NEWSLETTER N. 24 - 2020 / "DECRETO RILANCIO"

  • IRAP

    Le imprese ed i lavoratori autonomi che nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 20/05/2020 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a euro 250 mio non sono tenuti al pagamento del:

    • saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per tale periodo di imposta;
    • prima rata acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta).

    Sono escluse dal beneficio le banche ed enti finanziari, le imprese di assicurazione e gli enti pubblici.

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

    Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai titolari di reddito agrario ex art. 32 tuir in possesso dei seguenti requisiti:

    • titolari di partita IVA,
    • ancora attivi alla data di presentazione della richiesta,
    • con ricavi o compensi non superiori a euro 5 mio nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 20/05/2020,

    è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

    Sono esclusi dall’agevolazione:

    • le banche ed enti finanziari,
    • gli enti pubblici,
    • i soggetti aventi diritto alla indennità di euro 600 ex artt. 27 e 38 d.l. 18/2020,
    • i professionisti iscritti ad una cassa privata di previdenza.

    Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che  il fatturato e/o i corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

    Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

     20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400K,

    • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400K e fino a euro 1 mio,
    • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1 mio e fino a euro 5 mio, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 20/05/2020.

    Il contributo spetta comunque in misura non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e euro 2.000 per gli altri soggetti.

    Il contributo non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES/IRPEF ed IRAP.

    La richiesta del contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applica l’art. 316-ter codice penale relativo alla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

    <<mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute>> con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822, e comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito).

  • CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ

    CREDITO DI IMPOSTA PER I CONFERENTI

    Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro per aumenti di capitale deliberati a partire dal 20/05/2020 ed entro il 31/12/2020, integralmente versati, è riconosciuto un credito di imposta del 20% calcolato su un importo massimo di euro 2 mio.

    La partecipazione conseguita a fronte del conferimento deve essere mantenuta sino al 31/12/2023, a pena di decadenza dal beneficio.

    Il credito d’imposta non spetta alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

    I conferimenti devono essere effettuati a favore di società di capitali con sede legale in Italia - diverse dagli enti finanziari ed imprese assicurative - che:

    • hanno ricavi ex art. 85, lett. a) e b), tuir nel 2019 compresi tra euro 5 mio ed euro 50 mio;
    • hanno subito, a causa dell’emergenza COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33% (si fa riferimento ai ricavi consolidati di gruppo, senza tenere conto dei ricavi intra- gruppo).

    Il credito di imposta spetta alle stesse condizioni anche per:

    • gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede UE o SEE,
    • gli investimenti attraverso quote o azioni di OICR italiani, UE e SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese agevolate.

    Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anche in compensazione in F24 senza limiti di importo.  Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP.

    La società conferitaria non può distribuire riserve prima del 31.12.2023, a pena di decadenza dal beneficio. La stessa deve inoltre rilasciare al conferente l’attestazione della misura agevolabile.

     

     

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER LE SOCIETA’ CONFERITARIE

    Alle società di capitali conferitarie di cui sopra in possesso altresì dei seguenti requisiti:

    • alla data del 31 dicembre 2019 non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Reg. n. 651/2014, n. 702/2014 n. 1388/2014,
    • si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale,
    • si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente,
    • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
    • non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 d.l. 159/2011,
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati di evasione con applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici,

    è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale ricevuto.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, senza limiti di importo, e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP.

    In caso di distribuzione di riserve prima del 2024, la società decade dal beneficio.

    ***

    Le misure di aiuto sin qui illustrate:

    • si cumulano tra loro e con eventuali altre misure di aiuto ricevute, e
    • complessivamente non eccedono per ciascuna società l’ammontare di euro 800K, ovvero euro 120K per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, e 100K euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

     

    FONDO PATRIMONIO PMI

    E’ istituito il fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI" finalizzato a sottoscrivere entro il 31/12/2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società:

    • in possesso di tutti i requisiti di cui sopra ma con ricavi compresi tra euro 10 mio ed euro 50 mio,
    • con un numero di occupati inferiore a 250 persone,

    per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui sopra e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi.

    Tutte le misura sin qui illustrate sono subordinate ad  autorizzazione UE.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

    Alle imprese e lavoratori autonomi:

    • con ricavi o compensi non superiori a euro 5 mio nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 20/5/2020 (indipendentemente dai ricavi se strutture alberghiere o agrituristiche),
    • con una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del 2019 (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, si fa riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno),

    spetta un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, pagato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

     

    In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il credito di imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

    Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

    Il credito d'imposta può essere:

    • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa,
    • compensato in F24 successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni senza limiti di importo,
    • ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione (per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione in F24 in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione);
    • ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

    Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES/IRPEF ed IRAP.

    Il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta per negozi e botteghe di cui al D.L. 18/2020, in relazione alle medesime spese.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative dell’agevolazione.

  • START-UP INNOVATIVE

    A decorrere dal 20/05/2020, in alternativa alla detrazione di cui all’art. 29 D.L. 179/2012, è concessa una detrazione IRPEF del 50% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o tramite OICR che investano prevalentemente in start-up innovative.

    L’investimento massimo detraibile non può eccedere euro 100K per ciascun anno e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.

    Analoga agevolazione spetta per gli investimenti nel capitale sociale di PMI innovative.

    Con Decreto MISE sono stabilite le modalità attuative dell’agevolazione.

  • CERTIFICATI BIANCHI

    Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi di cui all’art. 4, co. 4, lett. c) e co. 5, lett. c), del Decreto MISE dell’ 11/01/2017, il termine è prorogato al 30/11/2020.

    Conseguentemente, per il 2019, l’obbligo di emissione dei certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica decorre dal 15/11/2020.

  • SUPER AMMORTAMENTO

    Il termine del 30/06/2020 previsto per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento è prorogato al 31/12/2020.

  • INDENNITA’ PER I LAVORATORI

    Ai soggetti beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di euro 600 ex art. 27, 28 e 29 D.L. 18/2020, è erogata la medesima indennità di euro 600 per il mese di aprile 2020.

    Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 30 D.L. 18/2020, la medesima indennità è erogata per il mese di aprile per euro 500.

    La medesima indennità è riconosciuta a:

    • i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali
    • i lavoratori in somministrazione impiegati nel settore del turismo,

    che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01/01/2019 – 17/03/2020, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

    Ai liberi professionisti con partita IVA attiva al 20/05/2020, in possesso dei seguenti requisiti:

    • iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
    • con una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019,

    è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di euro 1.000.

    Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei seguenti requisiti:

    • iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
    • che hanno cessato il rapporto di lavoro al 20/05/2020,

    è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di euro 1.000.

    Una indennità di euro 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio è infine riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica, in possesso dei requisiti indicati all’art. 84 del Decreto Rilancio.

  • INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

    La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

    1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60k moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 11/10/2017;
    2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30K moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
    3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30K ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa ivi previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

     Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, co. 3-ter, D.L. 63/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Per gli interventi su edifici situati in zone sismiche di cui all’art. 16, co. 1-bis – 1-septies, D.L. 63/2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione ex art. 15, lett. f-bis, tuir spetta nella misura del 90%. Sono esclusi gli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ord. del PCM n. 3274/2003.

    Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici – ex art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. 412/1993 - la detrazione ex art. 16-bis tuir spetta per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48K e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra. In caso di interventi di ristrutturazione, trasformazione edilizia ed urbanistica ex art. 3, lett. d), e) ed f), D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui sopra, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Le detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

    La detrazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ex art. 16-ter D.L. 63/2013 è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico.

     Le detrazioni spettano per gli interventi effettuati (i) dai condomìni, (ii) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale, (iii) dagli IIACP, (iv) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

    E’ consentita l’opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione. A tal fine, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle nuove detrazioni.

  • TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE

    I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, lett. a) e b), tuir;
    • efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013;
    • adozione di misure antisismiche ex art. 16, co. 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
    • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, lett. h), tuir;
    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

    possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

    • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
    • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

    Il credito d'imposta è utilizzato anche in compensazione, ed è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

  • CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

    Sino al 31/12/2021, i soggetti beneficiari possono cedere i seguenti dei crediti d’imposta ad altri soggetti:

    • credito d’imposta per botteghe e negozi ex art. 65 D.L. 18/2020;
    • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda ex art. 28 Decreto Rilancio;
    • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione ex art. 125 Decreto Rilancio;
    • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 Decreto Rilancio.

    Il credito di imposta è utilizzabile anche in compensazione ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle nuove detrazioni.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

    Alle imprese, ai lavoratori autonomi che esercitano in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di euro 80K, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione senza limiti di importo.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

    Alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

    Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di euro 60K euro per ciascun beneficiario.

    Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

    • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    • l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    • l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

    Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione senza limiti di importo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRE/IRPEF ed IRAP.

    Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel limite di spesa complessiva di euro 200 mio per l’anno 2020.

  • PIANI DI RISPARMIO

    Per i piani di risparmio a lungo termine (PIR) che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in:

    • strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati,
    • in prestiti erogati alle predette imprese,
    • in crediti delle medesime imprese,

    il limite di investimento è elevato al 20%.

    Per i PIR di cui all’art. 13-bis, co. 2-bis, d.l. 124/2019, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a euro 150K all’anno e a euro 1,5 ,io complessivi.

  • RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DEI TERRENI E QUOTE

    Il costo di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate posseduti al 01/07/2020 può essere rideterminato mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11%.

    L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/09/2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/09/2020.

  • TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

    Per i soggetti per i quali l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi decorre dal 1° gennaio 2020, la moratoria delle sanzioni nel caso non si dotino di registratore telematico  (che sarebbe dovuta scadere il 30 giugno 2020) è prorogata al 1° gennaio 2021.

  • PROROGA VERSAMENTI FISCALI

    I versamenti fiscali, già sospesi dal Decreto “Cura Italia” e dal Decreto “Liquidità”, per:

    • le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, l’IVA, i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi sulla assicurazione obbligatoria, dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
    • le somme corrispondenti alle ritenute non operate sui redditi di lavoro autonomo,

    sono effettuati:

    • entro il 16/09/2020, oppure
    • fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

    Sono altresì prorogati al 16/09/2020 i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 09/03/2020 ed il 31/05/2020 delle somme dovute in relazione a:

    • atti di accertamento con adesione;
    • conciliazione;
    • mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992;
    • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
    • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
    • atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati;
    • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni;
    • rate dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli artt. 1, 2, 6 e 7, D.L. 119/2018.
  • AVVISI BONARI

    I versamenti delle somme dovute per gli avvisi bonari, in scadenza nel periodo compreso tra l’8/03/2020 e il 19/05/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/09/2020.

    I versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 20/05/2020 ed il 31/05/2020, possono essere effettuati entro il 16/09/2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

    Tutti i suddetti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

  • COMPENSANZIONI E RIMBORSI

    Per l’anno 2020, il limite alla compensazione dei crediti fiscali è elevato a euro 1 mio.

    Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed eventuali debiti iscritti a ruolo.

  • SOMME RESTITUITE ALL’ENTE EROGATORE

    Premesso che, in via ordinaria, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, costituiscono un onere deducibile dal reddito.

    A decorrere dall’ 01/01/2020 dette somme, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

    In tal caso, il sostituto d’imposta ha diritto ad un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limite di importo.

  • TAX CREDIT VACANZE

    Per il 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40K, utilizzabile, dall’ 01/07/2020 al 31/12/2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

    Il credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di euro 150 per quelli composti da una sola persona.

    Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza, alle seguenti condizioni:

    • le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
    • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
    • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

    Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

    Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione senza limiti di importo, con facoltà di cessioni a terzi.

    In assenza dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato.

  • ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO

    Per il 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:

    • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • ESONERO TOSAP

    Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dall’ 01/05/2020 al 31/10/2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

  • BONUS PUBBLICITÀ

    Per il 2020, il bonus pubblicità ex art. 57-bis D.L. 50/2017 è concesso in misura pari al 50% degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di euro 60 mio che costituisce tetto di spesa; in particolare, euro 40 mio per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ed euro 20 mio per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

    Limitatamente alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, il beneficio è riconosciuto alle emittenti, non partecipate dallo Stato, che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 33% nel periodo 01/03/2020 – 31/05/2020 rispetto al medesimo periodo 2019.

    Per il 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

     

    Cordiali saluti,

    HAGER & PARTNERS

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