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Divieto di circolazione con autoveicoli immatricolati all’estero
Con la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10/01/2019 (di seguito Circolare), il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in materia di divieto di circolazione con autoveicoli immatricolati all’estero da parte di persone che hanno residenza in Italia da oltre 60 giorni (introdotto dall’art. 29 bis del DL 113/2018, convertito con Legge n. 132/2018).
A tale riguardo segnaliamo i seguenti chiarimenti contenuti nell’Allegato 3 della Circolare.
i) La deroga al divieto di circolazione prevista per i veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da impresa UE o SEE a soggetto residente opera anche per i veicoli locati a persone giuridiche residenti e materialmente condotti da persone fisiche che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali. In occasione dei controlli questi soggetti dovranno dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo con idonea documentazione (ad es: lettera di assegnazione dell’auto al dipendente / contratto di comodato). La mancata esibizione del titolo per l’utilizzo dell’auto in caso di controlli comporta la sanzione amministrativa di una somma da Euro 712 ad Euro 2.848 (v. punto 6.2 lett. a) dell`allegato 3);
Pertanto se il soggetto italiano titolare di un contratto di leasing o noleggio senza conducente da un’ impresa UE o SEE relativo a un’auto immatricolata all’estero (stato UE o Extra UE) è:
- una persona fisica, nell’auto dovrà essere conservato un documento recante data certa redatto in lingua italiana dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo (v. punto 8 dell`allegato 3). Con riferimento alle persone autorizzate a condurre il veicolo locato, la Circolare ammette che il conducente può anche essere una persona diversa dal locatario indicato nel documento, ammettendone l’utilizzo anche da parte di familiari del locatario purché vi sia un titolo legale di uso da parte del soggetto che ha locato – es: contratto di comodato (v. punto 9 dell`allegato 3);
- una persona giudica, in auto dovrà essere conservato non solo il documento recante data certa dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo ma anche il documento comprovante la relazione esistente tra persona giuridica e conducente nonché autorizzazione per l’utilizzo (comodato). Non sembra ammesso in tal caso l’utilizzo dell’auto da parte di un familiare del soggetto al quale l’auto è concessa dalla persona giuridica.
ii) È sottoposto al divieto di guida del proprio veicolo estero la persona che dai registri anagrafici risulti residente in Italia da più di 60 giorni anche se titolare di altra residenza all’estero: il divieto di circolazione rimane comunque (v. punto 1.12.1 dell`allegato 3). Si evidenzia che, stando alle indicazioni fornite dalla Circolare, in fase di controllo, la residenza sarà riscontrata sulla base di documenti di identità italiani ovvero della patente di guida italiana. In mancanza di tali documenti o in caso di dubbi circa l’effettiva residenza in Italia del conducente, all’interessato sarà richiesto di dichiarare mediante autocertificazione la propria residenza anagrafica ed il luogo di temporanea dimora o domicilio in Italia. Tale dichiarazione potrà essere oggetto di accertamento con il Comune indicato dall’interessato: eventuali dichiarazioni false saranno sanzionabili sia ai sensi del codice penale che ai fini del divieto di circolazione previsto dal Codice della Strada (v. punto 1.6 dell`allegato 3).
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