NEWSLETTER N. 17 - 2020 / COVID-19: CHIARIMENTI

  • COVID-19: CHIARIMENTI

    In merito alle novità fiscali introdotte dal d.l. n. 18/2020 illustrate nella nostra precedente newsletter, l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

     

    SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

    La sospensione degli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 comprende:

    • le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari;
    • la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 in scadenza il 25 marzo 2020;
    • la registrazione in termine fisso degli atti ai fini dell’imposta di registro e del versamento dell’imposta dovuta in sede di registrazione (tuttavia se nonostante il beneficio della sospensione si chiede comunque la registrazione,  resta dovuto anche il relativo versamento dell’imposta);
    • la presentazione della dichiarazione di successione;
    • le risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-ter d.p.r. 600/1973;
    • le risposte in materia di costi black list di cui all’art. 110, co. 11, del TUIR.

    Non sono invece compresi nella sospensione degli adempimenti fiscali, a titolo esemplificativo:

    • l’emissione della fattura che deve dunque essere emessa entro i termini ordinariamente previsti;
    • la redazione degli inventari (ad esempio, tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ecc.).

    Per i soggetti che beneficiano della sospensione del termine di versamento delle ritenute alla fonte, sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

    La sospensione dei termini dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali prevista per le imprese turistico-ricettive, ed altri settori di attività maggiormente colpiti dalla crisi dovuta all’epidemia COVID-19, si applica ai soggetti che svolgono dette attività in via prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi). Lo stesso criterio trova applicazione anche ai fini della sospensione dei versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA e nella liquidazione IVA di gruppo (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8 del 03.04.2020).

     

    MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

    Il decreto “Cura Italia” ha previsto un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Sono esclusi dal beneficio i contratti di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali diverse da C/1 anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8. Inoltre, Il MEF ha chiarito che il credito di imposta spetta per i contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

  • IMPOSTE DIRETTE

    RATEIZZAZIONE DELLA PLUSVALENZA RELATIVA A MARCHI NON ISCRITTI IN BILANCIO

    La plusvalenza è rateizzabile ai sensi dell’art. 86, co. 4 del TUIR anche se relativa a beni immateriali che non sono stati iscritti a bilancio. In particolare, è rateizzabile la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio non censito nel bilancio, per il cui acquisto e/o produzione non è stato sostenuto alcun costo. Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo del bene deve considerarsi pari a zero, come nell’ipotesi in cui i beni siano stato interamente ammortizzati (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n.19 del 04.02.2020).

     

    DEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - SRL

    Sono deducibili ai sensi dell’art. 95, co. 5 del TUIR, i compensi erogati agli amministratori unici di società a responsabilità limitata, costituite in forma unipersonale. A seguito di contestazioni formulate da parte dell’Amministrazione finanziaria sul punto, la risposta all’interrogazione parlamentare ha chiarito che non trova applicazione l’art. 60 del TUIR che stabilisce la non deducibilità dei compensi erogati all’imprenditore individuale (Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-02714 del 5.2.2020).

     

    DICHIARAZIONE ISA PRESENTATA OLTRE I TERMINI

    Il regime premiale di cui all’art. 9-bis, co. 11 del D.l. n. 50/2017 è applicabile anche se la dichiarazione viene presentata tardivamente, purché la stessa venga inviata entro i 90 giorni successivi alla data della scadenza del termine ordinario (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n.31 del 06.02.2020).

     

    CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ E UTILIZZO DELLE PERDITE

    La perdita fiscale residua relativa al periodo d’imposta 2017 può essere integralmente utilizzata a riduzione del reddito d’impresa maturato nell’ultimo anno di attività dell’impresa “minore” che applica il regime di contabilità improntato al criterio di cassa (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 45 del 10.02.2020)

     

    MLBO – RIPORTO DELLE PERDITE

    L’Amministrazione finanziaria ha consentito la disapplicazione dei limiti al riporto perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE di cui all’art. 172, co. 2 del TUIR a seguito di un’operazione di MLBO (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 57 del 13.02.2020)

     

    SCISSIONE ASSIMETRICA

    L’Amministrazione finanziaria non ha ravvisato i connotati dell’abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n.212/2000, in una operazione di scissione in favore di una beneficiaria conduttrice di un contratto di affitto di ramo d’azienda trasferito con la scissione. L’Agenzia ha, infatti, ritenuto l’operazione, legittima e “fisiologica” in quanto finalizzata <<a consentire ai soci di continuare ad esercitare ciascuno la propria attività>> (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 98 del 27.03.2020).

     

    REGIME DEGLI IMPATRIATI

    L’amministrazione finanziaria ha recentemente fornito alcuni rilevanti chiarimenti con riguardo al regime dei cosiddetti “impatriati” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in particolare:

    • qualora non ne abbia richiesto l’applicazione né al datore di lavoro né in sede di dichiarazione, il lavoratore non può fruire del beneficio per il periodo d’imposta di rientro in Italia ma solo per i periodi d’imposta residui ancora agevolabili a decorrere dalla successiva richiesta al datore o in dichiarazione (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 59 del 13.02.2020); 
    • per quanto riguarda i piani di incentivazione, i redditi relativi alla retribuzione variabile connessa ad attività di lavoro all’estero non possono fruire del beneficio, anche se percepiti in periodi d’imposta in cui il lavoratore è già divenuto residente ai fini fiscali in Italia (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 78 del 27.02.2020);

    ai fini del requisito temporale di cui al comma 2 della norma (periodo di 24 mesi di attività all’estero), non è possibile cumulare periodi di lavoro e di studio (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 4 del 2020).

  • IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

    Secondo la normativa italiana (art. 8, co. 35, l. 67/1988), i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo non sono rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia Europea, causa C-94/19, nel caso in cui il rapporto commerciale tra le parti abbia natura sinallagmatica - ovvero il prestito di personale sia concesso a fronte del pagamento di un corrispettivo – l’operazione può assumere rilevanza ai fini IVA e deve dunque essere assoggettata ad imposta. In tal caso, dunque, la norma italiana non sarebbe compatibile con l’ordinamento comunitario.

     

    NOTE DI VARIAZIONE – PRINCIPIO DI DIRITTO

    Al verificarsi di uno dei presupposti per l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenuto nell'articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.

    La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l'emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 del citato articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972>> (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 5 del 14.02.2020).

     

    NOTE DI VARIAZIONE – FALLIMENTO

    Il creditore non ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento non può emettere la nota di variazione ai sensi dell’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972. L’emissione delle note di variazione a seguito di una procedura concorsuale è, infatti, subordinata all’infruttuosità della stessa che si realizza alla scadenza del termine per proporre osservazioni al piano di riparto finale oppure alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento. Per il creditore non censito nello stato passivo e, quindi, nel piano di riparto, non si potrà dunque verificare il presupposto dell’infruttuosità della procedura (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n.33 del 07.02.2020).

     

    CREDITO IVA DA OMESSO VERSAMENTO

    In caso di rateizzazione degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato, derivanti dal mancato versamento dell'IVA periodica, il pagamento delle rate comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento nei quadri di nuova istituzione VQ e VL12. Pertanto, il credito IVA derivante da versamenti omessi <<si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni>> (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n.81 del 27.02.2020).

     

    TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI – INAPPLICABILITA’ DELLE SANZIONI

    Le sanzioni di cui all’art. 2, co.6 del D.lgs. n. 127/2015 previste in caso di omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non trovano applicazione qualora i contribuenti regolarizzino la trasmissione telematica dei corrispettivi, entro il 30.04.2020, a condizione che la violazione riscontrabile sia la solatrasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel semestre 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 6 del 10.02.2020)

    L’Agenzia ha inoltre chiarito che l’obbligo di memorizzazione elettronica e relativa trasmissione venga meno qualora i soggetti documentino le operazioni attraverso l’emissione di regolari fatture ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

  • IMPOSTE INDIRETTE

    ESENZIONE IMPOSTA DI DONAZIONE

    In caso di donazione ai figli della nuda proprietà relativa al pacchetto di controllo di una società per azioni, non si applica l’imposta di donazione prevista dall’art. 3, co. 4-ter, D.lgs. n. 346/1990 se:

    • è prevista l’attribuzione ai nudi proprietari del diritto di voto in assemblea in deroga all’art. 2351 c.c.;
    • i donatari dichiarano di voler detenere il controllo per almeno 5 anni dal momento del trasferimento;
    • la donazione viene effettuata in favore dei figli in comproprietà ed essi la conservano per almeno 5 anni dal trasferimento (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 38 del 07.02.2020).
  • ADEMPIMENTI

    DICHIARAZIONI DI INTENTO

    Con il Provvedimento prot. n. 96911 del 27.02.2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello aggiornato delle dichiarazioni d’intento finalizzate all’acquisto e/o all’importazione di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto corredato da istruzione e specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico.

    Tuttavia, ai sensi del predetto provvedimento, i contribuenti interessati possono utilizzare il modello precedente di dichiarazione d’intento (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016) fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

    L’Agenzia fornisce chiarimenti circa il nuovo metodo di consultazione delle dichiarazioni d’intento, in modalità telematica, mediante Cassetto fiscale come previsto dall’art. 12-speties, co.3 del D.L. n. 34/2019.

  • TRANSFER PRICING

    NECESSITÀ DI REVISIONE DEI MODELLI

    L’impatto economico della attuale crisi sanitaria mondiale sta già mostrando i propri effetti sugli operatori economici, sia che si tratti di società indipendenti sia nel caso di gruppi multinazionali (di qualsiasi dimensione). Tali conseguenze negative continueranno a manifestarsi non soltanto nei prossimi mesi di questo 2020 ma condizioneranno verisimilmente anche le supply chain ed i modelli operativi dei prossimi anni.

    Per tali motivi, restando nell’ambito dei gruppi multinazionali, è importante che tutti gli operatori economici inizino sin d’ora a pianificare una serie di attività finalizzate ad un check-up degli effetti della attuale congiuntura eccezionale sui propri modelli di business, sui prezzi di trasferimento applicati fino al 2019 e – conseguentemente – sulla ripartizione del profitto tra le diverse società appartenenti al gruppo. Gli effetti da valutare saranno quindi sia di breve periodo (i.e., esercizio 2020) che di medio periodo (almeno 2021 e 2022).

    Pertanto, al fine di poter identificare ed implementare correttivi alle TP policies fino ad oggi applicate, sarà necessario che i gruppi multinazionali impegnino sin d’ora risorse almeno nelle seguenti attività:

    1. Raccolta documentazione sull’andamento del proprio settore di appartenenza e settori correlati;
    2. Simulazione risultati economici 2020-2021-2022 di tutte le società del gruppo;
    3. Valutazione delle necessità di natura finanziaria di breve e medio periodo;
    4. Considerazione delle pattuizioni contrattuali inter-company.

    Gli esercizi appena sopra elencati forniranno quindi la base per una attenta valutazione degli aspetti intercompany in relazione a:

    1. Verifica di funzioni, rischi ed asset in capo a ciascuna società, con particolare attenzione alla capacità delle singole consociate di sopportare gli impatti di natura finanziaria dei rischi che oggi si presentano;
    2. Revisione della caratterizzazione funzionale delle singole società e quindi del modello di business (e.g., limited risk con struttura principal; decentralized model; etc.) per renderlo maggiormente adatto alle nuove circostanze in cui il gruppo si trova ad operare;  
    3. Sviluppo, sfruttamento e concessione in uso degli intangibili (DEMPE functions);
    4. Conseguente revisione della finanza di gruppo (e.g., finanziamenti, linee di credito, cash-pooling, garanzie) alla luce delle mutate condizioni di mercato e del ruolo delle singole consociate;
    5. Revisione dei livelli di redditività target per le singole consociate e modalità di ripartizione delle perdite (e.g., rivisitazione dei modelli basati su margini lordi (Resale Price Method e Cost Plus Method) e netti (TNMM); modelli Profit Split);
    6. Modifica ai contratti infragruppo per adeguarli alle mutate condizioni economiche ed al nuovo (eventuale) modello di business.

    Un ulteriore ambito che andrà attentamente valutato allorquando si individueranno possibili aggiustamenti e modifiche alle TP policies è rappresentato dalla valenza temporale degli stessi: più precisamente, i gruppi multinazionali saranno chiamati a decidere se gli aggiustamenti individuati dovranno essere operati con riferimento – ad esempio – al solo esercizio 2020 oppure se dovranno avere una natura più strutturale di medio-lungo periodo in quanto rappresentano una modifica al modello di business del gruppo.

    Alla luce di quanto sopra, il nostro team di specialisti del dipartimento Transfer Pricing & Tax Value Chain è a Vostra disposizione per assisterVi in tutte le fasi di queste complesse attività.

  • GIUSTIZIA

    PROROGATA FINO ALL’11 MAGGIO LA SOSPENSIONE DEI PROCESSI FISSATA DAL DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA

    Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2020 ha approvato un decreto-legge (“decreto liquidità”) che introduce misure urgenti per le imprese, per i settori di rilevanza strategica e per la giustizia. Si tratta di un primo pacchetto di interventi che il Governo completerà con l’emanazione del cosiddetto decreto di “aprile”.

    Per quanto concerne l’ambito della giustizia, ad esclusione dei procedimenti urgenti come indicati nei precedenti decreti, si segnala un nuovo rinvio dal 15 aprile all’11 maggio delle udienze civili e penali nei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni, indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali).

    Per la stessa durata si intendono inoltre sospesi i procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, alla Corte dei Conti e alla Magistratura militare.

     

    Cordiali saluti,

    HAGER & PARTNERS

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