NEWSLETTER N. 18 - 2020 / COVID-19: NOVITA’ E CHIARIMENTI

  • COVID-19: NOVITA’ E CHIARIMENTI

    RIAPERTURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI - MODIFICHE

    L’elenco delle attività produttive industriali e commerciali . diverse dalle attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità - che possono svolgere la loro attività è ora contenuto nell’allegato 3 al DPCM del 10.4.2020 (allegato).

     

    SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI

    In merito alla sospensione dei versamenti fiscali in scadenza ad aprile e maggio 2020 stabilita dal d.l. n. 23/2020, è stato chiarito quanto segue (Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 13.4.2020).

    La sospensione si applica a società, imprese individuali e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia (in assenza di chiarimenti sul punto, sono escluse dalla sospensione le mere identificazioni IVA tramite rappresentante o identificazione diretta):

    • che hanno iniziato l’attività dopo il 31.3.2019, indipendentemente dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi;
    • che hanno iniziato l’attività entro il 31.3.2019 alle seguenti condizioni:
    • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (ovvero nel 2019, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
    • con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (ovvero nel 2019, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

    Per le sole società, imprese individuali e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, il versamento dell’IVA per i mesi di aprile e maggio è sospeso:

    • indipendentemente dai ricavi e compensi 2019, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

     

    Per tutti i soggetti, la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; mentre la situazione di aprile deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Pertanto si può verificare che un contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non abbia invece diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

    La riduzione del fatturato e dei corrispettivi va verificata con riferimento alle operazioni - effettuate nei mesi di marzo ed aprile - fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica di detti mesi, a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ). Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo andranno escluse le fatture differite emesse in tale mese (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel mese di febbraio, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo emesse entro il 15 aprile.

    Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, ai fini della verifica della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi occorre sommare i due elementi.

    La verifica va eseguita con riferimento ai soli mesi di marzo ed aprile anche da parte dei contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale.

    Al ricorrere delle condizioni sin qui evidenziate, nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il pagamento del saldo annuale IVA 2019, sono sospese altresì le rate in scadenza ad aprile e maggio.

     

    Cordiali saluti,

    HAGER & PARTNERS

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