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CORRISPETTIVI TELEMATICI: RECENTI AGGIORNAMENTI
Gentile cliente,
di seguito i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 3/E del 2020 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, integrati con quelli successivamente forniti a seguito dello sviluppo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. QUADRO GENERALE
Il regime di cui all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni esonerate dall'emissione della fattura ex art. 22 del DPR 633/72 sono tenuti, in linea generale, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è stata attuata con una diversa scansione temporale in base al volume d’affari:
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 in tutti gli altri casi.
Tale obbligo generalizzato è stato tuttavia mitigato dall’introduzione di specifici esoneri previsti dal DM 10.05.2019. Pertanto:
- le operazioni di cui all’art.2 del DPR 696/1996, già escluse dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo eccezione (si pensi, in particolare, alle cessioni di carburante per autotrazione) sono escluse dalla memorizzazione elettronica e dal successivo invio telematico dei corrispettivi, che può comunque avvenire su base volontaria;
- sono altresì esclusi, con invio su base volontaria: (i)l le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, (ii) il trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, in cui la certificazione è operata tramite l’emissione dei titoli di viaggio, (iii) le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ossia il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati diversi). NB: per espressa previsione, la regola generale resta valida nelle ipotesi in cui il trasporto avvenga con mezzi diversi (si pensi ai pullman);
- sono escluse anche le operazioni collegate e connesse a quelle dell’articolo 2 del DPR 696 del 1996, nonché quelle operazioni c.d. marginali (i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari dell'anno precedente).
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ricorre, infine, anche per gli operatori che applicano il regime forfettario ai sensi della L. 190/2014, salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate.
2. DOCUMENTO COMMERCIALE
I soggetti che non sono esonerati dall’adempimento in parola documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura ordinaria o semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del DPR 633/1972.
Il DM 7.12.2016 ha individuato i requisiti minimali che tale documento deve riportare tra cui: (i) l’indicazione dei servizi resi, (ii) l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato, (iii) il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente affinché il documento commerciale sia valido ai fini fiscali, qualora l’acquirente ne abbia fatto richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 è stato poi definito il "Layout del documento commerciale".
La memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. NB: resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l'esigibilità dell’IVA in base a quanto disposto dall’art. 6 del DPR 633/1972.
Ne deriva:
Operazione Emissione documento commerciale Momento impositivo Bene consegnato e non pagato Il documento commerciale è emesso per corrispettivo non riscosso all'atto della consegna con l'evidenza del corrispettivo non riscosso. NB: al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale (essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA) . L'esercente potrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso Il momento impositivo si perfeziona alla consegna del bene: l'IVA relativa a tale operazione deve essere liquidata nel mese in cui è avvenuta la consegna del bene (nonché la memorizzazione del corrispettivo) Servizio ultimato e non pagato Un primo documento commerciale per corrispettivo non riscosso è emesso all'atto dell'ultimazione del servizio; un nuovo documento è poi emesso all'atto del pagamento richiamando il documento precedente Il momento impositivo si perfeziona quando il pagamento viene eseguito: l'IVA relativa a tale operazione deve essere liquidata nel mese in cui è avvenuto il pagamento In linea generale, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati non ricorrono laddove i corrispettivi siano documentati mediante fattura (ordinaria o semplificata). Ciò vale purché il documento sia emesso entro i termini previsti dall’art. 21, c.4 del DPR 633/1972, ovvero:
- entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA, in caso di fattura "immediata" (in tal caso non è necessario emettere il documento commerciale);In linea generale, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati non ricorrono laddove i corrispettivi siano documentati mediante fattura (ordinaria o semplificata). Ciò vale purché il documento sia emesso entro i termini previsti dall’art. 21, c.4 del DPR 633/1972, ovvero:
- entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione in caso di fatturazione differita, a condizione che l'operazione sia identificata mediante idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, documenti di trasporto, ecc…).
Il documento commerciale non è soggetto ad imposta di bollo.
3. CESSIONE CARBURANTE
Di seguito, un riepilogo dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per ciascuna tipologia di distributori che effettuano cessioni, nei confronti di consumatori, di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori:
Soggetti obbligati Decorrenza Disposizioni attuativi Modalità di invio dati Distributori di carburante ad elevata automazione 1.7.2018 Provv. Agenzia Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 182017/2017 Servizi telematici sul Portale Unico delle Dogane Distributori di carburante che hanno erogato più di 3 mln di litri nel 2018 1.1.2020 Provv. Agenzia Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 182017/2017 Servizi telematici sul Portale Unico delle Dogane Distributori di carburante che hanno erogato più di 1,5 mln di litri nel 2018 1.7.2020 Provv. Agenzia Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 182017/2017 Servizi telematici sul Portale Unico delle Dogane Altri distributori di carburanti 1.1.2021 Provv. Agenzia Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 182017/2017 Servizi telematici sul Portale Unico delle Dogane
Nei casi in cui la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica viene meno ai sensi dell’art.1 del DM 10.5.2019.NB: per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri, la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è stata posticipata al 1° settembre 2020. La decorrenza per gli altri distributori resta fissata al 1.1.2021. La revisione del calendario si è resa necessaria per soddisfare le richieste degli operatori del settore in seguito all’emergenza coronavirus. (Agenzia delle entrate prot. n. 171426 del 22 aprile 2020)
4. CORRISPETTIVI NON RISCOSSI: BUONI PASTO, RESI E ANNULLI
Il documento commerciale deve essere emesso ogni qualvolta un bene viene ceduto o un servizio ultimato, indipendentemente dalla riscossione del corrispettivo e pertanto indipendentemente dal momento di esigibilità dell’IVA.
Nel caso dei servizi sostitutivi di mensa, la somministrazione di alimenti e bevande (prestazione di servizi), resa al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, viene remunerata successivamente dalla società che ha emesso il buono ed in tale momento (rimborso del buono), salva emissione anteriore della fattura che documenta l’operazione, si verifica l’esigibilità dell’imposta.
Pertanto, alla ricezione del buono pasto, il prestatore deve:
- memorizzare il corrispettivo in tutto o in parte non riscosso;
- emettere il documento commerciale.
Alla memorizzazione fa seguito il successivo invio dei dati. In base alle specifiche tecniche di cui al provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, valide sino al 30 giugno 2020, è oggetto di trasmissione anche l’ammontare dei corrispettivi non riscossi collegati ai buoni pasto.
In tal modo, può realizzarsi un disallineamento tra i dati dei corrispettivi inviati e l’imposta liquidata nello stesso mese. NB: in sede di controllo, sarà valutato da parte dell’Agenzia delle entrate il fatto che eventuali disallineamenti possano essere dovuti a tali problematiche.
A decorrere dal 1°luglio 2020, a seguito della modifica alle specifiche tecniche approvate con provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 1432217 del 2019, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio, permettendo di limitare i suddetti disallineamenti, superando le menzionate criticità. Si ricorda che tale nuovo tracciato è utilizzabile in via facoltativa dal 1° marzo 2020, affiancando quello già in uso sino al 30 giugno 2020.
Con riguardo ai resi e agli annulli, viene chiarito che:
- devono essere forniti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso (il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto: i.e. ricevuta POS/vuoti a rendere);
- l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di controllo, deve sempre essere messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.
5. VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI
In generale, le nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere. La ventilazione dei corrispettivi è pertanto tutt’ora legittima: essa è infatti espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici.
In tali casi, sul documento commerciale da rilasciare all’acquirente, in luogo dell’aliquota IVA relativa al bene ceduo potrà essere inserito il valore il valore “VI” (“Ventilazione IVA”).
6. CREDITO D’IMPOSTA
Ai sensi dell’art.2, c.6-quinquies del D.Lgs. 127/2015 è concesso un contributo in percentuale della relativa spesa sostenuta per agevolare, negli anni 2019 e 2020:
- l’acquisto, oppure
- l’adattamento
degli strumenti tecnologici idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale contributo è concesso come credito d’imposta per l’acquisto/adattamento sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia.
Il contributo spetta anche a coloro che abbiano sostenuto le spese per l’acquisto o l’adattamento nel 2019 e 2020, ma ne divengono proprietari in una fase successiva ed eventuale (i.e. leasing). Non spetta al “lessor”.
L’importo del credito è pari al 50% della spesa sostenuta, che va considerata: (i) al netto dell’IVA se la stessa è oggetto di detrazione; (ii) al lordo dell’IVA se la stessa non è oggetto di detrazione. L’importo è riconosciuto fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Esso può essere utilizzato:
- solo in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs (codice tributo 6899): non sono quindi possibili né la cessione, né il rimborso;
- a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.
7. SANZIONI
In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri
- pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati (art.6, c.3 del D.Lgs 471/1997), con un minimo di 500 euro per infrazione. La sanzione opera in relazione al singolo corrispettivo non memorizzato o non trasmesso. NB: tale effetto potrebbe essere mitigato dall’applicazione del cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 472/1997) secondo cui si applica, in caso di diverse violazioni commesse con più azioni che tendono a pregiudicare la base imponibile del tributo, la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio;
- nell’ipotesi di quattro violazioni distinte, in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi.
NB: memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Risulta pertanto sanzionabile tanto il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione senza procedere alla trasmissione (pur nel diverso quantum) quanto colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.
In ogni caso, la sanzione non trova applicazione multipla: nell’ipotesi in cui venga attuato un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione che alla trasmissione dei corrispettivo è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, c. 3 e 12, c.2 del d.lgs. 471/1997.
È ammesso il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. NB: in questo caso non opera il cumulo giuridico, istituto che, presupponendo valutazioni discrezionali, non può essere applicato dal contribuente.
Si ricorda che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ex art.6 del DPR 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.
Si segnala che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni più sopra descritte non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, è stato chiarito che è possibile regolarizzare l'omessa trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al secondo semestre 2019, senza sanzioni, a condizione che i medesimi dati siano trasmessi entro il 30.4.2020 (Ris. Agenzia delle entrate 6/2020).
8. CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVILUPPO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Con la circolare 8/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto “Cura Italia”. In relazione alla tematica oggetto di trattazione, si evidenzia quanto di seguito.
Con riferimento alla trasmissione telematica dei corrispettivi, come già evidenziato, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), essa costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi. Pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.
In un'ottica di massimo favore per i contribuenti, ricadano nella sospensione le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).
Ricade nella sospensione anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dall’articolo 2, c.6-ter del D.Lgs. 127/2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro, che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.
Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Pertanto se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.
NB: laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, "Versione 9.0 dicembre 2019", che: <<Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera>>.
Cordiali saluti,
HAGER & PARTNERS
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