NEWSLETTER N. 21 - 2019

  • IMPOSTE DIRETTE

    PATENT BOX

    E’ stato emanato il Provvedimento con le modalità di redazione della documentazione idonea per esercitare l'opzione diretta per l’agevolazione relativa al patent box.

    L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile. La documentazione idonea permetterà al contribuente, in caso di rettifica del beneficio spettante da parte dell’Amministrazione finanziaria, di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni (Agenzia entrate, Provvedimento prot. 658445 del 30.7.2019).

     

    TRASFERIMENTO DI INTERESSI PASSIVI AL CONSOLIDATO

    La società consolidata:

    • che abbia realizzato una perdita fiscale di periodo o chiuso l’esercizio a zero,
    • può trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al CNM.

    In tali casi, infatti, non sussiste il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo di perdite fiscali ante consolidato.

    Nel caso in cui la società consolidata abbia conseguito, invece, un risultato di periodo positivo, a parziale rettifica di quanto affermato nella circolare 19/2009, occorre tenere presente che l’aggiramento del divieto di trasferire al CNM perdite fiscali pregresse si realizza solo nei limiti dell’ammontare delle predette perdite effettivamente scomputate in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo (Agenzia entrate, Risoluzione n. 67 del 11.07.2019).

     

    OPERAZIONI DI MLCO

    E’ elusiva l’operazione di merger leveraged cash out, in cui i soci persone fisiche di una società (target) rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono a un’altra società (veicolo) – partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli (soci di maggioranza) – che successivamente viene incorporata dalla target. L’operazione consentirebbe di ottenere un vantaggio fiscale consistente nell’azzeramento della tassazione dell’incasso diretto (i.e. in assenza di rivalutazione e cessione delle partecipazioni) degli utili da parte dei soggetti cedenti (Agenzia entrate, Principio di diritto n. 20 del 23.07.2019).

  • IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

    NOTE DI VARIAZIONE

    La variazione in diminuzione IVA non deve transitare nel sistema OTELLO 2.0 (Agenzia entrate, Risoluzione n. 65 del 10.07.2019).

     

    VENDITE A DISTANZA MEDIANTE INTERFACCIA ELETTRONICA 

    E’ stato emanato il Provvedimento con le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica ex art. 13 d.l. 34/2019. A tal fine per:

    • “vendite di beni a distanza” si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati, direttamente o indirettamente, dal fornitore a partire da uno Stato UE o extraUE diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
    • “interfaccia elettronica” si intendono i mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, sia residenti che non residenti in Italia.
    • “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

    Ai fini della normativa in esame, l’interfaccia elettronica deve partecipare direttamente o indirettamente:

    • alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
    • alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
    • all'ordinazione o alla consegna dei beni.

    Sono invece escluse dalla disciplina in esame le operazioni in cui l’interfaccia effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

    • il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
    • la catalogazione o la pubblicità di beni;
    • il re-indirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

    I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

    1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
    2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
    3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

    La trasmissione è effettuata in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre. La prima trasmissione è effettuata entro il 31.10.2019. A tal fine, i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia sono tenuti ad identificarsi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.

    La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso i dati, o li hanno trasmessi in modo incompleto.

    I suddetti obblighi restano in vigore  sino al 31.12.2020. A partire dal 1.1.2021 entrano in vigore le disposizioni di cui all’art. 11-bis, co. 11-15, d.l. 135/2018 secondo cui se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:

    • importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;
    • effettuate nell'UE da un soggetto passivo non stabilito nell'UE a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni (Agenzia entrate, Provvedimento prot. 660061 del 31.7.2019).
  • IMPOSTA DI REGISTRO

    La statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, recante una “condanna al pagamento di somme o valori”, è soggetta ad imposta proporzionale nella misura del 3% ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, TUR (Agenzia entrate, Risoluzione n. 70 del 30.07.2019).

  • IMPOSTA DI DONAZIONE

    Il soggetto che ha ricevuto in donazione un’azienda con l’agevolazione di cui all’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990 e che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà dell’azienda, non decade dall’agevolazione a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa (Agenzia entrate, Risoluzione n. 231 del 12.07.2019).

  • RISCOSSIONE

    In seguito alla proroga contenuta nel Decreto Crescita, l’Agenzia entrate chiarisce i termini di versamento:

    1. nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno  beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA:
    • entro il 30 settembre 2019;
    • entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,4%.

     

          2. nel caso di versamento rateizzato:

    2.1 per i soggetti titolari di partita IVA:

    • entro il 30 settembre 2019 la prima rata, senza interessi;
    • entro il 16 ottobre 2019 la seconda rata, con interessi;
    • entro il 18 novembre 2019 la terza rata, con interessi.

    Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi del beneficio di cui all’art. 17, co. 2, del d.p.r 435/2001 (versamento con maggiorazione):

    • entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi;
    • entro il 18 novembre 2019 la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,4% e gli interessi.

    2.2 per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 tuir:

    • entro il 30 settembre 2019, la prima rata, senza interessi;
    • entro il 31 ottobre 2019, la seconda rata, con interessi;
    • entro il 2 dicembre 2019, la terza rata, con interessi.

    Anche in tale ipotesi, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della possibilità di versamento con maggiorazione restano ferme le indicazioni sopra fornite. Di conseguenza:

    • entro il 30 ottobre 2019 la prima rata, con la maggiorazione dello 0,4% e senza interessi;
    • entro il 31 ottobre, la seconda rata, con la maggiorazione dello 0,4% e senza interessi;

    entro il 2 dicembre, la terza rata, con la maggiorazione dello 0,4% e gli interessi (Agenzia entrate, Risoluzione n. 71 del 01.08.2019).

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