è estesa alle quote e terreni detenuti al 1/1/2021.  L’imposta sostitutiva è fissata all’11%.

     

    REDDITI DOMINICALE ED AGRARI

    Per il 2021 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

     

    ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

    Dal 2021 entra a regime la detrazione lorda per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 2 d.l. 3/2020 nella misura massima di euro 480 in rapporto al reddito complessivo.

     

    ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER L’ASPORTO

    L’aliquota ridotta IVA del 10% si applica altresì alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

     

    DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI

    A decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, i dividendi percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. A tal fine l’attività di interesse generale deve essere svolta in uno dei seguenti settori:

    1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
    2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
    3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
    4. arte, attività e beni culturali.

    L’ente deve destinare un importo corrispondente all’imposta non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

     

    RIENTRO DEI CERVELLI

    L’agevolazione prevista per il rientro dei cervelli dall’art. 5 d.l. 34/2019 è integrata come segue.

    I soggetti, diversi da quelli indicati all’art. 5, co.2, che:

    • siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati UE,
    • hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e al 31/12/2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 d.lgs. 147/2015,

    possono optare per l’applicazione dell’agevolazione (art. 5, co. 1, lett. c), previo versamento di:

    1. un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione ex art. 16 d.lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo,
    2. un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione ex art. 16 d.lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,

    ed in entrambi i casi, a condizione che il soggetto diventi o sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

    Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     

    PLASTIC TAX

    È rinviata al 1/7/2021 la decorrenza della plastic tax.

     

    SUGAR TAX

    È rinviata al 1/1/2022 la decorrenza della sugar tax.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

Un team a vostra disposizione

Competenza professionale, dedizione e impegno sono gli elementi che da oltre 25 anni ci contraddistinguono. Affidatevi ai nostri specialisti per una consulenza fatta su misura: contattaci e troveremo la soluzione più adatta a voi.

Il rispetto della Vostra privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarVi la migliore esperienza nel nostro sito. Accettate e continuate per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Per saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi cliccare qui. Potrete consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.

GESTIONE COOKIE

COOKIE ESSENZIALI Sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive e risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.

PERFORMANCE COOKIE Ci consentono di migliorare le funzionalità del sito tenendo traccia dell'utilizzo del sito Web stesso. In alcuni casi, questi cookie velocizzano l'elaborazione delle richieste dell'utente, in quanto ci aiutano a ricordare le preferenze che avete selezionato per il sito. Se disabilitate questi cookie potreste ricevere consigli poco personalizzati e riscontrare lentezza nell'uso del sito.

E' sempre possibile modificare le preferenze accedendo alla sezione Cookie Policy.