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16/07/2019 | News
Gli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate da parte di persone fisiche:
sono assoggettati al regime di tassazione vigente ante 2018. Tali utili pertanto non sono assoggettati alle nuove disposizioni introdotte dalla l. 205/2017 - legge di bilancio 2018 - ovvero alla ritenuta a titolo di imposta del 26%. Il previgente regime trova applicazione sia se la delibera di distribuzione risulti adottata a partire dall’01.01.2018 sino al 31.12.2022 come espressamente previsto dal regime transitorio, sia se la delibera risulti adottata entro il 31.12.2017 (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 56 del 06.06.2019).
Il regime transitorio riguarda non soltanto la misura dell’utile da assoggettare a imposizione, ma anche le modalità di imposizione. Pertanto, nell’ipotesi di dividendi esteri percepiti tramite un sostituto di imposta, quest’ultimo continuerà ad applicare la ritenuta a titolo di acconto sul “netto frontiera” (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 56 del 06.06.2019).
L’Agenzia entrate chiarisce gli aspetti fiscali delle seguenti operazioni in valuta:
In caso di:
ai fini della applicazione del regime di partecipation exemption, l’holding period di cui all’art. 87 tuir comprende anche il periodo di ante-trasformazione. Si evidenzia tuttavia che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la complessa operazione presenterebbe profili di elusività in quanto la cessione delle quote di SRL2 risulta più vantaggiosa in capo a SRL1 rispetto a SNC (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 185 del 11.06.2019).
L’Agenzia entrate chiarisce il regime ai fini IVA, nonché IRES ed IRAP, del ribaltamento dei costi e ricavi conseguiti da un Consorzio ai propri consociati riconducendo l’operazione nell’ambito del mandato senza rappresentanza (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 188 del 12.06.2019).
Il credito di imposta per le sale cinematografiche di cui agli artt. 17 e 18 l. 220/2016 può essere ceduto nell’ambito del regime di consolidato fiscale (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 191 del 13.06.2019).
Il regime forfetario non è applicabile se al momento della dichiarazione di inizio attività il contribuente abbia già maturato il diritto a ricevere nel periodo di imposta compensi superiori a euro 65K a seguito di sentenza esecutiva (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 195 del 17.06.2019).
Le perdite su crediti esteri prescritti non sono deducibili qualora il creditore sia rimasto inattivo e la prescrizione sia conseguenza quindi della <<volontà liberale>> dello stesso (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 196 del 18.06.2019).
I soggetti non iscritti all’AIRE possono provare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, come stabilito dal d.lgs. 147/2015, già dal 2019 (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 204 del 25.06.2019).
Ai fini della detassazione dei premi di risultato, i criteri di misurazione degli obiettivi incrementali devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto alla maturazione dei premi affinché sia soddisfatta la loro funzione incentivante. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui detti criteri siano individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione degli obiettivi (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 205 del 25.06.2019).
Le note di variazione dell’imponibile e/o dell’imposta di una operazione di tax free shopping devono essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0. Non è consentita l’emissione di una nota di variazione cumulativa (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 58 del 11.06.2019).
L’IVA assolta dalla società veicolo (holding) sui costi sostenuti nell’ambito di una operazione di Merger Leveraged Buy Out per le seguenti prestazioni:
non è detraibile se la società holding non effettua prestazioni di servizi a valle tali da configurare un’interferenza diretta o indiretta da parte della medesima nella gestione della target. La detrazione spetta invece se la holding non riveste il ruolo di mero detentore di partecipazioni ma svolge un’attività economica (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 17 del 25.06.2019).
Il regime del margine è applicabile a condizione che il rivenditore abbia originariamente acquisito l’opera d’arte senza poter detrarre l’IVA. Detto regime non risulta invece applicabile se l’acquisto originario è avvenuto senza IVA, ad esempio in quanto avvenuto in epoca antecedente al 1972 (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 19 del 18.06.2019).
In caso di accordo transattivo di natura dichiarativa con cui l’acquirente si impegna a restituire al cedente i beni oggetto di compravendita, il cedente non può emettere nota di variazione in diminuzione dell’IVA se è già decorso un anno dall’operazione (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 178 del 03.06.2019).
L’Agenzia delle Entrate ritiene che una complessa operazione avente ad oggetto:
non costituisca operazione abusiva ai fini dell’imposta di registro in quanto <<il vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l'imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni, rispetto all'imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, non risulta indebito, non contrastando con i principi che presiedono la tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta di registro, delle cessioni d’azienda>> (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 196 del 18.06.2019).
E’ stato approvato il Modello con le relative istruzioni per il rilascio da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria del certificato unico sull’esistenza di debiti tributari, come previsto dall’art. 364 del d.lgs. 14/2019 (Provvedimento dell’Agenzia entrate prot. n. 224245/2019 del 27.06.2019).
Il Governo inglese ha avviato la prima fase del progetto Making Tax Digital (“MTD”). Nel 2015 è nato il progetto Making tax digital che il governo inglese inizialmente ha proposto fosse attuato in due anni, prima applicandolo alle dichiarazioni dei redditi (nel 2018) e successivamente all’Iva (nel 2019) e infine all’imposta sulle società (nel 2020). A decorrere dal 1° aprile 2019, le imprese registrate con partita IVA con fatturato superiore ad 85K sterline sono tenute a conservare i registri digitali ed inviare le dichiarazioni IVA digitalmente al fisco britannico utilizzando software compatibili con “MTD”. Alcune imprese con un regime IVA più complesso avranno ulteriori sei mesi per prepararsi al “MTD”; le stesse non saranno soggette al “MTD” fino al primo periodo d’imposta IVA, che inizierà a far data dal 1° ottobre 2019 o successivamente. In particolare il differimento si applica se la società:
I soggetti che presentano un fatturato inferiore alla soglia più sopra indicata possono scegliere di aderire al “MTD” volontariamente. Nello specifico, l’adozione del modello “MTD” comporta che le imprese con partita IVA devono adottare registri digitali e presentare trimestralmente, tramite un software compatibile, le informazioni sulla dichiarazione IVA al HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) ossia l’ente britannico predisposto alla riscossione delle imposte. I libri IVA devono essere in formato XML e la comunicazione con l’HMRC effettuata tramite API. I registri digitali dovranno contenere, per ciascuna transazione, il momento di effettuazione dell’operazione, il valore della transazione e la percentuale IVA applicata. Dovranno essere altresì riportate informazioni relative alla società: denominazione, partita IVA, indirizzo, modalità di contabilizzazione.
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS
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