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COVID-19: CHIARIMENTI
In merito alle novità fiscali introdotte dal d.l. n. 18/2020 illustrate nella nostra precedente newsletter, l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
La sospensione degli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 comprende:
- le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari;
- la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 in scadenza il 25 marzo 2020;
- la registrazione in termine fisso degli atti ai fini dell’imposta di registro e del versamento dell’imposta dovuta in sede di registrazione (tuttavia se nonostante il beneficio della sospensione si chiede comunque la registrazione, resta dovuto anche il relativo versamento dell’imposta);
- la presentazione della dichiarazione di successione;
- le risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-ter d.p.r. 600/1973;
- le risposte in materia di costi black list di cui all’art. 110, co. 11, del TUIR.
Non sono invece compresi nella sospensione degli adempimenti fiscali, a titolo esemplificativo:
- l’emissione della fattura che deve dunque essere emessa entro i termini ordinariamente previsti;
- la redazione degli inventari (ad esempio, tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ecc.).
Per i soggetti che beneficiano della sospensione del termine di versamento delle ritenute alla fonte, sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.
La sospensione dei termini dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali prevista per le imprese turistico-ricettive, ed altri settori di attività maggiormente colpiti dalla crisi dovuta all’epidemia COVID-19, si applica ai soggetti che svolgono dette attività in via prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi). Lo stesso criterio trova applicazione anche ai fini della sospensione dei versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA e nella liquidazione IVA di gruppo (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8 del 03.04.2020).
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Il decreto “Cura Italia” ha previsto un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Sono esclusi dal beneficio i contratti di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali diverse da C/1 anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8. Inoltre, Il MEF ha chiarito che il credito di imposta spetta per i contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.
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