Viene innanzitutto introdotta una nuova definizione di interessi. In particolare, gli interessi passivi ed attivi sono quelli:
- qualificati come tali dai principi contabili e per i quali tale qualificazione è confermata dalle norme fiscali;
- che derivano da un’operazione o rapporto con causa finanziaria oppure che contiene una componente di finanziamento significativa.
Le limitazioni di cui all’art. 96 tuir sono estese anche a:
- gli interessi passivi compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett. b), tuir,
- gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione [1].
A talune condizioni, sono invece esclusi dalle limitazioni di cui all’art. 96 tuir gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine di cui al d.lgs. 50/2016, parte V.
E’ inoltre confermato che le limitazioni di cui all’art. 96 tuir non si applicano agli intermediari finanziari (ora definiti dal nuovo art. 162-bis tuir), né agli interessi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi deducibili invece nella misura del 96% del loro ammontare.
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (di seguito, per semplicità “gli interessi passivi‘‘) sono deducibili in ogni periodo di imposta sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati (di seguito, per semplicità “gli interessi attivi‘‘). Nel caso in cui gli interessi attivi superino gli interessi passivi, anche l’eccedenza di interessi attivi potrà ora essere riportata nei periodi di imposta successivi. Nei successivi periodi, gli interessi passivi saranno quindi deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi sia di competenza che riportati dai precedenti esercizi.
L’eccedenza di interessi passivi sugli interessi attivi è poi deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica di periodo. L’eventuale eccedenza di interessi passivi - sugli interessi attivi e sul 30% del ROL di periodo - è deducibile nel limite del 30% del ROL riportato dai cinque periodi precedenti a partire da quello meno recente (in precedenza non era invece previsto un limite temporale per il riporto del ROL).
Il ROL resta confermato pari alla differenza tra ricavi e costi dell’attività caratteristica (voci A e B dell’art. 2425 c.c., con esclusione della voce n. 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali), tuttavia deve ora essere assunto nella misura risultante ai fini della determinazione del reddito di impresa [2]. Non è inoltre più prevista l’esclusione dal ROL dei componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda.
Infine gli interessi passivi che non trovano capienza negli interessi attivi e nel 30% di ROL, sia di periodo che riportati, potranno essere dedotti nei successivi periodi di imposta per un ammontare pari alla differenza tra [3]:
a. gli interessi attivi del periodo ed il 30% di ROL,
b. gli interessi passivi del periodo.
In caso di opzione al consolidato fiscale, l’eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo ad una consolidata può essere dedotta dal reddito di gruppo se e nei limiti in cui nello stesso periodo altre consolidate presentino:
c. una eccedenza di ROL, e/o
d. una eccedenza di interessi attivi,
anche relativi ad esercizi precedenti purché maturati in regime di CNM.
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Si evidenzia, infine, che il ROL <<contabile>> che residua al termine del periodo in corso al 31.12.2018 potrà ancora essere utilizzato soltanto per dedurre gli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data. In particolare, detti interessi sono deducibili per un importo pari alla somma tra:
- 30% ROL prodotto a partire dal 3° periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 tuir previgente;
- l’importo che risulta deducibile in base al novellato art. 96 tuir.
[1] Si segnala tuttavia che la Legge di Bilancio 2019 in vigore dal 01.01.2019 – L. n. 145 del 30.12.2018 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018 – ha stabilito che <<Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni …>> di cui all’art. 1, co. 36, l. 244/2007. Pertanto, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione continuano ad essere esclusi dalla applicazione dell’art. 96 tuir
[2] Ai fini del calcolo del ROL:
- non si tiene conto dei proventi ed oneri rilevati a C.E. dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti i quali (i) hanno concorso alla determinazione del ROL dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente, ed (ii) al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2018 non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- i proventi ed oneri rilevati a C.E. degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di proventi ed oneri rilevate a C.E. dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o precedenti sono assunte a valore contabile, indipendentemente dal valore risultante in base alle norma fiscali.
[3] Le disposizioni si applicano anche agli interessi passivi che al termine del periodo in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina di cui al previgente art. 96 tuir.