NEWSLETTER N. 23 - 2020 / DECRETO “CURA ITALIA” E “DECRETO LIQUIDITÀ”

  • DECRETO “CURA ITALIA” E “DECRETO LIQUIDITÀ”

    SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

    Tra gli adempimenti fiscali sospesi fino al 30 giugno 2020 sono compresi:

    • la presentazione della dichiarazione annuale IVA individuale (anche per i soggetti non residenti identificati o con rappresentante fiscale in Italia);
    • la presentazione del modello TR;
    • la presentazione delle LIPE del primo trimestre 2020;
    • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020;
    • la presentazione del modello EAS;
    • la presentazione del modello INTRA 12;
    • la presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati;
    • la presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni di finanziamento nel corso dell’esercizio (da presentarsi, a regime, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio), anche relativamente alla liquidazione dell’imposta di bollo, da parte delle banche e degli enti che effettuano operazioni di finanziamento;
    • la denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto (avveramento della condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione dell’imposta di registro).

    Al contrario, non sono oggetto di sospensione, gli adempimenti relativi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11 del 6.5.2020).

     

    SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA NELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E NEL GRUPPO IVA

    Ai fini della sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo soddisfi i requisiti richiesti, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto ai ricavi realizzati a livello di gruppo. Tuttavia, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo soddisfino i requisiti per beneficiare della sospensione, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020. Gli stessi chiarimenti valgono anche nell’ambito del Gruppo IVA (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11 del 6.5.2020).

     

    SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI IN CASO DI FUSIONE

    In caso di fusione, il requisito della riduzione del fatturato va verificato confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019 (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11 del 6.5.2020).

     

    CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

    Il credito d’imposta relativo al canone di locazione di botteghe e negozi spetta anche in relazione a:

    • le spese condominiali addebitate al conduttore pattuite contrattualmente come voce unitaria con il canone di locazione;
    • le spese relative al canone di locazione delle pertinenze accatastate C/3 utilizzate per lo svolgimento dell’attività (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11 del 6.5.2020).

     

    DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE

    I contribuenti potranno detrare le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, per l’importo che eccede 129,11 euro, a condizione che dispongano della prova – scontrino o fattura – circa l’identità del soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. In particolare, il documento d’acquisto dovrà riportare: i) il codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”); ii) la marcatura CE per i dispositivi della Banca dati dei dispositivi medici, pubblicata sul sito del Ministero della Salute; iii) attestazione di conformità alla normativa europea per i prodotti non elencati nella Banca dati dei dispositivi medici (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11 del 6.5.2020).

     

    PREMI ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI

    I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11 del 6.5.2020).

     

    EROGAZIONI LIBERALI COVID-19

    Per poter usufruire della detrazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento del virus (art. 66 D.L. n. 18/2020) stabilite:

    • in misura del 30% ( fino ad un massimo di euro 30.000,00) per le persone fisiche e gli enti non commerciali e;
    • per intero, per i soggetti IRES,

    le erogazioni devono essere effettuate tramite:

    • versamento bancario o postale;
    • altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari)

    In relazione alle erogazione liberali effettuate per il tramite di collettori intermediari e/o piattaforme crowdfunding, è altresì richiesta l’attestazione rilasciata dall’intermediario, dalla quale si possa evincere che la donazione è stata versata nei conti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.21 del 28.04.2020).

     

    SOSPENSIONE DEGLI FRATTI

    È prorogato di due mesi il termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Le procedure di sfratto pendenti sono quindi congelate sino al 1° settembre 2020 (Legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 del D.L. “Cura Italia”).

     

    PROROGA DI PERMESSI, CONCESSIONI E DURC

    Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dall'art.15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La proroga vale anche per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali; il ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; l’inizio e la fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e per i piani attuativi; il DURC (documento unico di regolarità contributiva); le autorizzazioni ambientali comunque denominate (Legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 del D.L. “Cura Italia”).

  • IMPOSTE DIRETTE

    INDENNITA’ SOSTITUTIVE DI MENSA

    Le somme corrisposte ai propri dipendenti per i pasti, a titolo di rimborso, da una società, mediante un rimborso in-app, sono considerate indennità sostitutive e concorrono integralmente alla determinazione del reddito dei dipendenti, non rientrando nella fattispecie di somministrazione di pasti in forma di mensa c.d. diffusa e non garantendo, quindi, un’erogazione rivolta alla generalità dei dipendenti e/o a categorie omogenee di essi (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 122 del 24.04.2020).

     

    BONUS PUBBLICITA’

    Per il 2020, il credito d’imposta relativo alle spese sostenute per gli investimenti pubblicitari è riconosciuto anche in assenza di investimenti pregressi. Viene infatti meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale. Inoltre, per il 2020, tale credito è calcolato nella misura del 30% dell’intero valore degli investimenti effettuati, anziché sul margine incrementale del 75%. Pertanto, limitatamente all’anno 2020 potranno accedere all’agevolazione anche i soggetti che:

    • programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
    • nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
    • hanno iniziato la loro attività nel 2020 (Comunicato della Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento informazione e editoria del 15.04.2020).

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

    Il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 d.l. 63/2013 può essere acquisio anche da una società appartenente alla stessa rete di imprese della società che ha effettuato i lavori. In caso di acquisto ad un prezzo inferiore al valore nominale, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito (Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 105 del 15.04.2020).

     

    DIVIDENDI ESTERI

    Gli utili di fonte estera possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi per l’ammontare corrispondente al c.d. “netto frontiera”, dando atto della relativa ritenuta subita all’estero soltanto se la stessa viene operata da un intermediario residente che interviene nella riscossione.

    Pertanto, in mancanza di intermediario nella riscossione, i dividendi esteri devono essere assoggettati a tassazione in Italia tramite imposta sostitutiva al lordo di eventuali ritenute operate all’estero (Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 111 del 21.04.2020). 

  • IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

    CESSIONI INTRACOMUNITARIE

    L’effettuazione di una cessione intracomunitaria richiede che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

     

    • onerosità dell’operazione;
    • acquisizione e trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
    • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
    • effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto e/o la spedizione avvengano a cura del cedente, cessionario o di terzi.

    Al fine di dimostrare l’effettiva movimentazione dei beni, con particolare riferimento al trasporto dei beni a cura del cessionario, la prova può essere fornita dal cedente attraverso i seguenti documenti:

    • fattura di vendita all’acquirente comunitario;
    • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
    • documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore pe presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
    • la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento delle merci (Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 117 del 23.04.2020).

     

    Cordiali saluti,

    HAGER & PARTNERS

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