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FATTURA ELETTRONICA – DATA DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA
Gentile cliente,
lo scorso 15 gennaio 2019, in occasione del forum organizzato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento con riguardo alla data da indicare correttamente in fattura elettronica.
In particolare, è stato chiarito che:
Per le fatture immediate
- emesse dal 01 gennaio al 30 giugno 2019, il campo "Data" della fattura elettronica deve essere compilato con la data di effettuazione dell'operazione, (art. 21 del DPR 633/1972).
Esempio: nel caso di una prestazione di servizi che si considera effettuata ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo, la fattura immediata deve riportare quale data di emissione quella del pagamento del corrispettivo.
La fattura si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa al Sistema di Interscambio;
- decorrere dal 01 luglio 2019 l’emissione potrà avvenire entro 10 giorni dall'effettuazione dell’operazione (art. 11 del DL 119/2018). Pertanto, il campo “Data” della fattura elettronica potrebbe riportare anche una data di emissione diversa rispetto a quella di effettuazione dell’operazione. Nell’ipotesi in cui la data di emissione della a fattura non coincida con la data di effettuazione dell’operazione, è obbligatorio che nel documento fattura elettronica venga indicata anche la data di effettuazione dell’operazione. art. 21, c.2, lett. g-bis del DPR 633/1972).
Per la fatture differite, emesse indifferentemente prima o dopo il 30 giugno 2019, la data da indicare in fattura elettronica è sempre quella di emissione (ossia di invio al SdI), in quanto, all'interno della fattura stessa, il momento di effettuazione delle operazioni riepilogate si evince dai dati dei documenti di trasporto ivi riportati.
Esempio: un fornitore, contribuente mensile, effettua una serie di consegne nel mese di gennaio emettendo N DDT ed emette fattura elettronica differita, relativa alle suddette N consegne di gennaio, in data 14 febbraio.
In tal caso sarà necessario:
- indicare nel campo “data” del file fattura elettronica il 14 febbraio (ovvero la data di emissione/trasmissione della fattura a SdI). NB: non sarà possibile retrodatare la fattura elettronica differita alla fine del mese precedente, indicando quale “data” del file XML il 31 gennaio;
- indicare nel file fattura il numero e data dei DDT;
far concorrere la fattura differita – datata 14 febbraio – nella liquidazione del mese di gennaio (ovvero mese di effettuazione dell’operazione).
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS.
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