Dal 1° dicembre 2020 anche in Italia potrà essere richiesto il sequestro conservativo su conti bancari di altri Paesi Ue. È, infatti, entrato in vigore il D. Lgs del 26 ottobre 2020 n. 152, che adegua la normativa italiana al regolamento Ue n. 655/2014, il quale ha istituito la procedura per ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
L’ordinanza di sequestro conservativo si presenta come uno strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile, e consente – in controversie UE aventi ad oggetto crediti in materia civile e commerciale - di procedere rapidamente al congelamento di somme detenute dal debitore (consumatore o impresa) su conti bancari presenti di altri Stati membri dell’Unione (Danimarca esclusa).
RICERCA DEI DEPOSITI
Se il creditore ritiene che il debitore abbia uno o più conti presso una banca in altro Stato UE, ma non ne conosce gli estremi che permetta di identificarla, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di sequestro di richiedere informazioni all’autorità dello Stato membro competente dell’esecuzione. Sarà questo Paese Ue ad individuare il giudice competente per acquisire i dati necessari da inoltrare al creditore.
Per il rilascio di tali informazioni è competente, in Italia, il Presidente del Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza, domicilio o sede; in assenza, competente sarà il Tribunale di Roma. Le ricerche avverranno con le modalità telematiche fissate dal codice di procedura civile per la ricerca di beni da pignorare.
RICHIESTA
Il creditore può richiedere l’ordinanza europea di sequestro se ha già ottenuto un provvedimento giudiziario o un atto pubblico: competente sarà rispettivamente l’autorità del luogo che lo ha emanato, ovvero quella in cui l’atto pubblico è stato formato. Ma l’ordinanza può essere richiesta anche prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo: in tal caso, però, egli dovrà provare che la domanda sarà verosimilmente accolta nonché dimostrare il rischio concreto che, in mancanza, l’esecuzione sarà compromessa o comunque resa più gravosa.
In caso di accoglimento della richiesta di sequestro, il creditore deve notificare l’ordinanza al debitore, il quale può impugnarla dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, chiedendone la revoca o la modifica. Invece, in caso di rigetto, anche parziale, della richiesta di sequestro, il creditore può impugnare tale decisione con reclamo sul quale deciderà un collegio.
Infine, quando l’ordinanza di sequestro europea è emessa da altro Paese Ue e deve eseguirsi in Italia, il debitore può opporsi all’esecuzione dinanzi al Tribunale in cui egli ha la residenza o, se persona giuridica, la sede.
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS