NEWSLETTER N. 3 - 2019

  • LEGGE DI BILANCIO 2019

    Si evidenziano di seguito le novità fiscali introdotte con la Legge n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019).

  • ALIQUOTE IVA

    Gli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2019 dalla precedente legge di bilancio sono annullati; pertanto, per il 2019 le aliquote IVA restano invariate.

    Vengono inoltre rimodulati gli aumenti delle aliquote IVA a partire dal 2020. In particolare, l’aliquota ordinaria IVA del 22% è incrementata per il 2020 di ulteriori 0,3 punti percentuali (oltre a 2,2 + 0,7 punti già previsti) e di 1,5 punti percentuali a partire dal 2021 (oltre a 0,1 punti già previsti). 

    L’aliquota ordinaria sale quindi al 25,2% nel 2020 ed al 26,5% dal 2021.

    Mentre l’aliquota ridotta sale dal 10% al 13% dal 2020.

  • REGIME FORFETARIO 15%

    Il regime forfetario di tassazione di cui alla l. 190/2014 previsto per le persone fisiche esercenti imprese o professioni viene esteso ai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi sino a euro 65.000.

    Sono escluse dal regime forfetario le persone fisiche che:

    • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, ma solo se esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle già svolte nell’esercizio di impresa o professione;
    • la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
  • FLAT TAX 20%

    Dal 2020, le persone fisiche esercenti imprese o professioni che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra euro 65.001 ed euro  100.000, possono assoggettare il reddito di impresa o di lavoro autonomo – determinati in via analitica - ad un’imposta sostitutiva del 20%.

    Sono esclusi dalla agevolazione i seguenti soggetti:

    • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali;
    • i soggetti non residenti, salvo quelli residenti in un paese UE o SEE e che producono il 75% del loro reddito in Italia;
    • i soggetti che svolgono attività di vendita di immobili o mezzi di trasporto nuovi;
    • i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, ma solo se esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle già svolte nell’esercizio di impresa o professione;
    • i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

    I redditi soggetti alla flat tax non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Inoltre, le persone fisiche in regime di flat tax non applicano né le ritenute né l’IVA.

  • RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRES ED IRPEF DI 9 PUNTI PERCENTUALI

    Soggetti IRES

    A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i soggetti IRES possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato ad aliquota del 15% (pari alla aliquota ordinaria IRES del 24% ridotta di 9 punti percentuali), per la parte corrispondente a:

    • gli utili del periodo di imposta precedente accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

    - dell’ammontare degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture situate in Italia, corrispondente all’importo degli ammortamenti deducibili nel periodo di imposta e <<nei limiti dell’incremento del costo fiscale complessivo di tutti i beni strumentali materiali … >> rispetto al periodo di imposta in corso al 31.12.2018 (sono esclusi gli immobili e i veicoli in uso promiscuo);

    - del costo del personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato, destinato per la maggior parte del periodo di imposta a strutture produttive situate in Italia, e nel limite dell’incremento rispetto al costo del personale del periodo di imposta in corso al 31.12.2018; occorre comunque che ci sia stato un incremento del numero medio di dipendenti rispetto a quelli assunti al 30.9.2018, considerato al netto dei decrementi in società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

    In ciascun  periodo di imposta, è consentito alternativamente che:

    • la parte di utili accantonati a riserva e della sommatoria degli investimenti e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto dichiarato nel periodo di imposta, sia computata in aumento delle rispettive voci dell’esercizio successivo;
    • la parte di utili accantonati a riserva che eccede la sommatoria degli investimenti e del costo del personale, sia computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
    • la parte della sommatoria degli investimenti e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva, sia computata in aumento della sommatoria degli investimenti e del costo del personale dell’esercizio successivo.

    Per le società in regime di consolidato fiscale, la riduzione dell’aliquota è operata dalla consolidante <<fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione>>.

    Per le società di capitali in regime di trasparenza il beneficio spetta a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione.

    L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali, ad esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

    Soggetti IRPEF

    In presenza delle anzidette condizioni, il reddito delle imprese individuali e delle società di persone è assoggettato ad IRPEF applicando al reddito di impresa agevolato le aliquote per scaglioni ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

  • ENTI NON PROFIT – ALIQUOTA IRES

    E’ abrogata l’agevolazione di cui all’art. 6 d.lgs. 601/1973 che prevedeva la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti non profit.

    L’abrogazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Tuttavia, ai fini della determinazione degli acconti, l’imposta dell’anno precedente è determinata applicando la nuova disposizione.

  • DEDUZIONE IMU DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI

    La deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è incrementata dal 20% al 40%.

  • PERDITE DI SOCIETA’ DI PERSONE

    Il regime delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in accomandita semplice o in nome collettivo è modificato come segue.

    Le perdite sono computate in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza, nei successivi periodi in misura non superiore all’80% dei redditi di impresa conseguiti in tali esercizi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

    Il riporto delle suddette perdite non è inoltre più soggetto al limite di 5 anni.

    Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2018.

    Le stesse disposizioni trovano applicazione per le perdite delle società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale ex art. 116 tuir.

    Le medesime regole si estendono inoltre alle perdite realizzate dai soggetti in contabilità semplificata di cui all’art. 66 tuir (imprese minori), le quali non sono quindi più scomputabili dal reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF. Per detti soggetti in contabilità semplificata, tuttavia, è previsto un regime transitorio declinato come segue:

    • le perdite del periodo di imposta 2017, non compensate in base al previgente regime, sono computate in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti:

    - nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei relativi redditi,

    - nel 2020 in misura non superiore al 60% dei relativi redditi,

    per l’intero importo che trova capienza in essi;

    • le perdite del periodo di imposta 2018 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti nel 2019 e nel 2020 rispettivamente in misura non superiore al 40% e al 60% dei relativi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi;
    • le perdite del periodo di imposta 2019 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti nel 2020 in misura non superiore al 60% dei relativi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi.
  • IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

    E’ istituita l’imposta sui servizi digitali.

    Sotto il profilo soggettivo, l’ISD si applica alle imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:

    • un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a € 750 mio;
    • un ammontare di ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a € 5,5 mio.

    Sotto il profilo oggettivo, l’ISD si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura ad un utente localizzato in Italia di servizi di:

    • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
    • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

    Sono esclusi da ISD i ricavi derivanti da servizi resi infragruppo.

    L’ISD si applica sui ricavi assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette, con aliquota del 3% dovuta per trimestri.

    Con Decreto del MEF sono stabilite le disposizioni di attuazione dell’ISD, decorrenti dal 60° giorno successivo alla pubblicazione  del decreto.

    E’ abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (cosiddetta WEB TAX), di cui alla l. 205/2017, co. 1011-1019.

  • IMPOSTA SOSTITUTIVA 7% PER I PENSIONATI

    Le persone fisiche con redditi da pensione erogati da soggetti esteri che:

    • non sono state residenti in Italia nei 5 anni precedenti,
    • trasferiscono la residenza in Italia in un Comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti nel territorio della Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia,

    possono optare l’assoggettamento dei redditi esteri – di qualunque categoria - ad una imposta sostitutiva del 7%.

    L’opzione è valida per i 5 anni successivi ma è revocabile.

    Resta confermata l’agevolazione più generale introdotta dalla scorsa legge di bilancio per chiunque trasferisca la propria residenza in Italia e che prevede invece una imposta fissa di € 100.000 su tutti i redditi esteri.

  • IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI COMPENSI PER “RIPETIZIONI”

    Dal 2019 i compensi per lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 15%, salvo opzione per il regime IRPEF ordinario.

  • IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA

    L’imposta sul reddito di impresa (IRI) regolata all’art. 55-bis tuir, di fatto mai entrata in vigore, è abrogata.

  • INTERESSI PASSIVI

    Come segnalato nella nostra newsletter n. 1-2019, il d.lgs. n. 142/2018 – di recepimento della Direttiva ATAD - ha stabilito che anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione siano soggetti ai limiti di deducibilità dell’art. 96 tuir (30% ROL). Detti interessi erano invece prima esclusi dagli anzidetti limiti ai sensi dell’abrogato art. 1, co. 36, l. 244/2007. Ora, la Legge di Bilancio 2019 ha invece ristabilito la disposizione previgente di cui all’art. 1, co. 36, l. 244/2007: pertanto, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono deducibili senza i limiti dell’art. 96 tuir.

  • SVALUTAZIONE E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI FINANZIARI

    La deduzione di cui all’art. 16 d.l. 83/2015 della quota del 10% delle eccedenze di svalutazioni e perdite su crediti degli enti finanziari prevista per il 2018 è differita al periodo di imposta in corso al 31.12.2026. Tale differimento non assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto IRES ed IRAP dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018.

    Ai fini dell’art. 106, co. 3, tuir, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al § 5.5 dell’IFRS 9 sono deducibili ai fini IRES ed IRAP nei limiti del:

    • 10% nel periodo di imposta di prima adozione dell’IFRS 9,
    • 90% in quote costanti nei 9 periodi di imposta successivi.

    Le citate disposizioni entrano in vigore in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della legge in esame.

  • ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

    I soggetti di cui all’art. 2 d.lgs. 38/2005 i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione hanno facoltà di applicare i principi contabili internazionali.

  • SUPER ED IPER AMMORTAMENTO

    Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», il super-ammortamento è prorogato per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di cui all’allegato A l. 232/2016 e destinati a strutture produttive esistenti in Italia, effettuati:

    • entro il 31.12.2019,
    • ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro il 2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione.

    La maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del:

    • 170% per gli investimenti sino a € 2,5 mio;
    • 100% per gli investimenti oltre € 2,5 mio e fino a € 10 mio;
    • 50% per gli investimenti oltre € 10 mio e fino a € 20 mio.

    Per gli stessi soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’allegato B l. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

    Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo, l’imposta del periodo precedente è assunta senza l’agevolazione.

  • DEDUZIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO DATO LUOGO AD IMPOSTE ANTICIPATE TRASFORMATE IN CREDITI DI IMPOSTA

    Le quote di ammortamento relative ad avviamento ed altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate ex art. 2, co. 55-56-ter, d.l. 225/2010, non ancora dedotte al periodo di imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili nei limiti del:

    • 5% nel periodo di imposta in corso al 31.12.2019,
    • 3% nel periodo di imposta in corso al 31.12.2020,
    • 10% nel periodo di imposta in corso al 31.122021,
    • 12% dal periodo di imposta in corso al 2022 sino al 2027,
    • 5% nel periodo di imposta in corso al 31.12.2028 ed al 31.12.2029.

    Restano ferme le minori quote di ammortamento già applicate: in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo di imposta in corso al 31.12.2029.

  • AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

    L’agevolazione ACE è abrogata.

    Tuttavia è consentito il riporto del rendimento nozionale eccedente il reddito del periodo di imposta in corso al 31.12.2018.

  • CREDITO DI IMPOSTA R&S

    Il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 l. 145/2013 viene modificato come segue a decorrere dal 2019.

    La misura del credito di imposta è ridotta in generale al 25% delle spese sostenute.

    E’ tuttavia elevata al 50% sulla parte proporzionalmente riferibile alle spese per:

    • il personale dipendente impiegato direttamente nell’attività R&S;
    • i contratti con università, enti di ricerca, start-up innovative e PMI innovative, per il diretto svolgimento dell’attività R&S.

    L’importo massimo del credito per ciascun beneficiario è ridotto a € 10 mio annui.

    Tra le spese sostenute sono incluse quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

    Al fine di usufruire dell’agevolazione, è richiesta una specifica certificazione delle spese ammissibili e la presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo svolti. Tali adempimenti decorrono già dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018.  

    Ai fini del riconoscimento del credito per attività di R&S commissionata da soggetti non residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER IL RICICLAGGIO DELLA PLASTICA

    Le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio o degli imballaggi della plastica, o imballaggi biodegradabili e compostabili, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020, fino ad un massimo di € 20.000 annui.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

    Il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano industria 4.0, si applica anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

    Fermo restando il limite annuo di € 300.000, il credito è riconosciuto:

    • alle piccole imprese, nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite annuo massimo di € 300.000;
    • alle medie imprese nella misura del 40% delle spese ammissibili nel limite annuo massimo di € 300.000;
    • alle grandi imprese nella misura del 30% delle spese ammissibili nel limite annuo massimo di € 200.000.
  • CREDITO DI IMPOSTA 10% IRAP

    Il credito di imposta pari al 10% dell’IRAP spettante ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è abrogato.

  • RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO DEI BENI DI IMPRESA

    E’ nuovamente prevista la possibilità di rivalutare o riallineare ai sensi del d.lgs. 342/2000 i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa.

    I maggiori valori sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del:

    • 16% sui beni ammortizzabili,
    • 12% su quelli non ammortizzabili.

    Gli effetti fiscali decorrono dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, quindi dal 2021; ai fini della determinazione di plus/minusvalenze dal 2022.

    Tuttavia, il riallineamento ex art. 14 d.lgs. 342/2000 dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni immobili ha effetto dal periodo di imposta in corso al 01.12.2020.

    La riserva di rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.

  • RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

    E’ nuovamente prevista altresì la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni non negoziate e dei terreni detenuti da persone fisiche al 1° gennaio 2019, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del:

    • 11% per le partecipazioni qualificate,
    • 10% per le partecipazioni non qualificate,
    • 10% sui terreni.
  • CEDOLARE SECCA

    Per i contratti stipulati nel 2019, le persone fisiche possono optare per assoggettare il canone di locazione relativo a unità immobiliari di categoria C/1, di superficie sino a 600 mq escluse le pertinenze, alla cedolare secca del 21%.

  • ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DI IMPRESA

    Le disposizioni di cui all’art. 1, co, 121, l. 208/2015 sulla estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore si applicano anche ai beni posseduti al 31.10.2018, estromessi tra l’01.01.2019 e 31.05.2019.

  • DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENER-GETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

    Le detrazioni per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, incluso l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sono estese alle spese sostenute sino al 31.12.2019.

    E’ prorogato al 2019 anche il cosiddetto <<bonus verde>>.

  • ROTTAMAZIONE CARTELLE <<SALDO E STRALCIO>>

    Le persone fisiche possono definire i ruoli, affidati all’agente riscossione nel periodo 2000-2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte e contributi ex art. 36-bis d.p.r. 600/1973, con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale ed interessi (esclusi quelli di mora) ridotte al:

    • 16% in caso di ISEE familiare non superiore a € 8.500;
    • 20% in caso di ISEE familiare superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500;
    • 35% in caso di ISEE familiare superiore a € 12.500 e non superiore a € 20.000;

    oltre all’aggio.

    Ai fini della definizione occorre presentare all’Agente riscossione un’apposita dichiarazione entro il 30.04.2019. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 oppure in 5 rate con interessi.

  • PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

    Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di Venture capital e strumenti finanziari di PMI negoziati in sistemi multilaterali.

    Per i piani di risparmio a lungo termine costituiti dal 2019 viene quindi previsto che in ciascun anno solare e per almeno 2/3 dell’anno, il portafoglio sia investito per:

    • il 70% in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in paesi UE o SEE con stabile organizzazione in Italia, di cui almeno:
    • il 5% in strumenti di PMI ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali,
    • il 30% in strumenti di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati,
    • il 5% in quote o azioni di Fondi per il Venture capital residenti in Italia, in paesi UE o SEE.

    Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalità attuative delle nuove disposizioni.

  • INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

    La detrazione IRPEF e la deduzione ai fini IRES prevista per le somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OICR sono incrementate dal 30% al 40%.

    In caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti IRES, l’incremento al 50% spetta a condizione che l’intero capitale sia mantenuto per almeno 3 anni.

  • UTILIZZO CONTANTI

    L’utilizzo di denaro contante è elevato a € 15.000 per l’acquisto di beni e servizi legati al turismo effettuati presso commercianti al dettaglio ed agenzie di viaggio da persone fisiche che non sono cittadini italiani e che hanno residenza fuori dall’Italia, a condizione che:

    • il cedente italiano acquisisca copia del passaporto dell’acquirente e l’autocertificazione attestante i requisiti richiesti ex art. 47 d.p.r. 445/2000;
    • nel primo giorno feriale successivo alla transazione versi il denaro in un conto corrente a lui intestato.
  • INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

    Le modifiche all’art. 20 del tur sulla interpretazione degli da assoggettare ad imposta di registro - introdotte con la precedente legge di bilancio – hanno valore di interpretazione autentica.

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