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"DECRETO AGOSTO”: LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
Il D.L. n. 104 del 14/8/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) è stato convertito nella l. n. 126 del 13/10/2020 (pubbl. G.U. n. 253 del 13/10/2020) in vigore dal 14/10/2020. Fermo restando le novità fiscali introdotte dal “Decreto Agosto” già illustrate nella nostra newsletter n. 29/2020, si evidenziano di seguito le modifiche introdotte in sede di conversione.
RINVIO DEGLI AMMORTAMENTI
Per l’esercizio in corso al 15/8/2020, i soggetti OIC hanno facoltà di non effettuare - in tutto o in parte - l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata nel 2020 è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
I soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare gli ammortamenti devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Gli ammortamenti non effettuati in bilancio sono comunque deducibili:
- ai fini IRES, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 tuir,
- ai fini IRAP, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 D.LGS. 446/1997,
a prescindere dall'imputazione al conto economico.
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
La rivalutazione dei beni di impresa ai fini civilistici – nonché ai fini fiscali in caso di assolvimento dell’imposta sostitutiva del 3% - può essere eseguita dalle imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare:
- nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2019, se approvato successivamente al 14/10/2020,
- a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni rivalutate risultino dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2018.
In alternativa, resta comunque ferma la possibilità di effettuare la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni rivalutate risultino dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NEI COMUNI MONTANI CALAMITATI
I soggetti che:
- non hanno presentato la domanda per il contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. n. 34/2020 entro il termine del 13/8/2020, e
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31/1/2020, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT ovvero ricompresi nella circolare MEF n. 9/1993,
possono presentare la domanda per il suddetto contributo entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro il 29/10/2020 riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.
TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITO DI IMPOSTA
La disciplina dell’art. 44-bis d.l. 34/2019 che consente la trasformazione in crediti di imposta delle DTA riferite a:
- perdite fiscali non ancora compensate,
- eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite,
da parte delle società che entro il 2020 cedono crediti verso debitori inadempienti, è stata integrata come segue.
E’ stato specificato che i crediti di imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati dalla data di efficacia giuridica della cessione, e quindi dal periodo di imposta 2020.
In caso di opzione per il consolidato fiscale da parte della società che cede i crediti, rilevano prioritariamente le perdite ed eccedenze ACE relative agli esercizi anteriori all'inizio del CNM e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR da parte della società partecipata, rilevano prioritariamente le perdite ed eccedenze ACE relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ex art. 115, co. 3, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.
Sono ammesse all’agevolazione anche le società di persone. In caso di cessione dei crediti da parte di società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze ACE attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di cui all’art. 5 tuir. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.
CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta di cui all’art. 28, co.2, d.l. 34/2020 relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda delle imprese turistico-ricettive spetta fino al 31/12/2020.
ESENZIONE IMU NEL SETTORE TURISTICO
L’esenzione IMU per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica oltre che alla seconda rata, anche alla prima rata 2020.
PROROGA DEI VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI ISA
I soggetti ISA che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti al 20/7/2020 (ovvero al 20/8/2020 con la maggiorazione dello 0,4%), possono regolarizzare detti versamenti entro il 30/10/2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute ma senza applicazione di sanzioni.
E’ inoltre confermata la proroga al 30/4/2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il 2020 (ovvero per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
IMPOSTA DI REGISTRO SUI TERRENI AGRICOLI ADIBITI ALL’IMBOSCHIMENTO
Sino al 31/12/2020, l’imposta di registro sulle cessioni di terreni agricoli adibiti all’imboschimento è ridotta all’1%, con un minimo di euro 1.000.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell’1%, l’acquirente deve:
- dichiarare nell'atto di acquisto di destinare il terreno all'imboschimento,
- impegnarsi a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni,
- procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.
In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% dell’imposta.
ECO-BONUS E SISMA-BONUS
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco-bonus e sisma-bonus ex art. 119 d.l. n. 34/2020, sostenute entro il 31/12/2020, sono aumentati del 50% - quindi da euro 96K a euro 144K - per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al d.l. n. 189/2016 e al d.l. n. 39/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
SUPER-BONUS
Al fine di usufruire del cosiddetto super-bonus ex art. 119 d.l. n. 34/2020, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto fornitore, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Inoltre, ai fini dell’agevolazione, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Distinti saluti,
HAGER & PARTNERS
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