NEWSLETTER N. 35 - 2020

  • DECRETO “RISTORI“-BIS

    Con il d.l. n. 149 del 09/11/2020 (pubbl. G.U. n. 279 del 09/11/2020), cosiddetto “Decreto Ristori-bis” sono state introdotte ulteriori misure fiscali a sostegno degli operatori economici interessati dalle recenti restrizioni adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.

     

    MODIFICHE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “DECRETO RISTORI”

    E’ sostituito l’Allegato 1 del “Decreto Ristori” (vedi nostra Newsletter n. 34/2020), contenente i settori economici - individuati con i codici ATECO – beneficiari del contributo  a fondo perduto previsto dallo stesso decreto (vedi Allegato 1).

    Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

    • 561030 gelaterie e pasticcerie,
    • 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti,
    • 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina,
    • 551000 Alberghi,

    con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3/11/2020, il contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori” è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla misura indicata nell’Allegato 1.

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I CENTRI COMMERCIALI ED IL COMPARTO ALIMENTARE

    Alle imprese con sede operativa nei centri commerciali e alle imprese di produzione industriale del comparto alimentare e delle bevande, interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 3/11/2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 nel limite di spesa di euro 280 mio.

    Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di apposita istanza.

    Per le predette imprese che svolgono attività prevalente:

    • con codice ATECO dell’Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto stabilito dal “Decreto Ristori”;
    • con codice ATECO non presente nell’Allegato 1, il contributo spetta se ricorrono le condizioni stabilite dal “Decreto Ristori” (ovvero riduzione del fatturato del mese di aprile) entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, co. 4-6, d.l. n. 34/2020.

     

    NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “DECRETO RISTORI-BIS”

    Agli operatori economici che al 25/10/2020:

    • hanno una partita IVA attiva (con esclusione dei soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/2020),
    • svolgono attività prevalente con un codice ATECO dell'Allegato 2 (vedi Allegato 2),
    • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario

    di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020,

    è riconosciuto un contributo a fondo perduto, determinato ai sensi del “Decreto Ristori” con le percentuali riportate nell’Allegato 2.

    Pertanto, il contributo a fondo perduto spetta:

    • nella misura stabilita per il precedente contributo dall’art. 25 d.l. n. 34/2020, dunque:
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400K,
    • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400K e fino a euro 1 mio,
    • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 mio,

    moltiplicata per

    • il coefficiente stabilito per la categoria di attività di appartenenza (vedi Allegato 2).

    In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

     

    CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

    Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 8 del “Decreto Ristori” spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a:

    • le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 3/11/2020 operanti nei settori dell'Allegato 2,
    • le imprese che svolgono le attività con codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020.

     

    CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

    Ferme restando le misure già previste dal “Decreto Agosto”, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU in scadenza al 16/12/2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze:

    • in cui si esercitano le attività con codici ATECO dell'Allegato 2, da parte dei relativi proprietari in quanto gestori delle attività ivi esercitate,
    • ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 DPCM 3/11/2020.

     

    PROROGA DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI ISA

    Nei confronti degli operatori economici ISA:

    • esercenti attività nei settori dell’Allegato 1 e dell’Allegato 2, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020,

    ovvero

    • esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3/11/2020,

    la proroga al 30/04/2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta

    successivo a quello in corso al 31/12/2019, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

     

    SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

    Per gli operatori economici che esercitano:

    • le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del dpcm 3/11/2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
    • le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3/11/2020,
    • le attività individuate nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020,

    sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:

    1. i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ex artt. 23 e 24 d.p.r. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    2. i versamenti relativi all'IVA.

    Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

    I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

     

    SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

    La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, già prevista dal “Decreto Ristori”, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori dell’Allegato 1. La sospensione non opera relativamente ai premi INAIL.

    È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020,da parte dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 del DPCM appartenenti ai settori dell’Allegato 2.

    I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

    I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.  I predetti benefici sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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